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2016, 25 Febbraio

Di Massimiliano Tasini

Nullità invisibili

I manuali insegnano che, in materia tributaria, le nullità non sono codificate. Naturalmente, questo non è un mondo di libero arbitrio, per cui occorrerà dare risposte diverse in funzione di problemi diversi.

L’art. 12 c. 5 dello Statuto dei Diritti del Contribuente fissa la durata delle verifiche fiscali.

Cosa succede se le verifiche durano di più? La Cassazione ha più volte risposto “nulla” (sentenze 19338/2011; 14020/2011; 17002/2012). La ragione dedotta oscilla tra la mancanza di una espressa clausola di inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione di tale precetto normativo (che pure esiste) ed il fatto che sembra sproporzionato sanzionare in tal modo il Fisco a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione.

La prima motivazione davvero non ci piace: non foss’altro perché sarebbe davvero abnorme che lo Stato, che detta le leggi, possa poi violarle a proprio piacimento senza che ciò determini effetti solo perché la legge non li prevede. È peraltro sintomatico che stessa obiezione abbia mosso la Corte Costituzionale nella storica pronuncia 51/1992.

La seconda affermazione appare invece decisamente persuasiva, non ravvisandosi un interesse meritevole di apprezzamento che giustifichi l’effetto di travolgere un atto impositivo in casi consimili.

Poi c’e l’art. 12 c. 7 dello stesso Statuto, che attribuisce, tra l’altro, al contribuente il diritto di formulare memorie difensive nel sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione redatto in un esito ad una verifica fiscale.

Anche in questo caso, la legge non ci dice cosa accade se il precetto è violato.

La giurisprudenza ha assunto però un atteggiamento quanto mai rigoroso, sancendo la nullità dell’atto impositivo in violazione della regola, sul presupposto che diversamente ragionando il diritto alla difesa subirebbe una irragionevole compressione. E la Corte stigmatizza con estrema linearità che di certo la declaratoria di nullità non abbisogna di una norma che la autorizzi.

Sostanzialmente conformi a questa linea interpretativa sono le conclusioni cui giunge la stessa Corte nella sentenza 4066/2015: qui si afferma che irritualità perpetrate nell’acquisizione delle fonti di prova ai fini della redazione dell’accertamento non comportano di per sé, ed in assenza di specifica previsione, la nullità dell’atto di imposizione, salvoché non venga messa in discussione l’operatività di diritti inviolabili sanciti dalla nostra bella Carta Costituzionale.

Ed allora si spiega pure, anche se non concordiamo, perché la Corte, come nel caso della sentenza 8966/2013, affermi che la mancanza della autorizzazione prevista per il trasferimento degli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza nel corso di indagini di Polizia Giudiziaria non tocca l’efficacia probatoria degli atti trasmessi né implica la invalidità dell’atto impositivo così adottato. Detta autorizzazione, invero, é volta a tutelare il segreto istruttorio e non il contribuente (con buona pace, ancora una volta, di Corte Cost. 51/1992).

Nonostante qualche fuga in avanti della giurisdizione tributaria, deve ribadirsi che non è consentito alla Polizia Giudiziaria di trasmettere senza autorizzazione da parte del Pubblico Ministero dati, documenti e informazioni raccolti in sede penale durante la fase delle indagini preliminari. La rilevanza della pretesa tributaria dello Stato, che non si vuole qui certo negare, non è tale da essere prevalente sulle esigenze dell’accertamento penale, tutelate anche con il segreto delle indagini preliminari. Questa è la scelta del legislatore processuale (art. 329 C.p.p.); questa è anche la scelta del legislatore tributario, laddove impone che non vi sia trasmissione di dati informativi se non in presenza di autorizzazione del Pubblico Ministero. Una diversa condotta della Polizia Giudiziaria sarebbe manifestazione contraria alla subordinazione alla magistratura e sorprende che la Suprema Corte – nell’ansia di legalizzare l’illegalità – consideri come fastidioso e comunque opzionale (e quindi evitabile) l’intervento del Pubblico Ministero in materia” (Prof. Piermaria Corso, in Corr. Trib. N. 39/2001).