Circolare di Studio n. 2 del 10 gennaio 2022 lare di Studio n. 1 del 10 Gennaio 2022

Assegno unico e universale per i figli a carico.

In data 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il D.Lgs n. 230/2021 del 21 dicembre 2021 che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge n. 46/2021, istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall’ISEE.
L’articolo 11 del D.Lgs n. 230/2021, inoltre, proroga al 28 febbraio 2022 le disposizioni in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare, di cui al DL n. 79/2021. Il 31 dicembre 2021 l’INPS e l’Agenzia delle Entrate, congiuntamente, hanno predisposto due informative di dettaglio, per datori di lavoro e per dipendenti/lavoratori autonomi, relative all’assegno unico e universale. In questo contesto hanno invitato le aziende a dare ampia informativa ai dipendenti del cambio di regime e a pianificare in modo tempestivo gli adeguamenti
procedurali per tener conto del nuovo istituto.

La gestione dell’assegno unico è di esclusiva competenza Inps e il datore non viene coinvolto. Si tratta di un’estraneità ancor più marcata rispetto all’assegno per il nucleo familiare; infatti, mentre per quest’ultimo il coinvolgimento del datore era previsto per l’erogazione nel cedolino di paga, per il neonato assegno pensa l’Inps anche al pagamento. Ogni eventuale disservizio o anomalia dovrà, quindi, essere gestita dal lavoratore direttamente con l’Istituto.

Di seguito si riporta il modello di informativa per i dipendenti, proposto da INPS e Agenzia delle Entrate, si prega di dare massima diffusione a tutto il personale dipendente e a tutti i collaboratori in forza, al fine di evitare problematiche relative al passaggio al nuovo sistema.
Nel modello sotto riportato, sono state fatte alcune modifiche per rettificare due errori presenti nella versione originale.
In particolare, nella Informativa sull’assegno unico e universale per i figli, relativamente alla tabella “Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all’ISEE” (presente nel paragrafo “Una panoramica sugli importi”) sono stati corretti due errori nella parte dedicataalle “Maggiorazioni legate alla disabilità”, di seguito indicati:

  • nella terza colonna l’importo di 85 euro spetta nel caso di figlio minorenne con disabilità media (articolo 4, comma 4, D.Lgs n. 230/2021) e non “grave” come indicato nella versioneoriginale dell’informativa;
  • nella quarta colonna l’importo spettante per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al compimento del 21° anno di età è pari a 80 euro (articolo 4, comma 5, D.Lgs n. 230/2021) e non a 50 euro come indicato nella versione originale dell’informativa.

Per completezza, è stata inserita anche una precisazione relativa all’importo di 85 euro previsto per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni (articolo 4, comma 6, D.Lgs n. 230/2021).
Questo importo spetta in misura piena per un ISEE pari oinferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente finoa raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro; per i livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.