L’ufficio si contraddice e perde la causa, venendo anche condannato a rifondere le spese. E’ la vicenda che fa da sfondo malla pronuncia della Cassazione n. 22335 del 5 agosto 2021.
Sotto i riflettori la metodologia di accertamento sintetico ex art. 38, c. 4 e 5, del dpr 600/1973, in merito alla quale la presenza dei cosiddetti beni indice di capacità contributiva non basta da sola a sorreggere la ricostruzione reddituale, e quindi la pretesa erariale, se la contribuente riesce a giustificare le spese sostenute, oggetto di contestazione. La Corte, ripercorrendo le risultanze istruttorie acquisite dalla Ctr Puglia, ha statuito che, indipendentemente dalla natura attribuibile all’accertamento da redditometro, e su cui l’ufficio insisteva invocando la valenza di presunzione legale, agli atti era stato di contro dimostrato come le spese contestate oltre ad essere di modesta entità risultassero del tutto compatibili sia con il reddito della contribuente sia con gli apporti elargiti dai propri genitori oltre che con un’indennità percepita marito che non poteva non includersi nella propria capacità reddituale in quanto senz’altro appartenente al suo nucleo familiare. Dal canto suo l’amministrazione finanziaria, al di là di generiche doglianze mosse in riferimento alle prove addotte dalla contribuente, non era riuscita in alcun modo a confutare specificamente quanto invece comprovato e documentato dalla parte. Risultando peraltro su un punto nevralgico del tutto contraddittoria: difatti, nel contestare l’importo che era stato sborsato per l’acquisto dell’autovettura, al contempo la medesima affermava che esso risultava «compatibile con la disponibilità di denaro presente sul conto corrente cointestato con il coniuge». In tal modo, quell’elemento che l’amministrazione finanziaria aveva posto a fondamento dell’accertamento veniva inficiato dalla medesima, ammettendo così la piena sostenibilità della spesa in questione da parte della contribuente. Morale: causa persa e ufficio condannato alla refusione delle spese di lite in ossequio al criterio della soccombenza