CIRCOLARE DI STUDIO N. 57 del 10 Ottobre 2017
DELEGHE F24 DA INVIARE TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI.
L’articolo 3 del D.L. n.50 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2017 ha introdotto importanti novità in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari.
Va innanzitutto evidenziato che tutti i contribuenti erano già tenuti all’utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora intenzionati ad usare in compensazione una serie ben definita di crediti tributari (vedasi Allegato 1 della Risoluzione A.E. n.68/E del 9 giugno 2017).
Ora è previsto l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora i soggetti titolari di partita Iva intendano compensare, per qualsiasi importo:
- crediti IVA (annuali o trimestrali);
- crediti relativi alle imposte sui redditi (Ires/Irpef) e alle relative addizionali;
- crediti relativi alle ritenute alla fonte;
- crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- crediti relativi all’Irap;
- crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
A seguito di tale modifica sono stati quindi individuati alcuni codici tributo riconducibili alle fattispecie sopra descritte il cui utilizzo in compensazione
necessita ora, per i soli titolari di partita Iva, dell’utilizzo dei servizi telematici
messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (vedasi Allegato 2 della
Risoluzione A.E. n.68/E del 9 giugno 2017).
L’obbligo non sussiste invece qualora, nella medesima delega, i codici riportati nell’Allegato 3 colonna 2 della Risoluzione A.E. n.68/E del 9 giugno 2017, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo Allegato 3 (in tale ipotesi la compensazione si considera di “tipo verticale o interno”).
ESEMPIO:
Se compilando il modello F24 in corrispondenza della colonna “importi a debito” è esposto il codice tributo “3813” (Irap – acconto seconda rata) per € 10.000 ed in corrispondenza della colonna “importi a credito” sono esposti il codice tributo “3800” (Irap – saldo) per € 5.000 ed il codice tributo “6099” (Credito Iva – dichiarazione annuale) per € 5.000 devono essere utilizzati necessariamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate in quanto il pagamento del codice “3813” avviene, seppur parzialmente, utilizzando in compensazione il credito Iva “6099” e tale operazione è da considerarsi una compensazione di “tipo orizzontale o esterna” infatti il codice “3813” non è associato, nella colonna 4 dell’Allegato 3, al codice credito “6099”.
Si preme sottolineare che tra i codici indicati sono esclusi dai nuovi obblighi :
- i crediti rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazione del Modello 730;
- le somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n.66 del 2014 (c.d. “bonus Renzi 80 euro”).
Si riepilogano nelle Tabelle sottostanti le diverse fattispecie: TABELLA RIASSUNTIVA per MODELLO F24:
| SOGGETTO | F24 | MODALITA’ |
| TITOLARE DI PARTITA IVA E PRIVATO | A SALDO ZERO | Utilizzo esclusivo servizi telematici “F24 web” o “F24 online”, mediante i canali telematici Entratel o Fisconline. In alternativa tramite intermediario abilitato che utilizza il servizio “F24 Cumulativo”
o “F24 Addebito Unico”. |
| TITOLARE DI PARTITA IVA | COMPENSAZIONI CON UTILIZZO DI CREDITI E SALDO FINALE DI IMPORTO POSITIVO | Il D.L. n.50/2017 ha esteso l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate
anche per le compensazioni. |
| PRIVATO | COMPENSAZIONI CON UTILIZZO DI CREDITI E SALDO FINALE DI IMPORTO POSITIVO | Utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure di Internet banking. |
TABELLA RIASSUNTIVA per RIMBORSI E COMPENSAZIONI IVA
| RIMBORSO CREDITO DICHIARAZIONE ANNUALE IVA | > € 30.000
< € 30.000 |
Ordinario, in presenza dei requisiti, con Visto di Conformità su Modello Iva annuale.
In forma semplificata, senza l’osservanza di particolari obblighi, con Modello Iva presentato senza Visto di Conformità |
| RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE (MODELLO TR) | > € 30.000
< € 30.000 |
Ordinario, in presenza dei requisiti attestati, previa presentazione Modello TR con Visto di Conformità In forma semplificata, senza prestazione di garanzia, presentando
Modello TR senza Visto di Conformità. |
| COMPENSAZIONE CREDITO DICHIARAZIONE ANNUALE IVA | ➢ € 5.000
< € 5.000 |
Mod.F24, presentando Modello Iva con Visto di Conformità, utilizzabile dal 10° giorno successivo all’invio telematico.
Libera, con Mod.F24 senza preventiva presentazione del Modello Iva e senza Visto di Conformità |
| COMPENSAZIONE CREDITO TRIMESTRALE IVA (TR) | ➢ € 5.000
< € 5.000 |
Mod.F24, presentando Modello Iva TR con Visto di Conformità, utilizzabile dal 10° giorno successivo all’invio telematico.
Libera, con Mod.F24 e senza Visto di Conformità, utilizzabile dal giorno successivo l’invio del Modello Iva TR telematico Attenzione: la verifica del superamento della soglia va sempre effettuata con riguardo ai crediti chiesti in compensazione per tutti i trimestri dell’anno. |
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.
