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Una recente sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Ancona torna sulla delicata questione del quando l’Agenzia delle Entrate possa ritenere integrato il presupposto per richiedere, pur se a titolo provvisorio, l’intero ammontare accertato entro il termine di proposizione del ricorso.
La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 15 bis del DPR n. 602 del 1973, disposizione pure richiamata dall’art. 29, primo comma, del DL n. 78 del 2010, che disciplina l’accertamento esecutivo.
Entrambe le disposizioni legittimano appunto la richiesta dell’intero importo accertato – in deroga alla regola generale, secondo cui l’Amministrazione Finanziaria, in presenza di ricorso, entro il termine per la proposizione del ricorso può pretendere “solo” un importo pari ad un terzo delle maggiori imposte accertate nonchè interessi nella stessa misura – laddove sussista il presupposto del fondato pericolo per la riscossione.
Due sono le principali questioni sul tappeto.
La prima consiste nel valutare se il fondato pericolo vada apprezzato in chiave statica – ovvero fotografando semplicemente la pretesa erariale e comparandola con il patrimonio aggredibile in capo al contribuente -, ovvero in chiave dinamica, nel qual caso l’Amministrazione Finanziaria dovrebbe provare che il contribuente sta cercando di “dissipare” il suo patrimonio di modo da non rendersi aggredibile. Questa seconda tesi sembra preferibile, ed è stata anche autorevolmente avallata dalla giurisprudenza di merito.
La seconda, oggetto della recente sentenza di Ancona, riguarda la (il)legittimità degli atti impositivi che, in modo generico, utilizzano espressioni del tipo della seguente: “Considerata la natura delle violazioni contestate e la situazione economico patrimoniale del sig. … ritenuto che questa non offra un’idonea garanzia di soddisfazione della pretesa erariale; ravvisato il fondato pericolo della riscossione…”. La Corte è netta nel respingere questo approccio, ritenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto spiegare perché 1) la natura delle violazioni contestate; 2) la situazione patrimoniale del sig. … non offrisse un’idonea garanzia della soddisfazione della pretesa erariale.
Si tratta di una sentenza di grande interesse e che determina effetti molto rilevanti sul piano pratico, ristabilendo un giusto equilibrio tra le esigenze di gettito dell’Erario e la tutela del contribuente, che sarebbe altrimenti chiamato ad affrontare il giudizio con un peso difficilmente sostenibile, non solo sul piano materiale.