Circolare di Studio n. 16 del 3 marzo 2021
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO – LE ALIQUOTE ENASARCO PER IL 2021 RIMANGONO AL 17% MENTRE SONO PREVISTE ALIQUOTE RIDOTTE PER GIOVANI AGENTI.
Per l’anno 2021 rimane invariata l’aliquota contributiva da versare all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio operanti in forma di impresa individuale, impresa familiare o società di persone.
Tale aliquota si era innalzata per otto anni consecutivi raggiungendo il 17,00% nel 2020.
L’aliquota contributiva, per l’anno 2021, è così fissata: | |
Anno di decorrenza | 2021 |
Aliquota contributiva | 17% |
Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.
Chi deve iscriversi all’ENASARCO:
L’obbligo di iscrizione spetta a:
- Tutti gli agenti che operano individualmente o presso società sia di persone che di capitali;
- Tutti gli agenti che operano sul territorio italiano per conto di ditte italiane o straniere con sede o dipendenze in Italia;
- Tutti i soci di società in nome collettivo ed i soli soci accomandatari di società in accomandita semplice;
- Tutte le ditte preponenti straniere che pur non avendo sede in Italia operano abitualmente nel territorio nazionale o esercitano una parte considerevole delle proprie attività in Italia.
Rapporto tra ditta preponente ed agente:
Entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di agenzia la ditta preponente deve presentare apposita domanda di iscrizione Enasarco per l’agente: l’ente ricevuta la modulistica provvede ad assegnare alla suddetta ditta il numero di posizione ed il numero matricola all’agente mentre il numero identificativo viene comunicato alla società di agenzia.
Anche la cessazione del rapporto di agenzia andrà comunicata nel termine di 30 giorni dall’evento.
Contributo previdenziale dovuto in favore degli agenti che operano in forma individuale o in forma di società di persone:
Le aliquote contributive a partire dal 1° gennaio 2021 rimangono quindi al 17% (come per l’anno 2020).
Il contributo è posto a carico del preponente, nella misura dell’8,50%, ed a carico dell’agente, sempre nella misura dell’8,50%, sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura provvigionale.
NOVITA’ Aliquote ridotte per i giovani agenti:
La Fondazione Enasarco ha introdotto nuove misure al Regolamento (Art.5 bis) per agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione di giovani agenti.
L’agevolazione contributiva si applica ai soli agenti in possesso dei
seguenti requisiti:
- siano iscritti per la prima volta alla Fondazione Enasarco nel periodo 2021-2023 oppure coloro che erano già iscritti e ricevono, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre tre anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
- abbiano un’età minore o uguale a 30 anni di età alla data di conferimento di ciascun incarico;
- svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.
Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico.
Al verificarsi delle condizioni sopra descritte l’aliquota contributiva, anziché pari al 17%, è ridotta al:
- 11% nel primo anno solare di prima iscrizione o di ripresa dell’attività;
- 9% nel secondo anno solare;
- 7% nel terzo anno solare.
Anche il minimale contributivo annuo è ridotto: del 50% per ciascuno dei tre anni solari.
Massimali provvigionali e minimali contributivi 2021:
Per l’anno 2021 sono stati pubblicati sul portale Enasarco gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali.
Per gli agenti che operano in forma individuale o in forma di società di persone i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali annui provvigionali.
Gli importi massimali per il 2021 sono i seguenti:
- Agente Monomandatario: massimale euro 523,00;
- Agente Plurimandatario: massimale euro 682,00.
Gli importi minimali per il 2021 sono i seguenti:
- Agente Monomandatario: minimale euro 861,00;
- Agente Plurimandatario: minimale euro 431,00
Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:
- Produttività: il minimale è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura In tale ipotesi (cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. Viceversa il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato completamente improduttivo.
- Frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, sempreché in almeno uno di essi siano maturate provvigioni, stante il principio di produttività.
Nel caso in cui all’agente nel corso dell’anno venisse variato il contratto trasformando il suo rapporto senza esclusiva in uno esclusivo o viceversa, i contributi dovranno essere versati tenendo in considerazione i versamenti già eseguiti nei periodi precedenti la variazione medesima:
- Trasformazione da agente plurimandatario a monomandatario: se il contributo versato sino al momento della trasformazione è inferiore o pari al massimale previsto per agenti plurimandatari è consentita l’integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari;
- Trasformazione da agente monomandatario a plurimandatario: se il contributo versato sino al momento della trasformazione è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in esubero rispetto al massimale da
E’ previsto inoltre l’obbligo di indicare le provvigioni maturate dall’agente per tutto l’anno solare pertanto le distinte da inviare telematicamente tramite il sito www.enasarco.it vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori versamenti.
