+39 0721 405501 niccolai@koruspartners.it
Il Decreto Milleproroghe impone una attenta riflessione sul rapporto tra bilancio di esercizio e verifiche fiscali

Il Decreto Milleproroghe impone una attenta riflessione sul rapporto tra bilancio di esercizio e verifiche fiscali

Di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

Se scivoli sul bilancio …

E’ chiara la scelta del legislatore del bilancio, ed è chiara la scelta del legislatore del Milleproroghe: si potrà dire che il coordinamento tra disciplina civlistica e fiscale è tardiva, che presenta lati oscuri; ma la filosofia di fondo non può sfuggire.

Stiamo allargando il modello IAS a buona parte delle altre imprese che redigono il bilancio UE, e dunque creando i presupposti per un “appiattimento” della determinazione del reddito imponibile sul bilancio.

Nasce allora il sospetto che il fisco senta il desiderio di esaminare più a fondo il bilancio: perché, se è il bilancio che “comanda”, al fisco potrebbe non “star bene” il modo in cui determinate voci sono state espresse e/o valutate, espressioni e valutazioni che impattano sulla determinazione della base imponibile.

Ma il fisco può sindacare le appostazioni e le valutazioni di bilancio?

Il Ministero delle Finanze, nella circolare 73/E del 1994 lo escluse categoricamente. Precisando anche che il fisco non ha titolo per proporre una impugnazione di bilancio (sic…), anche se ben può “accodarsi” alle risultanze giudiziali di una impugnazione operata da soggetto legittimato.

Da allora tante cose sono cambiate. Il legislatore ha più volte dato mano libera al fisco.

Si pensi alla determinazione della base imponibile IRAP, dove i corretti principi contabili costituiscono un punto di riferimento fondamentale.

Si pensi ancora alla previsione contenuta nell’oggi abrogato art. 37 bis DPR 600/1973, nella quale era prevista la sindacabilità in chiave antielusiva di alcune appostazioni di bilancio.

E così, per concludere questa piccola rassegna, si rifletta sulle conseguenze della abrogazione del quadro EC del modello Unico, che, senza interventi normativi, avrebbe potuto indurre a cambiare i criteri temporali di imputazione dei costi, per proseguire a dedurre fiscalmente oneri nella stessa misura in cui poteva essere sfruttata la tecnicalità del quadro EC.

Ma manca nell’ordinamento una previsione di carattere generale che consenta al fisco di mettere in discussione le appostazioni e le valutazioni di bilancio.

Il dubbio è che, però, alla luce del nuovo quadro normativo determinato dal doppio effetto nuovo bilancio – nuove norme di coordinamento tra bilancio e fisco, i verificatori, durante le loro attività ispettive, ritengano di poter/dover entrare nel merito del bilancio, così minando alla base la determinazione della base imponibile che da esso dipende.

Non avevamo certo bisogno di nuovi argomenti per stabilire che è e sarà fondamentale applicare correttamente i nuovi OIC; ma, se ve mai ve ne fosse stato bisogno, abbiamo così trovato un argomento fondamentale.

Si badi bene che – anche se sembra che, per motivi che davvero non capiamo, il tema interessi a pochi -, è oramai da tempo a regime la nuovo disciplina del reato di falso in bilancio ex art. 2621 Codice civile, e che la Corte di Cassazione ha messo in relazione inscindibile la sussistenza del falso, oltrechè ovviamente al profilo soggettivo ed a quello della apprezzabilità della violazione, il rispetto di corretti principi contabili.

Se le nostre intuizioni sono corrette, possiamo allora aspettarci una nuova stagione di verifiche. E, speriamo che l’Agenzia delle Entrate, così come il Comando Generale della Guardia di Finanza, dedichino tempo e risorse a formare adeguatamente questi valorosi ragazzi impegnati in verifica. Perché solo se essi disporanno degli strumenti saranno obiettivamente in condizione di approcciare correttamente queste delicate questioni.

