Circolare di Studio n. 2 del 2 Gennaio 2024

Compensi ad Amministratori e principio di “cassa allargato”

OGGETTO: Compensi ad Amministratori e principio di “cassa allargato”.

Premessa:

Dal punto di vista fiscale, il compenso amministratore assume caratteristiche diverse a seconda del tipo di attività esercitata dallo stesso.

In generale, i proventi derivanti dall’incarico di amministratore sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente poiché rientrano nella categoria delle “collaborazioni coordinate e continuative”.

In altri casi, tali proventi possono considerarsi redditi di lavoro autonomo, quando l’incarico di amministratore è strettamente legato a compiti istituzionali propri della professione.

Compensi corrisposti ad amministratori non professionisti entro il 12 gennaio 2024:

L’articolo 95, comma 5 del Tuir, stabilisce che i compensi degli amministratori delle società di cui all’articolo 73, comma 1 del Tuir, sono deducibili nell’esercizio in cui vengono corrisposti (è inoltre previsto che gli stessi siano stabiliti con preventiva delibera assembleare).

Per tali collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova sempre applicazione il disposto dell’art.51, comma 1, del TUIR, in base al quale i compensi erogati entro la data del 12 gennaio 2024 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 sono da includere tra i costi del periodo d’imposta 2023 in quanto applicabile il principio della “cassa allargata”.

Compensi corrisposti ad amministratori professionisti entro il 31 dicembre 2023:

I compensi considerati prestazioni professionali e rientranti nei redditi di lavoro autonomo sono invece deducibili nell’anno 2023 da parte delle società di cui all’articolo 73 comma 1 del Tuir soltanto se erogati entro il 31 dicembre 2023, ovvero entro l’ultimo giorno del periodo d’imposta.

ATTENZIONE:

  • Per i compensi regolati a mezzo assegno bancario o circolare, assume rilievo la data apposta sull’assegno in quanto si ritiene che il momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del beneficiario si verifica all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo;
  • Per i compensi regolati a mezzo bonifico bancario, il pagamento si considera perfezionato nel momento in cui il beneficiario riceve l’accredito sul proprio conto corrente (occorre quindi far riferimento al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario). Non assume quindi rilievo né la data della valuta né il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico ma soltanto il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento