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2016, 7 Marzo

Di Massimiliano Tasini

Motivi di buon senso

(Continuo)

Terzo concetto.

La motivazione non può essere integrata con un successivo atto che faccia riferimento a fatti ed argomenti estranei al contenuto dell’atto stesso (Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sent. 26 ottobre 1987 n. 664).

Quarto concetto.

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Così stabilisce il secondo comma dell’art. 42 DPR 600/1973, nonchè l’art. 56 C. 5 del DPR 633/1972.

Quando la disposizione evoca il “contenuto essenziale”, essa fa riferimento a tutte quelle parti del richiamato documento che sono necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto della decisione adottata. Pertanto, se è necessario, si deve riprodurre non solo il contenuto in senso tecnico e i relativi elementi delle dichiarazioni richiamate, ma anche le parti inerenti all’oggetto e ai destinatari dell’atto non allegato (Cass. 1906/2008).

Al riguardo, non sembrano rientrare nell’obbligo di allegazione gli atti normativi o regolamentari (Cass. 5755/2005 e 22197/2004), ma la tesi non è sicura (cfr. In senso contrario: Cass. 20535/2010).

Settimo concetto.

Sebbene il Ministero delle Finanze nella Circolare n. 1/1983 abbia precisato che i risultati della verifica devono essere “in sede di redazione dell’atto di accertamento, esaminati accuratamente e non trasferiti acriticamente nell’atto medesimo”, è oramai (tristemente) pacifico che il difetto di “vaglio critico” rispetto alle risultanze del PVC non comporta alcuna invalidità dell’atto impositivo, concretizzando lo stesso una mera economia di scrittura (Cass. 13489/2009; Cass. 21210/2008).

Da ultimo, si rammenta che:

  • L’art. 12 C. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente stabilisce che il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dalla chiusura della verifica osservazioni e richieste “che sono valutate dagli uffici impositori”. Questa affermazione implica sicuramente uno specifico obbligo di motivazione dell’atto;
  • L’art. 16 del d. Lgs. 472/1997 al comma sette stabilisce che quando sono state proposte deduzioni difensive sull’atto di contestazione, l’Ufficio, nel termine di decadenza di un anno della loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto “motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime”;
  • L’art. 10 bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente, recente integrato per effetto del decreto legislativo CD. Di “certezza del diritto”, stabilisce al suo comma otto che l’atto impositivo è “specificatamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonchè ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al coma 6”; detto comma sei stabilisce a sua volta che, prima di accertare la fattispecie abusiva con apposito atto, l’Ufficio deve far precedere una richiesta di chiarimenti che attribuisca al contribuente un termine di almeno novanta giorni.