CIRCOLARE DI STUDIO N. 61 DEL 7 NOVEMBRE 2017

SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER L’ANNO 2017.

Scadenza acconto per l’anno 2017:

Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’acconto 2017 scade il 30 novembre e va versato in un’unica soluzione senza possibilità di rateizzazione.

Tributi interessati al versamento:

  • Irpef (codice tributo 4034);
  • Irap (codice tributo 3813);
  • Imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali e delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione qualora si sia esercitata l’opzione per il regime della cedolare secca (codice tributo 1841);
  • Imposta sostitutiva sul regime forfetario (codice tributo 1791);
  • Imposta sostitutiva 5% sul regime di vantaggio “per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (codice tributo 1794);
  • Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – IVIE (codice tributo 4045);
  • Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – IVAFE (codice tributo 4048);
  • Ires (codice tributo 2002);
  • Maggiorazione Ires per le società che si qualificano “di comodo” ossia “non operative” e/o in “perdita sistemica” (codice tributo 2019);
  • Imposta sostitutiva del 60% per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale (codice tributo 1127);
  • Imposta sostitutiva del 60% da parte delle società che, entro il 30 settembre 2016, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri (codice tributo 1836);
  • Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate (codice tributo 1837);
  • Contributi previdenziali Inps da parte di artigiani, commercianti, liberi professionisti o iscritti alla gestione separata ex Legge 8 agosto 1995, n. 335 .

 

Tributi esclusi dal versamento:

  • Addizionali comunali Irpef (già versate al momento del saldo del periodo precedente);
  • Addizionali regionali Irpef (il cui pagamento è previsto solo a saldo).

 

Soggetti tenuti a versare l’acconto:

L’adempimento interessa :

  • le persone fisiche (dipendenti, pensionati, imprenditori individuali artigiani, commercianti, locatori, professionisti);
  • le società di persone ed enti equiparati (s.n.c., s.a.s., associazioni fra artisti e professionisti);
  • i soci delle società di persone ed i soci delle s.r.l. che hanno optato per il regime della trasparenza;
  • i soggetti Ires (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., cooperative, enti commerciali);
  • Soggetti c.d. “non operativi” indicati nell’art.30, comma 1, della legge 23/12/1994, n.724 (c.d. società di comodo).

 

Soggetti non tenuti a versare l’acconto:

Sono esonerati dal versamento dell’acconto i contribuenti che:

  • Non hanno avuto redditi nell’esercizio precedente;
  • Hanno evidenziato una perdita fiscale nell’esercizio precedente;
  • Non avranno redditi nell’esercizio in corso;
  • Hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione, l’imposta, in base ad opportuni calcoli, tenendo conto di deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite;
  • Vantano, in relazione al 2016, crediti d’imposta superiori all’importo degli acconti, destinati all’abbattimento di questi ultimi;
  • Risultano falliti;
  • Risultano essere eredi di contribuenti deceduti fra il 1° gennaio 2017 ed il 30 novembre 2017 per i redditi del de cuius.

 

Metodi del calcolo:

L’acconto può determinarsi sulla base di uno dei seguenti metodi:

  • Storico: sulla base di quanto dichiarato per l’anno d’imposta 2016;
  • Previsionale: sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d’imposta 2017.

 

E’ opportuno ricordare che nella determinazione dell’acconto con il metodo previsionale è possibile tenere conto delle regole fiscali entrate in vigore nel 2017 che influenzano la determinazione del reddito tassabile che vengono brevemente riassunte:

  • Agevolazione per chi investe in tecnologia “4.0” (iperammortamento) che consente una deduzione del 250% del costo dell’investimento in quote di ammortamento o canoni di locazione finanziaria maggiorati;
  • Riduzione dell’aliquota Ires al 24% (nel periodo d’imposta 2016 era al 27,50%);
  • Ridimensionamento del coefficiente nozionale Ace all’1,6% applicabile all’incremento patrimoniale (nel periodo d’imposta 2016 era al 4,75%);
  • Rinvio dell’entrata in vigore dell’IRI al 2018 (la norma, ancora in discussione al Senato, è presente nel disegno di legge di Bilancio).

 

Misura dell’acconto:

A prescindere dal metodo di calcolo adottato per il 2017, la misura degli acconti dovuta risulta pari al :

100% dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap, dell’IVIE, dell’IVAFE, dell’Imposta sostitutiva sul regime forfetario di periodo;

Solo per la cedolare secca è consentito adottare il 95% dell’imposta di periodo dovuta.

 

Compensazione:

Tutti i contribuenti possono compensare i crediti di imposte e contributi con i debiti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

E’ necessario ricordare che vi è l’obbligo del Visto di conformità (relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito tributario) per utilizzi superiori ad € 5.000,00 al fine di contrastare l’indebito uso in compensazione di crediti inesistenti.

Per effettuare la compensazione si utilizzerà sempre il modello F24 (considerando le novità dettate dal D.L. n.66/2014), da presentarsi anche quando il saldo finale risulterà essere pari a zero.

Il limite massimo dei crediti compensabili, a decorrere dall’anno 2014, è stato innalzato a 700.000,00 per ciascun anno solare ed in caso di contemporanea presenza di credito compensabile e di debiti iscritti a ruolo per tributi erariali e accessori superiori a € 1.500, la compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo dei citati debiti per i quali è scaduto il termine di pagamento.

 

Sanzione per omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti:

La sanzione per omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti è stabilita nella misura del 30% dell’importo non versato o versato in parte (art.13 comma 1 del vigente D.Lgs. 471/1997), ridotta al 10% se si aderisce all’invito bonario dell’amministrazione finanziaria.

Dal 2016 è previsto che, per i soli versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% venga ridotta al 15%.

 

 

Ravvedimento operoso (con esclusione dei contributi Inps) :

Per rimediare ad eventuali errori e/o omissioni nei versamenti permane la possibilità di ricorrere al ravvedimento (art.13 del D.Lgs. 472/1997) a condizione che non sia stato già notificato un atto di liquidazione e di accertamento (compresa la comunicazione da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In tal caso la sanzione vigente del 30% (ridotta al 15% per versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni) è ridotta nelle seguenti misure:

  • Allo 0,10% giornaliero se la regolarizzazione si perfeziona entro 14 giorni dal termine del versamento;
  • Al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%), se la regolarizzazione si perfeziona dal 15° giorno al 30° giorno successivo alla commissione della violazione;
  • Al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%), se la regolarizzazione si perfeziona dal 31° giorno al 90° giorno successivo alla commissione della violazione;
  • Al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%), se la regolarizzazione si perfeziona dal 91° giorno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • Al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • Al 5% (pari ad 1/6 del 30%) se la regolarizzazione si perfeziona oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • Al 6% (pari ad 1/5 del 30%) se la regolarizzazione si perfeziona oltre la constatazione della violazione (ai sensi dell’art.24 della legge 7 gennaio 1929, n.4).

 

In ogni caso il pagamento dell’imposta in acconto dovuta e della relativa sanzione deve essere accompagnato dal versamento degli interessi legali pari allo 0,1% annuo.

Inoltre il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo e accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.