
Circolare di Studio n. 1 del 2 Gennaio 2024
Nuovi soggetti obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico
OGGETTO:
- nuovi soggetti obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico;
- proroga del divieto di emissione delle fatture in formato elettronico per le prestazioni sanitarie a privati.
Nuovi soggetti obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico Dal 01.01.2024 diverrà obbligatoria l’emissione della fattura in formato elettronico per tutti i soggetti che:
- adottano il “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “minimi”);
- adottano il “regime forfettario” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014;
- hanno esercitato l’opzione per la legge 398/91 (associazioni e società sportive dilettantistiche).
Si rammenta che fino al 31.12.2023 alcuni dei suddetti soggetti ne erano ancora esclusi. La discriminante era il fatturato conseguito nell’anno 2021: chi non aveva superato la soglia di €. 25.000,00 poteva ancora emettere fattura in formato cartaceo.
Pertanto dall’anno 2024, tutte le fatture ricevute da soggetti aventi sede nel territorio dello stato italiano dovranno necessariamente essere in formato elettronico. Eventuali fatture ricevute in formato cartaceo non avranno più nessuna valenza né ai fini IVA né ai fini imposte dirette.
In caso di ricevimento di fatture in formato cartaceo senza ricezione della relativa fattura in formato elettronico, sarà necessario richiedere al proprio fornitore l’invio di quest’ultima, onde tra l’altro evitare la procedura di invio della c.d. “autofattura denuncia” decorsi i 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione.
Parallelamente all’emissione delle fatture in formato elettronico, i nuovi soggetti obbligati dovranno altresì provvedere alla trasmissione tramite SDI dei dati delle operazioni transfrontaliere, come già accade per tutti gli altri soggetti IVA.
Fatture elettroniche per prestazioni sanitarie
Il Decreto “Milleproroghe” ha esteso per l’anno 2024 il divieto di fatturazione elettronica per:
- i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema;
- i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Si rammenta che tale divieto non riguarda le fatture per prestazioni emesse a soggetti IVA che pertanto devono essere inviate in formato elettronico senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.
Lo Studio