Ma, la stessa sfida va raccolta da noi professionisti, che sempre più dovremo elevare il nostro livello di conoscenze, attraverso adeguati percorsi formativi, per favorire un confronto, magari serrato ma costruttivo, con i verificatori.

Il Decreto Milleproroghe impone una attenta riflessione sul rapporto tra bilancio di esercizio e verifiche fiscali

La sentenza 2055/2017 costituisce un utile punto di riferimento per gli orientamenti in tema di verifiche fiscali

Di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

Verifiche fiscali: alcuni punti fermi

La sentenza 2055, depositata lo scorso 27 gennaio 2017 dalla Quinta Sezione Tributaria della Suprema Corte, costituisce un ottimo punto di riferimento per fotografare alcuni orientamenti via via consolidatisi e che possono dirsi oramai punti fermi.

Un Focus sugli stessi appare sicuramente opportuno, anche per non lanciare false speranze ai clienti a fronte di potenziali vizi degli atti impositivi.

Già il caso è di per sè interessante: la Guardia di Finanza, nel corso di una verifica a carattere generale effettuata presso una società di capitali, redigeva processo verbale di constatazione per violazioni in materia di imposta di bollo, rilevando che la società, nell’ano 2003, aveva negoziato e contabilizzato assegni bancari irregolarmente emessi da vari soggetti, in quanto privi del luogo e/o della data di emissione ovvero postdatati.

Il Giudice di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il gravame frapposto dall’Ufficio, stante la conformità agli originali delle copie degli assegni acquisiti in sede di verifica fiscale, tesi poi confermata dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato l’impossibilità di sindacare la valutazione sul punto operata dal Giudice di merito, che nel caso di specie aveva giustificato tale affermazione rilevando che gli assegni erano stati fotocopiato dagli stessi dipendenti della società.

Sono tre le questioni affrontate dalla Corte specificatamente in materia di verifiche fiscali; e, tutte e tre risolte a favore del contribuente.

La prima attiene alla ritenuta violazione dell’art. 7, primo comma, della Legge 212/2000, avendo l’Ufficio omesso l’allegazione del PVC all’atto impositivo. La tesi è però manifestazione infondata, considerato che, in tema di motivazione per relationem degli atti di imposizione tributaria, l’art. 7 primo comma citato, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (cfr. Cass. 14 gennaio 2015, sent. 407).

La seconda attiene alla legittimità dell’atto impositivo che si sia limitato a recepire le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza. Anche tali tesi è però destituita di fondamento, in quanto la motivazione dell’atto impositivo, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, neppure per asserita mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un’economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti alla parte contribuente, non arreca alcun pregiudizio al coretto svolgimento del contraddittorio (Cfr. Cass. 16 maggio 2014, sent. 10767).

La terza ed ultima doglianza attiene la durata della verifica fiscale, che a detta del contribuente avrebbe superato i trenta giorni fissati dalla legge. Sul punto la Corte è parimenti lapidaria, rilevando come l’eventuale supero di tale termine non comporti la nullità dell’accertamento, nè l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, trattandosi di effetti non previsti nell’ordinamento. Sul punto la Corte richiama Cass. 15 aprile 2015 n. 75481, secondo cui, il protrarsi della presenza dei verificatori nella sede del contribuente oltre i termini previsti dall’art. 12, c. 5, della Legge 212/2000, non preclude, in assenza di una specifica norma sanzionatoria, l’utilizzo degli elementi acquisiti oltre la scadenza dei predetti termini, e per l’effetto non determina l’invalidità del conseguente avviso di accertamento.

La conclusione tratta dalla Suprema Corte su quest’ultimo punto suscita perplessità, non tanto per il principio affermato, quanto per la motivazione dedotta; ed invero, costituisce principio oramai consolidato in seno alla stessa Corte che la invalidità di un atto impositivo non dipende dal fatto che il legislatore abbia, o meno, contemplato la sanzione della nullità, mancando in materia tributaria una codificazione delle ipotesi di nullità (talora prevista dall’ordinamento). A sommesso avviso di chi scrive, fu molto più persuasiva l’affermazione, pure resa dalla Corte, quando affermò che il disagio del contribuente a fronte di una ingiustificata permanenza dei militari non giustifica comunque l’applicazione di una sanzione così grave quale appunto la nullità.

