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2018, 31 Luglio

Di Massimiliano Tasini

Nuove tecnologie, nuovi problemi

Che l’utilizzo delle PEC avrebbe creato problemi era facile immaginarlo. Che i problemi fossero così complessi un po’ meno.

Vi sono profili procedimentali, come la notifica di questionari a società che non consultano le PEC, per poi incorrere nelle preclusioni di cui all’art. 32 DPR 600 del 1973 (con buona pace della imparzialità e della buona fede: qualche volta una telefonata … ) e profili processuali, come quelli che derivano dalla attuazione del processo tributario telematico.

Tra le questioni di cui tanto si discute, vi è quella della notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC.

La questione è stata più volte sfiorata dalla Suprema Corte di Cassazione – v. Infra – ma, allo stato, il dibattito si concentra principalmente sulle Corti di merito: all’interno delle quali, come era ovvio, si sfidano due opposti schieramenti.

Vi è chi, come la C.T.P. Siracusa, sent. 13 febbraio 2018, n. 881, partendo dal disposto dell’art. 26, secondo comma del D.P.R. n. 602/73 – «La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica il febbraio 2005 n. 6$, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’art. 149 bis del codice di procedura civile» – ritiene che in mancanza della prova che ad essere stato trasmesso con la PEC sia stato il documento informatico, la cartella sarebbe illegittima.

Nella specie, il Collegio ha accolto la contestazione relativa al difetto di notifica sollevata dal ricorrente, atteso che non risultava l’intervento di un agente notificatore abilitato e mancava la prova che fosse stato trasmesso, così come previsto dalla norma, il documento informatico (e non una copia informatica del documento cartaceo).

Altri Collegi ritengono invece – CTR Perugia, sez. I, sent. 25 maggio 2017 n. 179 – che è sul contribuente che incombe l’onere della prova di non aver ricevuto il messaggio informatico, il che non può sostenersi se il contribuente impugna poi regolarmente la cartella, anche perchè in ogni caso l’impugnazione sana il vizio (nulla però si dice in relazione all’eccezione del contribuente, secondo cui il documento trasmesso con la PEC non è l’originale bensì una copia informatica “priva dell’attestazione di conformità” che quindi non può assumere alcun valore giuridico; in termini è anche C.T.P. Isernia sez I sentenza 14 luglio 2017, che invece in modo esplicito afferma che è valida ed efficace la cartella di pagamento notificata a mezzo PEC, in allegato alla mail certificata, anche qualora non recante una valida firma digitale.

Ciò di cui si discute è l’identificabilità dell’autore e la paternità dell’atto, ma, diremmo, anche la sua integrità e la sua immodificabilità, così come d’altra parte richiesto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Tra le opposte tesi, sembra particolarmente interessante la sentenza CTR Lazio Sez XVIII, sent. 19 maggio 2017 n. 2904, la quale, dopo avere ricordato che la PEC fa piena prova della data di invio e di ricezione di una email, ovvero la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato, osserva che essa non garantisce ai documenti trasmessi in allegato la stessa efficacia probatoria; affinché questi possano essere considerati atti “originali” è necessario apporre la firma digitale sul documento. E, prosegue la Corte, la mancanza di tale firma non costituisce una semplice irregolarità della notifica, in quanto tale sanabile con la costituzione del contribuente in giudizio, poichè ciò di cui si discute non è che la notifica sia stata o meno effettuata, bensì che l’allegato sia integro in ogni sua parte.

A conclusione di queste note, come anticipato vediamo due arresti della Corte di Cassazione.

Nella sentenza 1817/2018 si evidenzia che ciò che distingue la posta elettronica certificata da quella ordinaria è la certezza legale dell’invio e della ricezione dell’atto a dei soggetti ben determinati: tantochè, rimarca la Corte, se il destinatario non visualizza il contenuto dell’atto spedito al suo server, ciò dipende esclusivamente o da una sua negligenza o una non idonea gestione dei propri strumenti informatici, “comunque sempre allo stesso imputabile”.

Nella successiva e più rilevante sentenza 19 giugno 2018 n. 16173, la Corte sembra aver fatto un passo avanti, laddove conferma la tesi del Tribunale secondo cui sull’agente della riscossione incombe l’onere di dimostrare di aver proceduto alla notifica della cartella “in forma di documento informatico (e non di mera copia informatica di documento cartaceo”.

Ma, la partita sembra ancora aperta, e la possiamo sintetizzare così: basta che qualcosa sia stato notificato, oppure è bene che si appuri “cosa” sia stato notificato?