Circolare di Studio n. 25 del 28 giugno 2024
Blocco delle compensazioni in F24 per debiti iscritti a ruolo oltre i 100.000 euro dal 1° luglio 2024
Dal 1° Luglio 2024 per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell‘art. 1, commi da 421 a 423, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’art. 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, i cui termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all‘art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione ossia:
e ) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- DEBITI OGGETTO DI RATEAZIONE
l nuovo divieto di compensazione in F24 in presenza di carichi scaduti oltre 100.000 euro, art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006, in vigore dal 1° luglio, non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.
La conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate è arrivata con la risposta n. 136/2024 .
Il termine “regolari”, è da intendersi riferito alla piena validità del piano di rateazione rispetto al quale non è intervenuta decadenza; nei fatti un eventuale omesso pagamento di una o più rate, nei limiti della decadenza ex art. 19del D.P.R. n. 602/1973 (e norme in deroga), con riferimento al debito dilazionato permette di superare il blocco alla compensazione.
- CREDITI AGEVOLATIVI DA QUADRO RU
Il nuovo blocco alle compensazioni di crediti in F24, in presenza di iscrizioni a ruolo “scadute” oltre 100.000 euro, art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, riguarda anche i crediti d’imposta agevolativi evidenziati nel quadro RU. Infatti, al contrario del divieto previsto all’art. 31 del D.L. n. 78/2010, la nuova norma prevede un blocco generalizzato alla «facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
- CREDITI EDILIZI soglia di 000,00 euro
In merito al blocco dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dai c.d. ”bonus edilizi” opera il nuovo comma 3-bis art 121 Dl 34/2020 a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro.
Tuttavia non essendo stato emanato ad oggi il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che deve dettare la specifica regolamentazione, al momento tale disposizione non è ancora operativa.
LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI