Nell’ipotesi di donazione di somme di danaro tra parenti, al di là della disquisizione sulla natura dell’atto di liberalità, la dimostrazione, resa mediante distinte di bonifico, che il beneficiario fosse in realtà un soggetto diverso dalla cointestataria del conto, costituisce prova
contraria a favore del contribuente idonea a superare la presunzione di contitolarità del conto corrente ex art. 1854 c.c.
Così la pronuncia n. 735 del 12/1/2022 con cui la Cassazione, Sez. V, pur riconoscendo l’applicabilità dell’art. 56-bis in tema di donazioni atipiche nel quadro normativo delineatosi a seguito della reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni (T.U n. 346/1990), ha statuito che nella fattispecie donativa al suo vaglio “gli elementi documentali ritualmente acquisiti al processo – vale a dire le distinte di versamento intestate alla sorella della ricorrente – inducevano a ritenere superata la presunzione legale di cui all’art. 1854 c.c. iuris tantum”.
Nel caso in esame, a seguito di un controllo fiscale la stessa, nell’accertare che su c/c cointestato a due sorelle erano state accreditate delle somme a titolo di liberalità, liquidava nei confronti di una di esse l’imposta sulle donazioni asseritamente dovuta, al netto della franchigia ratione temporis vigente ex art. 56 bis del T.U. Dal canto suo la contribuente, con argomentazioni condivise dai giudici di seconde cure, dimostrando che le somme erano state invece destinate solo all’altra cointestataria (la seconda nipote), superava la presunzione di contitolarità ex art. 1854 c.c. e, quindi, la pretesa erariale.
La Corte, ripercorrendo la parabola normativa dell’imposta sulle donazioni e relative disposizioni (ex dl 346/1990), così come recepite dal nuovo dl 262/2006 con la tecnica legislativa del c.d. rinvio dinamico, e rilevando come l’art. 56-bis cit. doveva parimenti includersi vista la rilevanza giuridico-fiscale delle c.d. donazioni “atipiche”, si è concentrata sulla ratio decidendi posta a fondamento della sentenza di secondo grado. Gli Ermellini, oltre a confermare che in caso di bonifico bancario si è in presenza di una donazione diretta, hanno rimarcato come dalle risultanze processuali fosse emerso che la donazione non era stata destinata alla contribuente, bensì alla di lei sorella, così da ritenersi superata la presunzione invocata dall’ufficio. Di lì, con un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, l’A.F. si è vista respingere il ricorso con condanna alla refusione delle spese di lite.