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2017, 8 Aprile

Di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

Se presumi, presumo pure io

La sentenza Cass. 30 marzo 2017 n. 8279 affronta la delicata questione del regime probatorio applicabile alle indagini finanziarie.

Si ricorda brevemente che, secondo una giurisprudenza che può oramai dirsi consolidata, laddove l’Amministrazione Finanziaria ponga a base dell’accertamento tributario le risultanze di una indagine sui conti e sui depositi bancari, dette risultanze costituiscono una presunzione legale, ancorchè relativa (Cass. 7267/2002; Cass. 7329/2003).

Da tale premessa, consegue che il Giudice non ha titolo per ritenere insufficienti le prove dedotte dal fisco, essendo piuttosto vincolato alle risultanze di tale indagine; e dunque, ad Esso Giudice non resterà esaminare le prove contrarie dedotte dal contribuente (ed allegate al fascicolo processuale) e valutarle alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte.

La sentenza qui commentata attenzione proprio tale delicato profilo.

La questione si presta a due distinti piani di indagine.

In primo luogo, non può non essere ricordato che la Legge 311/2004, con effetto primo gennaio 2005, ha innovato l’art. 32 DPR 600/1973 agli effetti delle Imposte Dirette (e, di riflesso, l’art. 51 DPR 633/1972 per l’Imposta sul Valore Aggiunto) elidendo l’espressione “singoli” dalla previsione normativa, che stabiliva che i singoli dati ed elementi sono posti a base dell’accertamento se il contribuente non dimostra.

Mette conto al riguardo precisare che, secondo la Circolare n. 32/E del 2006 dell’Agenzia delle Entrate, “… il dato letterale della disposizione in commento, al pari dell’omologa previsione in materia di Iva, fa riferimento  all’endiadi  “dati ed  elementi”,  mentre il  testo  anteriore alla novella utilizzava l’espressione  “i singoli dati ed  elementi”.  La  mancata conferma dell’aggettivo “singoli”  non  deve indurre, tuttavia, a  un facile sovradimensionamento  della relativa  soppressione nel senso che  la stessa non rappresenta  sostanzialmente un  allargamento delle  modalità di  utilizzo  degli elementi di  prova. Tale abolizione,  in concreto, non consente di ritenere che la contestazione dei singoli addebiti possa  avvenire per  “masse”  o addirittura  sulla base di un  mero “saldo contabile”, atteso che, anche dopo tale soppressione, l’analisi  deve riguardare ogni singolo elemento della  movimentazione, quand’anche  ricompresa  in un’operazione unica e,  a maggior ragione, quando si tratti di operazioni autonome”.

La Circolare nulla dice di più: una tesi che disattende la chiara volontà del legislatore, il quale di certo non si è scordato di riprodurre il Caro “singoli”: ma, purtroppo, negli atti ufficiali non ci sono tracce della volontà sottesa a tale soppressione.

Proprio prendendo le mosse da tale prospettazione, la Corte stigmatizza nella pronuncia in commento che “la prova a carico del contribuente” Si sostanza nella dimostrazione “…che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr. tra le tante Cass. n.18081 del 04/08/2010)”.

Fin qui, cattive, notizie.

La Corte prosegue però osservando che “In ordine …  al tipo di prova che il contribuente ha l’onere di fornire al fine di vincere la presunzione legale di cui al citato art.32 è sì ammesso anche il ricorso alle presunzioni semplici ma le stesse devono essere sottoposte ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo” (Cass. 22502/2011 richiamata da Cass.4585/15).

La soluzione proposta in tale ultimo, fondamentale, passaggio, è tutt’altro che scontata, ove solo si consideri che ancora nel 2013 la stessa Corte aveva ritenuto con la sentenza 2484 che ad una presunzione legale relativa andrebbe contrapposta una prova e non un’altra presunzione.

Registriamo infine, con piacere, che l’Agenzia delle Entrate nel ricorso per Cassazione (era uscita soccombente nel secondo grado di giudizio) aveva rinunziato a contestare i prelevamenti non giustificati dopo aver dato atto della pronuncia Corte Cost. 228/2014, che ha come noto reso irrilevanti tali movimenti relativamente ai professionisti. E’ una posizione non solo condivisibile ma anche assai tempestiva, e va dunque registrata con soddisfazione.