
Circolare di Studio n. 9 del 11 febbraio 2021
Contributi dovuti dagli Artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2021
PREMESSA
Con Circolare n.17 del 9 Febbraio 2021 l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha reso note le aliquote dovute per l’anno 2021.
L’aliquota contributiva delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, in seguito all’art.24, comma 22, della legge n.214/2011, ha già raggiunto, attraverso un percorso negli anni graduale, il livello programmato del 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni.
Mentre per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni la predetta aliquota, oggi pari al 22,35%, continuerà ad incrementarsi annualmente in misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art.5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n.207, ai fini dell’indennizzo destinato al fondo per la c.d. “rottamazione negozi” che interviene nei confronti dei soggetti che cessano definitivamente l’attività commerciale e restituiscono la licenza; tale indennizzo dapprima prorogato, ad opera dell’art.1, comma 490, lett. b), della Legge n.147/2013, fino al 31 dicembre 2018 è stato successivamente reso una misura strutturale e permanente dall’art.1, comma 284, della legge n.145/2018.
Per i coadiuvanti ed i coadiutori di età inferiori a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art.1, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233.
Per effetto di quanto disposto dall’art.49, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di 0,62 euro mensili (pari a 7,44 annuali).
Continua ad applicarsi, dietro apposita richiesta, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto (con messaggio n.20028 del 05/12/2012 l’Inps ha ritenuto non applicabile tale beneficio per i lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals).
Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito:
Per l’anno 2021, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.953,00.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
➢ Artigiani
1. 24% per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni;
2. 22,35% per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni;
➢ Commercianti
1. 24,09% per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni;
2. 22,44% per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni.
La riduzione contributiva per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni è applicabile a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
➢ Artigiani: € 3.836,16 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (di cui 3.828,72 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità) ed € 3.572,94 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
➢ Commercianti: € 3.850,52 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (di cui 3.843,08 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità) ed € 3.587,29 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Per i periodi inferiori all’anno solare, i contributi sono rapportati a mese.
I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e sono calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2021 e denunciati ai fini Irpef e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza (le precisazioni in materia di reddito imponibile ai fini del pagamento dei contributi previdenziali sono contenute nella Circolare Inps n.102 del 12 giugno 2003).
Contribuzione I.V.S. sul reddito eccedente il minimale:
Sul reddito eccedente il minimale le aliquote contributive risultano le seguenti:
➢ Artigiani 1. 24% del reddito superiore a € 15.953,00 e fino a € 47.379,00;
2. 25% del reddito superiore a € 47.379,00 e fino al massimale di € 78.965,00.
Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 22,35% e al 23,35%.
➢ Commercianti 1. 24,09% del reddito superiore a € 15.953,00 e fino a € 47.379,00;
2. 25,09% del reddito superiore a € 47.379,00 e fino al massimale di € 78.965,00.
Per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 22,44% e al 23,44%.
Preme evidenziare che i limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e desumibili da quanto espresso sopra, riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Viceversa per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2021 è pari ad € 103.055,00 ed esso non è frazionabile in ragione mensile.
Con Circolare n.42 del 17/03/2009 l’Inps ha chiarito che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo descritto sopra a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente.
Imprese con collaboratori:
Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale saranno determinati nella seguente maniera:
a) imprese familiari legalmente costituite: i contributi per il titolare e per i collaboratori saranno calcolati considerando la quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.
b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali ed in ogni caso il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non potrà superare il 49% del reddito globale dell’impresa per cui i contributi dovuti saranno calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
Termini e modalità di versamento:
I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
➢ 17 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022 per il versamento delle rate dovute sul minimale di reddito;
➢ entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo e secondo acconto 2021.
Si ricorda che già dall’anno 2013 l’Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le informazioni possono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nell’applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti – “Dati del mod. F24” – al quale si accede, muniti di PIN, attraverso i “Servizi on line” del sito www.inps.it ed attraverso tale opzione sarà possibile stampare in formato PDF la delega da utilizzare per effettuare il relativo pagamento.
Regime contributivo agevolato ai sensi della legge n.190/2014:
L’articolo 1, commi 691 e 692, della legge n.160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al “regime fiscale agevolato” cui consegue la facoltà del beneficiario di usufruire anche del regime contributivo agevolato, introdotto dalla L. n.190/2014, dietro presentazione di apposita domanda.
Tale regime agevolato risulta vigente anche per il 2021.
Si ricorda che l’agevolazione consiste nella riduzione contributiva del 35% e tale percentuale si applicherà nel 2021 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2020 (che già quindi hanno presentato apposita domanda) e che, ove permangano i requisiti, non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che invece hanno iniziato una nuova attività d’impresa nel 2020 e che intendono beneficiare nel 2021 del regime agevolato dovranno comunicare la propria adesione entro la data ultima del 28 febbraio 2021.
I soggetti che al contrario iniziano una nuova attività nel 2021 ed intendono aderire a tale regime agevolativo dovranno comunicare la propria volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione al fine di consentire all’Inps una corretta predisposizione della tariffa annuale.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento