
CIRCOLARE DI STUDIO N. 17 DEL 25 FEBBRAIO 2019
Contributi dovuti dagli artigiani ed esercentiattività commerciali per il 2019
Premessa:
Con Circolare n.25 del 13 Febbraio 2019 l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha reso note le aliquote dovute per l’anno 2019.
L’aliquota contributiva, in seguito all’art.24, comma 22, della legge n.214/2011, ha già raggiunto, attraverso un percorso negli anni graduale, il livello programmato del 24%.
Le aliquote contributive delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2019, sono pari alla misura del 24%, già raggiunto nell’anno 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, mentre per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente in misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art.5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n.207, ai fini dell’indennizzo destinato al fondo per la c.d. “rottamazione negozi”
che interviene nei confronti dei soggetti che cessano definitivamente l’attività commerciale e restituiscono la licenza; tale indennizzo dapprima prorogato, ad opera dell’art.1, comma 490, lett. b), della Legge n.147/2013, fino al 31 dicembre 2018 è stato successivamente reso una misura strutturale e permanente dall’art.1, comma 284, della legge n.145/2018.
Per i coadiuvanti ed i coadiutori di età inferiori a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art.1, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233.
Per effetto di quanto disposto dall’art.49, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di 0,62 euro mensili (pari a 7,44 annuali).
Continua ad applicarsi, dietro apposita richiesta, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto (con messaggio n.20028 del 05/12/2012 l’Inps ha ritenuto non applicabile tale beneficio per i lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals).
Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito:
Per l’anno 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.878,00. Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:- Artigiani
- 24% per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni;
- 21,45% per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni;
- Commercianti
- 24,09% per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni;
- 21,54% per i coadiutori di età non superiore ai 21
- Artigiani: € 3.818,16 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (di cui 810,72 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità) ed € 3.413,27 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
- Commercianti: € 3.832,45 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (di cui 3.825,01 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità) ed € 3.427,56 per i collaboratori di età non superiore ai 21
Contribuzione I.V.S. sul reddito eccedente il minimale:
Sul reddito eccedente il minimale le aliquote contributive risultano le seguenti:- Artigiani
- 24% del reddito superiore a € 15.878,00 e fino a € 143,00;
- 25% del reddito superiore a € 143,00 e fino al massimale di € 78.572,00.
- Commercianti
- 24,09% del reddito superiore a € 15.878,00 e fino a € 47.143,00;
- 25,09% del reddito superiore a € 47.143,00 e fino al massimale di € 78.572,00.
Imprese con collaboratori:
Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale saranno determinati nella seguente maniera:- imprese familiari legalmente costituite: i contributi per il titolare e per i collaboratori saranno calcolati considerando la quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini
- aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali ed in ogni caso il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non potrà superare il 49% del reddito globale dell’impresa per cui i contributi dovuti saranno calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di
Termini e modalità di versamento:
I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:- 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020 per il versamento delle rate dovute sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018, primo e secondo acconto