Il Decreto Milleproroghe impone una attenta riflessione sul rapporto tra bilancio di esercizio e verifiche fiscali

Processo

Di Massimiliano Tasini

Un vero processo

Dire che il processo tributario è un vero processo può sembrare una affermazione sorprendente.

Ma ad essere sinceri, qualche volta siamo stati un po’ delusi; certo, in tutti i processi si potrebbe incontrare un Giudice che non ha intenzione di dare spazio alla discussione; che, innervosito da alcuni atteggiamenti del difensore si infervora; che non ha avuto il tempo necessario per studiare la causa come si conviene (e, aggiungo io, come merita chi esige giustizia).

Ma in passato, alcune cose sono accadute, per la verità, solo nel processo tributario: non ci piace parlarne, ma credo di interpretare il sentimento di tanti, delusi talora dallo svolgimento dei fatti, e con ciò dall’esito dei procedimenti.

Osservando il lavoro, fortissimo, svolto dalla Giustizia Tributaria – e, mi piace scriverlo con la Maiuscola – in questi ultimi tempi, è però certo che il quadro è cambiato, e di molto. Il tecnicismo delle discussioni si avverte, e così la struttura delle pronunce: che, ovviamente, possono “soddisfare” ora l’una, ora l’altra parte, ma che, fors’anche opinabili, sono sostanzialmente corrette.

E’ proprio di questa mattina l’esame di quattro pronunce rese da una Commissione Tributaria Provinciale che, sebbene tutte sfavorevoli al contribuente, sono ineccepibili, ed in quanto tali non saranno gravate di appello; ed è un tema che si pone sempre più spesso.

Una buona Giustizia fa bene a tutti: fa desistere contribuenti garibaldini da comportamenti antigiuridici, nella convinzione che sia possibile farla franca; fa bene alla Pubblica Amministrazione, che se si vede colpita da severe condanne alle spese, al pari di quelle inflitte ai contribuenti, è certamente indotta ad una più severa riflessione sulla opportunità di procrastinare il contenzioso.

Per fare in modo che vi sia una buona Giustizia occorrono pochi ingredienti, semplici. E’ come fare il pane.

Servono Giudici preparati: non si può decidere su una materia, specie così complessa, se la si è studiata solo qualche decennio fa in università, se non si continua a studiarla tutte le settimane, se non si prende coscienza delle diverse correnti interpretative.

Servono Uffici dell’Amministrazione Finanziaria altrettanto preparati e che, con equilibrio e senso di responsabilità, gestiscano la cosa pubblica con estrema delicatezza, e con la continua consapevolezza che si possono ed anzi si devono costruire “ceste” di contribuenti “buoni” che possono avere commesso qualche “marachella” e contribuenti “cattivi”.

Ma servono pure difensori che, oltreché corretti ed equilibrati – e, qui, fondamentale è il lavoro fatto sul versante della deontologia professionale -, sappiano quello che fanno: che nel proporre ricorsi siano in condizione di affrontare materie spesso estremamente tecniche, di carattere sostanziale ma anche processuale. Che conoscano i problemi legati alla sospensione dei giudizi sui soci di Srl ed al litisconsorzio sui soci di Snc; che sappiano trattare un diniego frapposto ad una istanza disapplicativa; che sappiano fino a che punto il fallito possa reagire da solo a fronte della inerzia del curatore. Solo per fare qualche esempio.

Se tutti quanto lavoriamo in questa direzione, il percorso sarà sempre più semplice, un passo alla volta. E, forse, faremmo meglio a lamentarci un po’ meno dei comportamenti “degli altri” ed un po’ di più a riconoscere i propri limiti, lavorando per rimuoverli. Le Scuole di Alta Formazione servono soprattutto a questo.

