
Circolare di Studio n. 10 del 21 Febbraio 2024
Tenuta e conservazione dei registri contabili obbligatori – Termine per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche
OGGETTO:
- Tenuta e conservazione dei registri contabili obbligatori
- Termine per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI
Come già evidenziato nella circolare n. 9 del 23.02.2023 (alla quale si rimanda) il DL 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) all’art. 1, c.2-bis era intervenuto sulla disciplina in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili obbligatori contenuta nel DL 357/1994, introducendo la possibilità di evitare la stampa degli stessi su carta.
Ad oggi non è ancora stato emanato alcun chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione pratica di questa norma; permangono pertanto gli stessi dubbi manifestati nella circolare del 23.02.2023:
- è necessario provare in qualche modo che il documento è stato creato entro il termine stabilito (per l’anno 2022, 29.02.2024)?
- I registri non stampati hanno valenza ai fini civilistici?
- Il formato .pdf «semplice» è un formato accettabile? (in quanto si ritiene che sia un formato modificabile, non è chiaro quindi se sia necessario utilizzare dei software che lo rendano «immodificabile»).
- L’imposta di bollo deve essere assolta con le modalità dei registri cartacei o elettronici?
Nelle more dei chiarimenti, anche per le stampe relative ai libri contabili del 2022, si consiglia alla spettabile Clientela di procedere come di seguito:
- per quei clienti che hanno attivato sistemi di conservazione sostitutiva digitale, provvedere all’archiviazione entro il termine del 02.2024;
- per quei clienti che provvedevano alla stampa cartacea dei registri contabili, continuare con le stesse modalità anche per l’anno 2022 e quindi procedere alla stampa entro il 29.02.2024.
Si rammenta, con riferimento al registro dei beni ammortizzabili, che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2022, entro il 30 novembre 2023.
CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Entro il 29 febbraio 2024 occorre procedere alla conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell’anno 2022.
Si invita la Spettabile Clientela a contattare il proprio gestore di software per verificare che l’adempimento sia compiuto.
Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un servizio di conservazione gratuita delle fatture elettroniche transitate attraverso lo SDI.
Per i clienti che avessero aderito a tale servizio, occorre verificare che il relativo accordo di adesione non sia scaduto.
Si rammenta che dal 2023 è possibile sottoscrivere un nuovo accordo di adesione al servizio di conservazione gratuita delle fatture elettroniche, che a differenza del precedente
- non ha termine (è valido fino a revoca)
- permette di indicare una data per il recupero retroattivo delle fatture ricevute (particolarmente utile per coprire il periodo tra il termine del vecchio accordo e l’adesione al nuovo)
Tale servizio è disponibile nell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», nella sezione «Conservazione».
Lo Studio