Come ti tasso un mestiere antico …
Sono oramai passati quasi dodici anni dalla storica sentenza della Commissione Tributaria di Milano Sez. XLVII, 22 dicembre 2005, n. 272 con la quale si sostenne l’intassabilità dei redditi derivanti dalla attività di prostituzione.
Le ragioni dedotte dal Giudicante possono essere così sintetizzate:
- È mancata l’espressa indicazione della categoria reddituale cui il reddito andava ascritto, con ciò violandosi l’art. 42 DPR 600 del 1973 in materia di motivazione dell’atto impositivo – che deve contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne stanno alla base -;
- La tassabilità non può essere determinata dalla previsione racchiusa nell’art. 14 della Legge 537/1993 – secondo cui anche i proventi derivanti dallo svolgimento di attività illecite sono da sottoporre a tassazione -, atteso che detta attività non è illecita;
- Si può ritenere che la somma percepita integri una sorta di risarcimento del danno, in ragione della lesione dell’integrità della dignità della persona insita nell’atto;
- I redditi percepiti da tale attività non potrebbero essere ascritti ad alcuna categoria reddituale contemplata dal Tuir.
Fu più blanda la Commissione Tributaria di I grado di Bolzano, che con la sentenza resa dalla Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 32, ne sostenne l’inquadrabilità tra i redditi di lavoro autonomo, con conseguente assoggettamento a tassazione, ma con disapplicazione delle sanzioni poichè l’attività – di meretricio resa da un uomo – “ondeggia tra legalità e contrarietà al buon costume”, con conseguente confusione sotto il profilo penale, civile e tributario.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, sez. V, si era già espressa in senso contrario già con la sentenza 1 ottobre 2010, n. 20528, nella quale fu ritenuto che i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività di prostituzione vanno assoggettati ad imposizione ai fini delle imposte sul reddito, dovendosi prescindere dalle implicazioni relative al giudizio morale e del comune sentire degli usi e costumi sociali.
La tesi della tassabilità è fu poi ribadita da Cassazione, Sez. V, 13 maggio 2011, n. 10578, secondo cui, in tanto l’attività è tassabile ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, in quanto la stessa sia svolta dal prestatore, con carattere di abitualità; ciò nella considerazione che detta attività consiste in una prestazione di servizio verso corrispettivo, in quanto tale inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo dell’art. 3, primo comma, del DPR 600/1973. La sentenza implicitamente riprende alcune considerazioni svolte dalla citata pronuncia della CTP di Milano del 2005, contestandone la motivazione anche nella parte in cui si sostiene che l’intassabilità sarebbe frutto anche della giurisprudenza comunitaria: ed invero, così come evidenziato dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 20 novembre 2001, in causa C-268/99 “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita” che rientra nella nozione di “attività economiche”.
A conferma della tassabilità di questi redditi si veda anche Cass. civ. Sez. V, 27 luglio 2016, n. 15596, secondo cui in tema d’IRPEF, i proventi dell’attività di prostituzione svolta autonomamente sono assoggettabili ad imposta e sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, in caso di esercizio abituale, o a quella dei redditi diversi, in caso di esercizio occasionale, atteso che si tratta di prestazioni di servizi retribuite e, pertanto, di attività economica.
La sentenza conferma la natura lecita di tale attività, a differenza del suo sfruttamento o favoreggiamento, i cui introiti, derivando da un reato, prima ancora che imponibili, sono confiscabili. Proprio riguardo a tale ultimo aspetto, Cass. pen. Sez. III, 7 ottobre n. 42160 ha ritenuto che integra il delitto previsto e punito dall’art. 5 del d.lgs. 74/2000 l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dall’attività di sfruttamento dell’altrui prostituzione, in quanto ogni provento, anche illecito, costituisce reddito tassabile, la cui mancata indicazione nella dichiarazione annuale costituisce reato.
Quest’ultima sentenza è di estrema rilevanza pratica, al di là del caso di specie, laddove si afferma che il “costo” sostenuto dallo sfruttatore per il pagamento dei compensi alle prostitute, essendo illecito, non è detraibile al fine di escludere il raggiungimento della soglia di punibilità prevista dalla legge.
L’ultima sentenza in materia della Suprema Corte – caso Brocchini – pare essere la 4 novembre 2016 n 22413, con la quale si conferma che il reddito derivante dalla attività di meretricio rientra tra quelli di lavoro autonomo, e che in assenza del requisito della abitualità, la sua tassazione è giustificata dalla previsione dell’art. 67, lettera l), del Tuir, quale reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, ovvero dalla assunzione di obblighi di fare o permettere.
Peraltro, in ordine alla eventuale ambiguità dell’atto impositivo che, secondo quanto rilevato dalla citata sentenza della CTP di Milano, non provveda a qualificare i redditi, va ricordato che secondo Cass. civ. Sez. V, 15 marzo 2017, n. 6719, il giudizio tributario è di impugnazione-merito, con la conseguenza che l’accertamento che non deve annullarsi per vizi di forma impone alla commissione di accertare comunque l’ammontare del tributo dovuto.