Circolare di Studio n. 20 del 27/6/2025
Split payment: esclusione società Quotate dallo split payment dal 1 luglio 2025
Dal prossimo 1 luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB escono dal perimetro dello Split Payment in forza dell’articolo 10, D.L. 84/2025 che, recependo la Decisione UE 2023/1552, ha abrogato la lettera d) del comma 1-bis dell’articolo 17-ter, P.R. 633/1972.
Sulla base della risposta dell’agenzia entrate ad una Faq di oggi 27 giugno avente ad oggetto la decorrenza modifica split payment le fatture che saranno trasmesse tramite SDI entro il 30/6/2025 saranno ancora soggette alla disciplina dello split payment mentre quelle trasmesse allo SDI dal 1 luglio 2025 dovranno recare l’ordinario addebito di Iva non avendo rilevanza la data di effettuazione dell’operazione.
Si riporta qui sotto la Faq integrale
Faq del 27 giugno 2025 – Decorrenza modifica split payment Domanda
L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, nel disporre la soppressione della lettera d) nell’articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclude dall’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) le operazioni effettuate nei confronti di «società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana».
Ciò posto, si chiede di sapere, sotto il profilo temporale, per quali operazioni sussista ancora l’obbligo di utilizzare il meccanismo dello split payment.
Risposta
Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 84 del 2025, la disposizione di cui al comma 1 ha effetto «a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data».
Dalla formulazione letterale della disposizione di cui trattasi discende che l’esclusione delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana dall’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse.
Detto meccanismo, pertanto, per quanto concerne le operazioni rese nei confronti degli anzidetti soggetti, trova applicazione in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025.
In proposito si ricorda che, come più volte chiarito dalla prassi, una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al sistema di interscambio – SdI (si vedano, in tal senso, la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 e la FAQ del 13 febbraio 2025).
Quindi le fatture emesse dal 1 luglio 2025 verso le società quotate vedranno quindi l’addebito ordinario dell’Iva per cui l’emittente dovrà ricomprendere nelle liquidazioni periodiche la detta IVA tra quella a debito e le società quotate saranno tenute a pagarla al loro fornitore.
Nulla cambia per gli altri soggetti destinatari del regime di scissione dei pagamenti, per i quali, quindi, è necessario, anche dopo il 30 giugno 2025, rispettare le stesse regole già in essere alla predetta data.
Quindi, l’Iva indicata dal cedente o prestatore in fattura va versata dal cessionario/committente direttamente all’Erario scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della imposta.
In fattura elettronica pertanto nel campo “Esigibilità IVA” va riportato il valore “S” (scissione dei pagamenti).
I soggetti nei confronti dei quali si applica lo split payment sono individuati in elenchi pubblicati nell’area dedicata sul sito del Dipartimento delle Finanze e a questi si aggiunge quello delle Amministrazioni Pubbliche, che non è ivi pubblicato, ma che può esser consultato accedendo all’elenco IPA pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it.
https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata
Si tratta di elenchi suddivisi per tipologia di soggetto obbligato e precisamente:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana (fino al 30 giugno 2025).
Sul sito delle Finanze è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
Negli elenchi sono presenti i seguenti dati:
- codice fiscale;
- denominazione;
- data di
L’aggiornamento dei predetti elenchi avviene continuativamente durante l’anno e la disciplina dello split payment, secondo la stampa specializzata che richiama la Circolare dell’agenzia entrate 9/2018, deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco medesimo.
Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Resta fermo che, fino a quando il soggetto interessato non risulterà inserito nell’elenco aggiornato, il medesimo soggetto non potrà considerarsi riconducibile nell’ambito soggettivo della disciplina della scissione dei pagamenti.
Quindi si rende necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima di emettere ciascuna fattura, la presenza del suo cliente negli elenchi suddetti o che ne sia stato cancellato.
Si rammenta che in tema di split payment lo Studio ha inviato le seguenti circolari:
– n.ro 38 del 30/6/2017,
– n.ro 45 del 31/7/2017
– n.ro 51 del 18/9/2017,
– n.ro 58 del 29/6/2020 e
– n.ro 29 del 6/11/2023
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti
Lo Studio