Il Decreto Milleproroghe impone una attenta riflessione sul rapporto tra bilancio di esercizio e verifiche fiscali

Se vedi, rottami … (ma forse la nebbia è ancora fitta)

Di Massimiliano TasiniGiovanni Valcarenghi 

Se vedi, rottami … (ma forse la nebbia è ancora fitta)

E’ sempre così. Quando i provvedimenti importanti vengono emanati con decreti legge, i danni rischiano di essere maggiori dei benefici. L’obiettivo, o come in questo caso gli obiettivi – togliere dai tavoli dei Giudici tante liti; prepararsi alla scomparsa di Equitalia – vengono travolti.

Perché un provvedimento avente forza di legge deve essere chiaro; ed a monte, chi lo scrive deve sapere di cosa sta parlando.

Accade così che a fronte di tante e tante liti pendenti non sappiamo cosa fare. Giustamente qualcuno dice: “arriverà una Circolare”. Già: ma quale vincolatività ha una Circolare sui contribuenti, sul fisco – qui nel doppio ruolo di Agenzia delle Entrate (o altro Ente, ad esempio INPS) ed Equitalia – e sui Giudici?

Ovviamente la risposta è: nessuna.

Invece, lasciamo ad una o più Circolari il compito di stabilire cosa ha detto – rectius: cosa avrebbe voluto dire – la legge.

Che faremo se sul ruolo non pende un ricorso, ma pende sull’atto che ne sta alla base?

Che faremo se quello stesso ruolo non assorbe l’intera materia del contendere, per esempio è stato formato e trasmesso ad Equitalia dopo la sentenza di primo grado negativa (e dunque per un importo pari ai due terzi?

Saremo costretti ad estinguere tutta la lite – anche se il ruolo, almeno per una parte, non è in carico ad Equitalia – o, più ragionevolmente, estingueremo solo la lite per il ruolo che Equitalia ha appunto in carico?

E cosa accadrà sul piano processuale?

Forse una estinzione parziale della lite.

E che faremo se il Giudice depositerà una sentenza poco prima o poco dopo la domanda di rottamazione?

Nessun Giudice è tenuto a sospendere il giudizio per la possibilità che il ruolo sia rottamato, né d’altronde abbiamo bisogno di bloccare la Giustizia tributaria mesi e mesi: una Giustizia che peraltro corre, e non poco, per cercare di eliminare il pregresso, con risultati di certo apprezzabili.

Certo che sarebbe del tutto irragionevole determinare la estinzione per la parte sprovvista di presa in carico: sarebbe davvero un condono alle liti mascherato. Tanto valeva allora prendere il coraggio a due mani, e riaprire il condono delle liti pendenti dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002, almeno la situazione sarebbe stata chiara.

Invece, pur di non dire che stiamo facendo un condono facciamo un pasticcio: poi se la vedranno i tecnici.

Tutto questo accade sullo sfondo di iniquità manifeste, irragionevoli, che facilmente si prestano a dubbi di legittimità costituzionale, e sotto molteplici profili.

Senza fare l’esempio, purtroppo tanto vero quanto banale, del soggetto che ha pagato faticosamente tutte le rate fino ad oggi, che si trova di gran lunga più svantaggiato di quello che invece è stato moroso, e che accede alla rottamazione con costo di gran lunga inferiore – e magari pure “ci sfotte”. “Dottore, ha visto che avevo ragione io? In Italia le mazzate le prende sempre chi paga …”.

Ci chiediamo perché gli avvisi di irrogazione sanzioni emessi dall’Agenzia, se già “passati” ad Equitalia, siano rottamabili (si badi bene, a costo zero) e non lo siano le multe stradali (forse un ente creditore risulta più meritevole di altro, ovvero è meno riprovevole violare le regole del fisco che non quelle del codice della strada?).

