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2016, 15 Febbraio

Di Massimiliano Tasini

Valutazioni scivolose

Credo di interpretare correttamente il pensiero di tanti, studiosi ed applicatori del diritto, se affermo che all’indomani della sentenza Cass. Sez. V 16 giugno 2015 n. 33774 ci siamo sentiti tutti più “rilassati” nel lavorare sui bilanci di esercizio.

La frase “coccolosa” è quella in cui la Corte afferma che “il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622, come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l’art. 2638 cod.  civ. sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi”.

Per inciso, ricordiamoci dell’espressione “disarmonia”, soprattutto riferita ai reati tributari …

Passano quattro mesi e l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione dirama la Relazione per la Quinta Sezione Penale V/003/15 nella quale emerge una critica che definirei “feroce” a tale chiarissima presa di posizione.

La Relazione dapprima spiega i motivi che hanno indotto la Suprema Corte ad affermare tale principio, per poi stroncare la conclusione di cui sopra.

Vediamo intanto i motivi della sentenza 33774:

  • il legislatore del  2015 ha ripreso la formula utilizzata  dal  legislatore  del  2002  “fatti materiali”,  diversa  da  quella  “fatti”  contenuta  nell’originario    2621  cod.  civ. per circoscrivere l’oggetto della condotta attiva, privandola però del riferimento alle valutazioni e provvedendo contestualmente a replicarla anche nella definizione di quello della condotta omissiva, in relazione alla quale il testo previgente faceva invece riferimento alle «informazioni»; in  un  primo  momento,  il  disegno  di  legge  n.  19 prevedeva di attribuire rilevanza alle “informazioni” false,  adottando così  un’espressione  lessicale  idonea  a  ricomprendere  le valutazioni,  sicché  proprio  tale  mutamento  sarebbe  espressivo  della intenzione  del  legislativa di escludere  la rilevanza penale  del  c.d. falso valutativo.
  • l’espressione “fatti materiali”    era  stata  già  utilizzata  dalla  legge    154  del  1991  per circoscrivere  l’oggetto  del  reato  di  frode  fiscale  di  cui  all’art.  4  lett.  f)  della    legge  n.  516 del1982,  con  il  chiaro  intento  di  escludere  dall’incriminazione  le  valutazioni  relative  alle componenti  attive  e  passive  del  reddito  dichiarato.  Il  citato  art.  4,  lett.  f),  puniva  infatti l’utilizzazione  di  “documenti  attestanti  fatti  materiali  non  corrispondenti  al  vero”,  nonché  il compimento  di  “comportamenti  fraudolenti  idonei  ad  ostacolare  l’accertamento  di  fatti materiali”.  Si  è  assunto  che  “Pacificamente  una  tale  formulazione  del  dato  normativo comportava  l’irrilevanza  penale  di  qualsiasi  valutazione  recepita  nella  dichiarazione  dei  redditi, in  quanto  ciò  fu  conseguenza  di  una  scelta  legislativa  ben  esplicitata  nel  disegno  di  legge  e  con la  quale  si  vollero  evitare  conseguenze  penali  da  valutazioni  inadeguate  o  comunque  in  qualche modo  discutibili  alla  luce  della complessa normativa tributaria
  • i testi  riformati  degli    2621  e  2622  si  inseriscono  in  un  contesto  normativo  che  vede ancora  un  esplicito  riferimento  alle  valutazioni  nell’art.  2638  cod.  civ.  (Ostacolo  all’esercizio delle  funzioni  delle  autorità  pubbliche  di  vigilanza).  Tale  disposizione  continua  infatti  a  punire  i medesimi  soggetti  attivi  (“gli  amministratori,  i  direttori  generali,  i  dirigenti  preposti  alla redazione  dei  documenti  contabili  societari,  i  sindaci  e  i  liquidatori  di  società….”) dei  reati  di  cui agli  artt.  2621  e  2622  che,  nelle  comunicazioni  dirette  alle  autorità  pubbliche  di  vigilanza, “espongono  fatti  materiali  non  rispondenti  al  vero,  ancorché  oggetto  di  valutazioni”.

E adesso vediamo gli elementi della critica alla sentenza.

La prima motivazione è di matrice generale: cancellare la punibilità delle erronee valutazioni, in concreto, comporterebbe la sostanziale abrogazione   della  fattispecie: “La  tutela  penale  dell’informazione  societaria  risulterebbe  affidata pressoché  integralmente  alle  ipotesi  di  aggiotaggio  (art.  2637  cod.  civ.)  e  di  manipolazione  del mercato  (art.  185  TUF),  con  i  soggetti  più  importanti  attratti  nella  sfera  applicativa  di  tali fattispecie  mentre  la  stragrande  maggioranza  delle  società  vedrebbe  – di  fatto –  rinviata  al momento  del  fallimento  qualsiasi  forma  di  repressione  dei  fenomeni  di  mala  gestione eventualmente  perpetrati  dagli  amministratori”.

Un secondo gruppo di considerazioni è di tempo lessicale. La relazione infatti afferma che:

a) deve escludersi la possibilità di accordare alla non riproposizione del sintagma «ancorché oggetto di valutazioni» una qualsiasi valenza idonea ad eliminare le valutazioni dall’ambito di applicabilità delle nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali;

b) deve escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione “fatti materiali” un significato più restrittivo sia rispetto a quello di “fatti”;

c) deve escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione “fatti materiali” un significato selettivo rispetto a quello di “informazioni”.

Le motivazioni sono forse opinabili; le conclusioni sono purtroppo chiarissime. E lo sono pure le conseguenze

Per Cass. 12/1/2016 n. 890, infatti, “…anche le valutazioni espresse in bilancio non sono frutto di mere congetture od arbitrari giudizi di valore, ma devono uniformarsi a criteri valutativi positivamente determinati dalla disciplina civilistica (tra cui il nuovo art. 2426 c.c.), dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario (da ultimo, la citata direttiva 2013/34/UE e gli standards internazionali Ias/Ifrs) o da prassi contabili generalmente accettate (es. principi contabili nazionali elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità”).

La seconda parte della massima fa chiaro riferimento all’ultima parte del parere dell’Ufficio del Massimario della Suprema Corte, ove si legge che “… non  si  può  non  tener  conto,  per  l’esatta  interpretazione  della  fattispecie  di  false comunicazioni  sociali,  delle  cosiddette  regole  generali  per  la  redazione  del  bilancio,  cioè,  del principio  di  chiarezza e  di  quello  di  rappresentazione  veritiera e  corretta” dove “… il  principio  di  chiarezza  opera  all’interno  delle  disposizioni  che  disciplinano  la  struttura  e  il contenuto  del  bilancio,  mentre,  invece,  il  principio  di  verità  e  correttezza  nell’ambito  delle previsioni  legislative  che  stabiliscono  i  criteri  di  valutazione  dei  diversi  cespiti  patrimoniali.  La chiarezza dell’informazione e la rappresentazione veritiera e corretta della complessiva situazione costituiscono delle autentiche “clausole generali” che integrano e completano la relativa disciplina di dettaglio; la rappresentazione veritiera e corretta opera dunque con riferimento alla congruità e attendibilità della valutazione di bilancio”.

Prepariamoci a bilanci rigorosi ed a note integrative quanto mai attente nell’esporre i criteri valutativi.