Circolare di Studio n. 01 del 3 Gennaio 2025

Compensi ad Amministratori e principio di “cassa allargato”

Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela

  • Compensi ad Amministratori e principio di “cassa allargato”.
  • NOVITA’: Nuovi criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo per compensi soggetti a ritenuta.

Premessa:

Dal punto di vista fiscale, il compenso amministratore assume caratteristiche diverse a seconda del tipo di attività esercitata dal medesimo percipiente.

In generale, i proventi derivanti dall’incarico di amministratore sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente poiché rientrano nella categoria delle “collaborazioni coordinate e continuative”.

In altri casi, tali proventi possono considerarsi redditi di lavoro autonomo, quando l’incarico di amministratore è strettamente legato a compiti istituzionali propri della professione.

Compensi corrisposti ad amministratori non professionisti entro il 12 gennaio 2025:

L’articolo 95, comma 5 del Tuir, stabilisce che i compensi degli amministratori delle società di cui all’articolo 73, comma 1 del Tuir, sono deducibili (ai fini Ires) nell’esercizio in cui vengono corrisposti (è inoltre previsto che gli stessi siano stabiliti con preventiva delibera assembleare). Per tali collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova sempre applicazione il disposto dell’art.51, comma 1, del TUIR, in base al quale i compensi erogati entro la data del 12 gennaio 2025 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2024 sono da includere tra i costi del periodo d’imposta 2024 in quanto applicabile il principio di “cassa allargata”.

E’ inoltre opportuno che tale compenso venga accreditato nel conto corrente dell’amministratore entro il 12 gennaio 2025 e venga erogato esclusivamente con strumenti tracciabili.

Compensi corrisposti ad amministratori lavoratori autonomi entro il 31 dicembre 2024:

I compensi considerati prestazioni di lavoro autonomo, rientranti nell’oggetto della propria attività professionale, sono invece deducibili (ai fini Ires e Irap) nell’anno 2024 da parte delle società di cui all’articolo 73 comma 1 del Tuir soltanto se erogati entro il 31 dicembre 2024, ovvero entro l’ultimo giorno del periodo d’imposta di competenza.

NOVITA’ Nuovi criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo per compensi soggetti a ritenuta:

Il Decreto Legislativo n.192/2024, provvedimento che attua la legge delega sulla riforma del regime impositivo in ambito Irpef, ha riformulato l’art.54 del Tuir in materia di determinazione dei redditi di lavoro autonomo.

Tra le novità vi è l’allineamento tra il momento di percezione dei compensi da parte del professionista e l’effettuazione delle ritenute da parte del committente, così che assurge ad un ruolo sempre più cruciale l’incrocio con i dati emergenti dalle Certificazioni Uniche.

In sostanza non potranno più sussistere difformità tra le “CU” rilasciate dai committenti e l’imputazione del reddito in capo al professionista, poiché a rilevare sarà la data di avvenuto pagamento da parte del committente e non la data di effettivo accredito sul c/c del professionista.

ESEMPIO:

Un bonifico effettuato dalla società X Srl in data 30/12/2024 (n) viene accreditato sul c/c dell’amministratore (professionista) in data 02/01/2025 (n+1).

Fino al 2023 il professionista tassava il proprio compenso, fatturato, di

amministratore nel periodo d’imposta successivo (n+1).

Ora il professionista tassa il proprio compenso, fatturato, di amministratore nel medesimo periodo d’imposta (n) anche se l’accredito sul proprio c/c è avvenuto nell’anno successivo.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento