CIRCOLARE DI STUDIO N. 57  del 10 Ottobre 2017

DELEGHE F24 DA INVIARE TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI.

L’articolo 3 del D.L. n.50 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2017 ha introdotto importanti novità in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari.

Va innanzitutto evidenziato che tutti i contribuenti erano già tenuti all’utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora intenzionati ad usare in compensazione una serie ben definita di crediti tributari (vedasi Allegato 1 della Risoluzione A.E. n.68/E del 9 giugno 2017).

Ora è previsto l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora i soggetti titolari di partita Iva intendano compensare, per qualsiasi importo:

  • crediti IVA (annuali o trimestrali);
  • crediti relativi alle imposte sui redditi (Ires/Irpef) e alle relative addizionali;
  • crediti relativi alle ritenute alla fonte;
  • crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • crediti relativi all’Irap;
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

A seguito di tale modifica sono stati quindi individuati alcuni codici tributo riconducibili alle fattispecie sopra descritte il cui utilizzo in compensazione

 necessita ora, per i soli titolari di partita Iva, dell’utilizzo dei servizi telematici

 messi  a disposizione  dell’Agenzia delle Entrate  (vedasi  Allegato 2 della

Risoluzione A.E. n.68/E del 9 giugno 2017).

L’obbligo non sussiste invece qualora, nella medesima delega, i codici riportati nell’Allegato 3 colonna 2 della Risoluzione A.E. n.68/E del 9 giugno 2017, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo Allegato 3 (in tale ipotesi la compensazione si considera di “tipo verticale o interno”).

 

ESEMPIO:

 

Se compilando il modello F24 in corrispondenza della colonna “importi a debito” è esposto il codice tributo “3813” (Irap – acconto seconda rata) per € 10.000 ed in corrispondenza della colonna “importi a credito” sono esposti il codice tributo “3800” (Irap – saldo) per € 5.000 ed il codice tributo “6099” (Credito Iva – dichiarazione annuale) per € 5.000 devono essere utilizzati necessariamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate in quanto il pagamento del codice “3813” avviene, seppur parzialmente, utilizzando in compensazione il credito Iva “6099” e tale operazione è da considerarsi una compensazione di “tipo orizzontale o esterna” infatti il codice “3813” non è associato, nella colonna 4 dell’Allegato 3, al codice credito “6099”.

 

Si preme sottolineare che tra i codici indicati sono esclusi dai nuovi obblighi :

  • i crediti rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazione del Modello 730;
  • le somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n.66 del 2014 (c.d. “bonus Renzi 80 euro”).

 

Si riepilogano nelle Tabelle sottostanti le diverse fattispecie: TABELLA RIASSUNTIVA per MODELLO F24:

SOGGETTO F24 MODALITA’
TITOLARE DI PARTITA IVA E PRIVATO A SALDO ZERO Utilizzo esclusivo servizi telematici “F24 web” o “F24 online”, mediante i canali telematici Entratel o Fisconline. In alternativa tramite intermediario abilitato che utilizza il servizio “F24 Cumulativo”

o “F24 Addebito Unico”.

TITOLARE DI PARTITA IVA COMPENSAZIONI CON UTILIZZO DI CREDITI E SALDO FINALE DI IMPORTO POSITIVO Il D.L. n.50/2017 ha esteso l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate

anche per le compensazioni.

PRIVATO COMPENSAZIONI CON UTILIZZO DI CREDITI E SALDO FINALE DI IMPORTO POSITIVO Utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure di Internet banking.

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA per RIMBORSI E COMPENSAZIONI IVA

RIMBORSO CREDITO DICHIARAZIONE ANNUALE IVA > € 30.000

 

 

< € 30.000

Ordinario, in presenza dei requisiti, con Visto di Conformità su Modello Iva annuale.

In forma semplificata, senza l’osservanza di particolari obblighi, con Modello Iva presentato

senza Visto di Conformità

RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE (MODELLO TR) > € 30.000

 

 

< € 30.000

Ordinario, in presenza dei requisiti attestati, previa presentazione Modello TR con Visto di Conformità In forma semplificata, senza prestazione di garanzia, presentando

Modello TR senza Visto di Conformità.

COMPENSAZIONE CREDITO DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ➢      € 5.000

 

 

 

< € 5.000

Mod.F24, presentando Modello Iva con Visto di Conformità, utilizzabile dal 10° giorno successivo all’invio telematico.

Libera, con Mod.F24 senza preventiva presentazione

del Modello Iva e senza Visto di Conformità

COMPENSAZIONE CREDITO TRIMESTRALE IVA (TR) ➢      € 5.000

 

 

 

< € 5.000

Mod.F24, presentando Modello Iva TR con Visto di Conformità, utilizzabile dal 10° giorno successivo all’invio telematico.

Libera, con Mod.F24 e senza Visto di Conformità, utilizzabile dal giorno successivo l’invio del Modello Iva TR telematico Attenzione: la verifica del superamento della soglia va sempre effettuata con riguardo ai crediti chiesti in compensazione per tutti

i trimestri dell’anno.

 

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.