Ed ancora, ci chiediamo se le notifiche degli atti impositivi, o meglio impoesattivi, in “zona condono” siano o meno legittime.

Ricordiamo – infatti – che la Consulta ebbe a precisare la loro evidente illegittimità, tanto che il legislatore è sul punto più volte corso ai ripari.

Ma non questa volta, almeno per il momento.

Ci chiediamo, in particolare, tra l’altro se sia o meno legittimo che la condonabilità dipenda dalla inerzia o meno dell’Ufficio nel trasferire un carico ad Equitalia: ricordiamo tra l’altro che il decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in ottobre ma la copertura abbraccia i ruoli fino a tutto il 31 dicembre 2016 (per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione), e questa previsione sembra davvero sospetta sul piano della legittimità.

Avremmo voluto cercare di dare risposte, anche ai tanti e tanti Amici che in giro per l’Italia in questo splendido dicembre ci hanno posto tanti e tanti quesiti per rottamare, e per farlo per bene.

Ma con tutta la buona volontà, l’interpretazione ha un limite.

Urge un intervento correttivo che sani le questioni più urgenti.

Il Decreto Milleproroghe impone una attenta riflessione sul rapporto tra bilancio di esercizio e verifiche fiscali

Spinta al ravvedimento e casi problematici

Di Massimiliano TasiniGiovanni Valcarenghi 

Vedi e Ravvedi

Il 26 novembre 2016 il MEF ha diffuso l’atto di indirizzo per il triennio 2017-2019. Tra le pieghe di tale documento troviamo la precisa indicazione della volontà di estendere ulteriormente l’ambito di applicazione del ravvedimento operoso, che da strumento spontaneo diventerà dunque, a maggior ragione, strumento di compliance dell’Agenzia delle Entrate, a conferma di quel “cambio verso” di cui si parla oramai da tempo e del quale rinveniamo, con grande apprezzamento, prova tangibile ogni giorno che passa.

Questo approccio senza dubbio aumenta la pur parziale divaricazione tra la funzione “penalistica” dell’istituto e quella tributaria.

Ricordiamo al riguardo che l’art. 13 del d. Lgs. 74/2000 contempla l’ipotesi di accesso al ravvedimento operoso sia per le ipotesi di cui al comma 1 che per quelle del successivo comma due; ma con una differenza.

Nel caso del primo comma è introdotta una causa di non punibilità rappresentata dall’integrale pagamento – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, per i reati di omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-ter), di omesso versamento dell’IVA (art.  10-bis) e dell’indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater, comma 1). E, il pagamento degli importi dovuti può essere fatto, tra l’altro, mediante il ravvedimento operoso.

Diversamente nel caso del comma secondo, che per i reati di dichiarazione infedele (articolo 4) e di omessa dichiarazione (articolo 5) prevede la non punibilità solo con l’integrale pagamento degli importi dovuti (debiti tributari, sanzioni e interessi), a condizione che il ravvedimento o la presentazione della dichiarazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. In questo caso, il pagamento degli importi dovuti può avvenire tramite il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa (nelle ipotesi di omessa presentazione) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

In ordine alla differenziazione di trattamento, la Relazione Illustrativa precisa che non si è ritenuto di accogliere quanto richiesto alla lettera b) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato, volta a sottoporre la non punibilità di cui al primo comma alla stessa condizione – spontaneità – prevista nel secondo comma, in quanto il Governo ha ritenuto che le fattispecie previste dai commi 1 e 2 del nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000 presentano profili di diversità che non appaiono idonei a giustificare un trattamento analogo.

Mentre attendiamo gli sviluppi normativi, ci piace accennare ad un paio di criticità emerse in queste settimane (durante le giornate del Master Breve) che potrebbero, forse, essere risolte in via interpretativa dalla stessa Direzione Centrale della Agenzia delle Entrate.