Contributo previdenziale dovuto con riferimento agli agenti esercenti l’attività in forma di spa o srl:
Qualora il preponente si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali è tenuto al pagamento di un contributo che, per il 2021, dovrà tenere conto dei seguenti scaglioni:
- Fino ad euro 000.000,00 di provvigioni: aliquota del 4% (di cui 3% a carico del proponente ed 1% a carico agente società di capitali);
- Da euro 13.000.000,01 ad euro 20.000.000,00: aliquota del 2% (di cui 1,50% a carico del proponente e 0,50% a carico agente società di capitali);
- Da euro 20.000.000,01 ad euro 26.000.000,00: aliquota del 1% (di cui 0,75% a carico del proponente e 0,25% a carico agente società di capitali);
- Oltre euro 26.000.000,00: aliquota dello 0,50% (di cui 0,30% a carico del proponente e 0,20% a carico agente società di capitali).
Le aziende mandanti verseranno quindi il contributo calcolato su tutte le somme in dipendenza del rapporto di agenzia con le società di capitali, senza alcun limite di minimale o massimale.
Informazioni di carattere generale:
Il contributo si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del mandato di agenzia, anche se non ancora liquidate: provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, acconti, indennità di mancato preavviso.
ATTENZIONE: i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente per cui dal momento in cui matura il diritto alla provvigione anche se non ancora corrisposte per cui il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale matura il diritto alle provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluente il momento del pagamento.
Qualora l’attività di agenzia sia esercitata in forma societaria, in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo:
- È dovuto per ciascuno di essi;
- E’ suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall’atto In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica.
Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione alla Fondazione Enasarco direttamente sul portale inEnasarco oppure utilizzando l’apposito modello cartaceo 3002/c da inviare a mezzo raccomandata A/R.
Modalità e termini di versamento:
Il versamento viene comunque effettuato integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all’atto della liquidazione delle relative competenze.
Ricordiamo infine che i contributi devono pervenire alla Fondazione Enasarco entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri:
- Per il trimestre gennaio/marzo 2021 la scadenza è il 20 maggio;
- Per il trimestre aprile/giugno 2021 la scadenza è il 20 agosto;
- Per il trimestre luglio/settembre 2021 la scadenza è il 20 novembre;
- Per il trimestre ottobre/dicembre 2021 la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.
Contributo al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto:
Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi ed a versarle entro il 31 marzo dell’anno successivo.
L’importo del contributo viene individuato tenendo conto di:
- Importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
- tipologia del mandato;
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).
Le aliquote FIRR sono attualmente le seguenti:
Monomandatari
4% sulle provvigioni – fino a 12.400€/anno
2% sulla quota provvigioni – tra 12.400,01 e 18.600€/anno
1% sulla quota provvigioni – oltre 18.600,01€/anno
Plurimandatari
4% sulle provvigioni – fino a 6.200 €/anno
2% sulla quota provvigioni – tra 6.200,01 e 9.300€/anno
1% sulla quota provvigioni – oltre 9.300,01€/anno
Qualora il rapporto di agenzia cessasse nel corso dell’anno solare il contributo FIRR dell’ultimo anno di attività andrà liquidato direttamente all’agente e ragguagliato.
Solita procedura per ritenuta ridotta sulle provvigioni:
Si rammenta che il c.d. Decreto semplificazioni (D.Lgs. n.175/2014) ha previsto che la comunicazione in base alla quale gli agenti/rappresentanti di commercio dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti, di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di beneficiare della base imponibile ridotta (20%), per calcolare la ritenuta alla fonte, è “permanente” per cui tale comunicazione non dovrà effettuarsi ogni anno, salvo il venire meno dei requisiti o in caso di revoca.
L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni per usufruire della minor ritenuta è sanzionata da € 258 a € 2.056.
La suddetta comunicazione, da rilasciare in carta semplice, datata e sottoscritta, potrà essere spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero inviata anche via PEC.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.