CIRCOLARE DI STUDIO N. 63 DEL 4 DICEMBRE 2017

ACCONTO IVA 2017.

Scadenza acconto:

Per i contribuenti titolari di partita Iva l’acconto scade il 27 dicembre 2017.

Il pagamento può eseguirsi esclusivamente in via telematica attraverso i servizi Entratel o Fisconline ovvero mediante home banking attenendosi alle modifiche in vigore dal 1° ottobre 2014 (D.L. n.66/2014) e alle novità introdotte con il D.L. n.50 del 2017.

 

Esoneri:

In ogni caso l’acconto non va versato se l’importo calcolato è inferiore ad euro 103,29.

Sono inoltre esonerati i soggetti che:

  • Hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2017, se mensili, ovvero entro il 30 settembre, se trimestrali;
  • Hanno iniziato l’attività nel 2017;
  • Hanno evidenziato nel 2016 un credito d’imposta o un debito inferiore ad euro 117,38;
  • Prevedono di chiudere il 2017 a credito o con un debito inferiore ad euro 117,38;
  • Utilizzano il regime forfettario previsto per i soggetti di piccole dimensioni (art.1 c. 54 – 89 Legge 190/2014), per le attività di intrattenimento o di spettacolo;
  • Hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti Iva;
  • Hanno i requisiti per usufruire del regime di esonero per gli agricoltori;

Modalità di calcolo:

Non vi sono differenze rispetto al passato per cui l’acconto può determinarsi, in base alla convenienza, sempre sulla base di uno dei seguenti metodi:

  • METODO STORICO;
  • METODO PREVISIONALE;
  • METODO ANALITICO;
  • METODO SPECIALE PER SOGGETTI OPERANTI IN PARTICOLARI SETTORI.

Aliquota applicabile con metodo storico:

L’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento dovuto al lordo dell’eventuale acconto pagato:

– per i contribuenti mensili relativamente al mese di dicembre 2016;

– per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori di cose per conto terzi, esercenti impianti di distribuzione del carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica) relativamente alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente;

– per i contribuenti trimestrali ordinari relativamente alla dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta 2016, al netto della maggiorazione dell’1% relativa agli interessi.

Aliquota applicabile con metodo previsionale:

Se si presume che l’importo da versare per la liquidazione del mese di dicembre 2017 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2017 o da dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta 2017 sia inferiore rispetto a quanto versato relativamente al mese di dicembre o al quarto trimestre o alla dichiarazione Iva dell’anno precedente, il contribuente può versare l’88% di questo minor valore.

Aliquota applicabile con metodo analitico:

Il calcolo si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2017. In particolare l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto di tutte le operazioni attive e passive annotate nei relativi registri Iva e di quelle effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, entro tale data. Essendo una metodologia che obbliga ad attente valutazioni sulla stima delle operazioni extracontabili lo Studio non raccomanda tale modalità in quanto suscettibile di facili errori.

Aliquota applicabile con metodo speciale:

I gestori dei servizi di telecomunicazione e le aziende che somministrano servizi pubblici, se nell’anno solare precedente hanno versato un’imposta superiore a 2 milioni di euro, determinano l’acconto Iva in misura pari al 97% della media dei versamenti eseguiti per i primi tre trimestri del 2017. Per tali aziende è ammessa l’adozione del metodo analitico mentre non è consentito né il metodo storico né quello previsionale.

Casi particolari:

Variazione del regime dei versamenti: in caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:

  • Per il passaggio dal regime mensile a quello trimestrale occorre calcolare l’acconto considerando le liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente;
  • Per il passaggio dal regime trimestrale a quello mensile occorre calcolare l’acconto su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.

Soggetti con contabilità separate (art.36 D.P.R. 633/1972): devono determinare distintamente l’importo riferibile ad ogni attività svolta per cui sommare i dati compensando gli importi a debito con quelli a credito.

Operazioni straordinarie: l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che

  • In relazione al soggetto dante causa, estinto entro il 30 novembre 2017 (contribuente mensile) o entro il 30 settembre 2017 (contribuente trimestrale), non è dovuto il versamento dell’acconto;
  • In relazione al soggetto estinto successivamente alle predette date, ma entro il 27 dicembre 2017, il soggetto avente causa deve adottare come dato “storico” l’ammontare delle risultanze del soggetto dante causa (con riferimento all’ultima liquidazione periodica del 2016 ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa al 2016) e, quale dato “previsionale”, l’importo delle risultanze riguardanti le sole operazioni registrate sino alla data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, compensando le risultanze creditorie con quelle debitorie;
  • In relazione all’operazione straordinaria con effetto tra il 28 e il 31 dicembre 2017, il dante causa e l’avente causa devono provvedere autonomamente al versamento dell’acconto.

Rateizzazione:

Non è possibile rateizzare il versamento dell’acconto ma è consentita l’eventuale compensazione con eventuali crediti d’imposte o contributi di cui il contribuente ha la disponibilità.

Limiti alla compensazione:

Non è possibile compensare crediti Iva con debiti relativi ad Iva e ad altri tributi, contributi o premi (c.d. “compensazioni orizzontali”) in misura superiore ad euro 700.000,00 per ciascun anno solare (vi è una eccezione qualora l’importo a credito sia costituito da particolari crediti d’imposta non soggetti al vincolo della misura massima di compensazione).

Codici tributo:

Il versamento in F24 dell’acconto Iva può eseguirsi utilizzando:

  • 6013 per i contribuenti mensili
  • 6035 per i contribuenti trimestrali.

Ravvedimento operoso:

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento trova applicazione la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n.158/2015. E’ comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso mediante versamento dell’acconto dovuto, degli interessi legali e delle sanzioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n.471/1997.

Omesso versamento per importo superiore a 250 mila euro – Fattispecie penale:

La data del 27 dicembre 2017 segna anche l’ultimo giorno utile per il versamento dell’Iva a debito del periodo d’imposta 2016, qualora l’ammontare ecceda l’importo di euro 250.000,00, al fine di non incorrere in sanzioni penali previste dall’art.10-ter del D.Lgs. n.74/2000.

Per impedire che si realizzi l’ipotesi delittuosa (che colpirebbe con la pena della reclusione da sei mesi a due anni) il contribuente dovrà sanare integralmente la pendenza o, quantomeno, eseguire nei termini un versamento d’importo sufficiente a far diminuire il debito ad un ammontare non superiore alla soglia dei 250mila euro.

OMAGGI NATALIZI

In relazione al trattamento Iva e Imposte Dirette degli omaggi natalizi, Vi rimandiamo alla ns. circolare n.47 del 05/12/2016 poiché nulla è cambiato rispetto a quanto già indicato.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.