Il primo problema riguarda l’ipotesi del contribuente che ha omesso la dichiarazione modello Unico per l’anno 2015. Si ponga il caso che in data 10 gennaio 2017 il contribuente, conscio che non potrà sanare l’omissione, proceda spontaneamente a versare le imposte dovute, autoliquindandole, corrispondendo anche le sanzioni da ravvedimento operoso ed i relativi interessi.

Ci chiediamo cosa accadrà quando l’Agenzia delle Entrate dovesse notificare l’atto impositivo confermativo dei redditi non dichiarati ma autoliquidati: la sanzione applicata sarà quella proporzionale della omessa dichiarazione?

Oppure, troverà applicazione il chiarimento della Circolare n. 54/E del 2002, nella quale l’Agenzia affermò alla risposta 17.1 che l’imposta versata (a qualsiasi titolo) esclude le sanzioni proporzionali a favore delle fisse (peraltro previste in misura ridotta e riducibili ad un terzo)? Ovviamente, rimane inalterata la problematica relativi all’accertamento induttivo, che potrà essere esperito dall’Agenzia ove lo ritenesse opportuno e proficuo.

Il secondo problema, in parte collegato al primo, riguarda il contribuente che intenda sanare una omessa fatturazione di ricavi relativa al gennaio 2015.

Se intende ravvedersi sempre il 10 gennaio 2017, non potendo determinare la sanzione unica ai sensi dell’art. 12 del d. Lgs. 472/1997 – essendo tale potere riscontrabile solo in capo all’Ufficio accertatore – dovrà sanare tutte le violazioni commesse: omessa fatturazione / registrazione (l’articolo 6, comma 5 del d. Lgs. 471/1997 prevede che in caso di omessa fatturazione non si applichi la sanzione per omessa registrazione, posto che non si poteva registrare un documento non emesso; parallelamente, vi potrebbe essere l’altro operatore IVA sanzionabile per non avere emesso la c.d. autofattura denuncia), eventuale omesso versamento periodico e, da ultimo, infedele dichiarazione.

Domande: è confermato che dovrà sanare anche l’omesso versamento?

Poniamo il quesito per il semplice fatto che la violazione da versamento dovrebbe configurarsi solo laddove il tributo fosse stato correttamente posto a debito nella liquidazione; tuttavia, l’Agenzia ritiene sussistente anche questa violazione, come ha affermato nelle circolari 192/E/1998, 98/E/2000 e 28/E/2011).

Sono invece superati i dubbi in merito al fatto che, dando per scontata la necessità del ravvedimento anche sull’eventuale versamento, sia oggi possibile effettuare la sanatoria, essendo stato rimosso il termine di scadenza della presentazione della dichiarazione (nel nostro esempio, 30-09-2016). Prima delle modifiche, invece, l’esistenza del termine costituiva impedimento al ravvedimento.

Il Decreto Milleproroghe impone una attenta riflessione sul rapporto tra bilancio di esercizio e verifiche fiscali

La confisca quale misura di prevenzione patrimoniale assume rilievo anche in ambito tributario

Di Massimiliano Tasini

Sequestro a maglie larghe

La sentenza Cassazione 39767, depositata all’esito dell’udienza dello scorso 21 luglio 2016, costituisce l’occasione per tornare sulla delicata questione della sfera di applicazione del sequestro, nella fattispecie finalizzato alla confisca di prevenzione patrimoniale.

La vicenda riguarda una ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame proposta dal legale rappresentante di una Srl avente sede nella Repubblica di San Marino. L’ordinanza riguarda il sequestro preventivo di due immobili siti in Napoli ed emessa dal G.i.p. in relazione all’art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992.

