Circolare di Studio n. 34 del 28 Novembre 2024

Rinvio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi – solo per piccole Partite iva

Premessa:

Con Comunicato stampa n.136 del 27 novembre 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che, nel quadro dei lavori per la conversione in legge del DL n.155/2024 (c.d. “DL Fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025), il Parlamento ha approvato un emendamento che RINVIA AL 16 GENNAIO 2025 il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti delle imposte sui redditi relativi al 2024 ma ESCLUSIVAMENTE PER LE PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA CHE, NEL 2023, HANNO DICHIARATO RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A

170.000,00 EURO.

Soggetti beneficiari dell’agevolazione:

Solo le persone fisiche titolari di partita Iva che nell’anno precedente (leggasi 2023) hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000,00 euro.

Nuova scadenza:

I soli soggetti beneficiari della proroga potranno effettuare il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre (essendo il 30 novembre sabato) in unica soluzione entro la data del 16 gennaio 2025 oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

Presumibilmente, anche se il comunicato in oggetto nulla dice sull’argomento, verrà stabilito che, sulle rate successive alla prima, siano dovuti gli interessi (lo scorso anno fissati nella misura del 4% annuo), in quanto la disposizione ricalca quella contenuta nell’art.4 del DL n.145/2023.

ATTENZIONE:

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Soggetti esclusi:

Sono quindi esclusi dal beneficio della proroga:

  • Le persone fisiche titolari di partita Iva che nel 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro.
  • Le persone fisiche “non titolari” di partita Iva, compresi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli 5. 115 e 116 del Tuir, sempre che non siano titolari di una propria partita Iva;
  • I soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le Società di Capitali e le Società di Persone, nonché gli enti commerciali e non)

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento