CIRCOLARE DI STUDIO N. 04 DEL 17 GENNAIO 2019

Accertamenti “ridotti” per chi traccia incassi e pagamenti sopra i 500 euro

Premessa:

A decorrere dall’anno d’imposta 2019, i soggetti passivi IVA che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti effettuati e degli incassi ricevuti, relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro, potranno godere della riduzione di due anni dei termini di accertamento. In tale ipotesi, il termine di decadenza per la notifica degli accertamenti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, ordinariamente previsto dagli art. 57 comma 1 del DPR 633/72 e art. 43 comma 1 del DPR 600/73, risulterebbe essere il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per l’anno d’imposta 2019, ad esempio, il termine per le notifiche scadrebbe il 31 dicembre 2023.

Presupposti:

Al fine di ottenere tale agevolazione occorre:

  • garantire la tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori a 500 euro; pertanto tutti i pagamenti e tutti gli incassi superiori a detto limite dovranno essere effettuati mediante:
    • bonifico bancario o postale;
    • carta di debito o carta di credito;
    • assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità;
  • garantire che l’emissione delle fatture venga effettuata esclusivamente in formato elettronico mediante il sistema di interscambio

 

Soggetti interessati:

 

Possono beneficiare di tale riduzione tutti i soggetti passivi d’imposta in relazione ai redditi di impresa e di lavoro autonomo.

Soggetti esclusi:

 

Al momento i soggetti esclusi sono tutti gli operatori sanitari rientranti nel

D.l. 119/2018 in quanto sono totalmente esonerati per il periodo di imposta 2019, limitatamente ai dati inviati al sistema Tessera Sanitaria, dalla fatturazione elettronica.

Inoltre sono esclusi, qualora non abbiano spontaneamente optato per l’emissione della fattura in formato elettronico ed all’emissione dei corrispettivi mediante i Registratori Telematici:

 

  • tutti i soggetti passivi che rientrano nel d. regime di vantaggio di cui all’art. 27 comma 1 e 2 del D.l. 98/2011;
  • tutti i soggetti passivi che rientrano nel d. regime forfettario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 Legge 190/2014;
  • tutti i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui gli artt. 1 e 2 della Legge 398/1991 e che nel precedente periodo d’imposta hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciale proventi per un importo non superiore a 65.000,00 euro;
  • tutti i soggetti IVA che svolgono attività di commercio al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/1972.