Il Tribunale rilevava che uno degli imputati aveva reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie, affermando di aver acquistato i beni immobili di cui sopra, intestandoli dapprima a congiunti – moglie e cognato -, e successivamente alla Srl sammarinese ; il Tribunale stigmatizza l’evidente sproporzione tra i redditi dell’indagato, della moglie e del cognato, nonché la circostanza che l’accusa, ai fini dell’operatività del sequestro preventivo e della successiva confisca nei confronti del terzo, aveva assolto l’onere della prova, non limitandosi a richiamare l’assenza di dichiarazione dei redditi in Italia da parte della Srl, ma evidenziando le dichiarazioni dell’imputato e, a riscontro delle stesse, quelle rese dal legale rappresentante della Srl nell’ambito del procedimento di prevenzione, essendosi egli in tale sede dichiarato solo formale amministratore. A fronte di tali considerazioni, osserva ancora il Tribunale, a nulla rileva la documentazione prodotta dal ricorrente relativa al finanziamento utilizzato per l’acquisizione degli immobili, né rileva la generica affermazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato.

Come noto, la L. n. 356 del 1992, 12-sexies, comma 1, ha introdotto, con riferimento al soggetto condannato (o, ai fini cautelari, indagato) per determinati reati ivi tassativamente previsti una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale dei beni o delle altre utilità di cui non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità di beni, l’onere di giustificarne la provenienza, con l’allegazione di elementi che siano idonei a vincere tale presunzione. Qualora si tratti di beni intestati a un terzo, ma che si assume siano nella effettiva titolarità o disponibilità della persona condannata (o indagata) e, come tali, passibili di confisca, la prova circa l’illecita provenienza si deve muovere secondo precise direttrici:

  • da un lato, il giudice deve accertare sulla base delle concrete risultanze processuali la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, senza però che ciò però comporti un sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa;
  • dall’altro, occorre dimostrare l’esistenza di una situazione che avalli concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sì che possa affermarsi in base ad elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

La Corte stigmatizza al riguardo che la presunzione di illecita accumulazione non opera per quanto concerne la titolarità o la disponibilità da parte del condannato di beni formalmente intestati a terzi: in relazione a questi, infatti, l’onere della prova incombe all’accusa (Sez. 5, n. 10123 del 28/05/1998).

Ma nel caso concreto, l’ordinanza impugnata è immune da vizi, in quanto, muovendo dalla premessa circa la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria nei confronti dell’imputato, nel caso di specie in relazione ai delitti previsti dalla Legge Stupefacenti, peraltro sempre nella specie aggravati, ha evidenziato l’esistenza di una sproporzione reddituale nei termini sopra evidenziati, nonché l’esistenza di dichiarazioni rese dallo stesso imputato; ed a tal fine, ha osservato essere irrilevante valutare il reddito del terzo apparente proprietario, occorrendo piuttosto avere riguardo all’effettivo proprietario del bene, soggetto a confisca.

La questione assume grandissimo rilievo anche con riguardo alla sfera tributaria. Ed invero, la misura di prevenzione della confisca con sequestro anticipato di beni, in questo caso ex art. 1 d. Lgs. 159 del 2011, ben può essere adottata laddove il contribuente utilizzi società per schermare patrimoni di provenienza illecita; ed al riguardo, Cass. 6061/2012 ha affermato che il cd. “Condono fiscale” non elimina l’originaria provenienza delittuosa dal danaro nel suo momento genetico, e conseguentemente consente di confermare la sussistenza dei presupposti della fattispecie criminosa (così anche Cass. 36913/2011); e parimenti, il condono non può essere assunto a giustificazione della sproporzione tra reddito e disponibilità dei beni (Cass. 39204/2013).

Dunque, laddove sia prevedibile la confisca, ai sensi del citato d. Lgs. 159/2011, il Tribunale, nelle more, ben può disporre il sequestro anticipato, onde evitare che i beni, la cui detenzione sia accertata, possano essere dispersi, distratti e via così, e ciò anche avuto riguardo alla pericolosità del preposto; requisito, quest’ultimo, peraltro non più richiesto, avuto riguardo alle modificazioni intervenute nella disciplina in commento negli anni 2008 e 2009, onde  oggi solo occorre dimostrare la sproporzione del reddito rispetto alla disponibilità dei beni, nonché la presunzione di derivazione illecita degli stessi, fatta ovviamente salva la prova contraria.