Circolare di Studio n. 24 del 15 Settembre 2023

Disciplina prestazioni occasionali

OGGETTO: Disciplina prestazioni occasionali.

Premessa:

In conseguenza delle modifiche intervenute nel corso dell’anno 2023 nell’ambito dell’articolo 54-bis del Decreto Legge n.50/2017 si ritiene fornire alla Spett.le Clientela una esaustiva e dettagliata informativa sulle novità intervenute in materia analizzando le caratteristiche delle:

  • Prestazioni di Lavoro autonomo Occasionale (art.2222 C.) e
  • Prestazioni occasionali (54-bis DL n.50/2017) rese mediante Contratto di Prestazione Occasionale (comma 13) ovvero rientranti nel Libretto Famiglia (comma 10).

NESSUNA NOVITA’ per il Lavoro autonomo occasionale – Che cosa è:

Il Lavoro autonomo occasionale o “Contratto d’opera” disciplinato all’articolo 2222 del Codice Civile si realizza quando una persona fisica si obbliga a compiere nei confronti del committente una determinata prestazione avendo quali caratteri essenziali e peculiari:

  • Prestazione di lavoro prevalentemente personale;
  • Assenza di vincolo di subordinazione;
  • Assenza di regolarità, stabilità e sistematicità;
  • Corresponsione di un corrispettivo;
  • Prestazione consistente in un’opera o un servizio.

Sotto il profilo civilistico si tratta di una prestazione di lavoro autonomo mentre sotto l’aspetto fiscale il provento acquisito rientra tra i redditi diversi (art.67 comma 1 lettera l) Tuir) da determinarsi come differenza tra i corrispettivi incassati (la tassazione avviene sulla base del principio di cassa) ed i costi sostenuti ai sensi dell’art.72 comma 2 Tuir.

All’atto dell’erogazione del compenso, se il committente riveste la qualifica di sostituto d’imposta deve anche operare una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20% (ex art.25 DPR 600/1973) ovvero del 30% se trattasi di soggetto non residente. 

Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps:

Si ricorda che i lavoratori autonomi occasionali, qualora abbiano conseguito compensi superiori alla soglia annua di 5.000 euro lorde devono iscriversi alla Gestione Separata Inps di cui all’art.2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n.335.

La soglia è riferita alla totalità di committenti annui. In tale caso, il lavoratore è tenuto a comunicare al proprio committente il superamento del limite. Ricevuta tale comunicazione il committente effettuerà l’iscrizione del lavoratore alla gestione previdenziale.

Una volta effettuata l’iscrizione, nella ricevuta del lavoratore autonomo occasionale deve applicarsi la ritenuta previdenziale sul compenso spettante allo stesso (dovuta solo su importi che superano € 5.000).

Sarà sempre il committente a dover provvedere al versamento dei contributi tramite modello F24 mentre la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è sempre stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Comunicazione preventiva all’Ispettorato nazionale del lavoro:

Si ricorda che a decorrere dal maggio 2022 vi è un nuovo obbligo comunicazionale attraverso l’utilizzo del solo canale informatico e di apposita piattaforma ministeriale che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e che si avvalgono di lavoratori impiegandoli secondo i canoni del lavoro autonomo occasionale ricondotto tanto all’art.2222 del Codice Civile quanto all’art.67 comma 1 lett. l) del Tuir (vedi Circolare di Studio n.4 del 30 marzo 2022).

Nell’ipotesi di omissione o ritardata comunicazione si applica una sanzione amministrativa. 

ATTENZIONE: Sospensione dell’attività in particolari ipotesi:

Il provvedimento che blocca l’attività può scattare qualora si riscontrasse che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti

occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa disciplinata all’art.2222 del Codice Civile, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela e della sicurezza del lavoro.

Contenuto della Comunicazione preventiva all’INL:

La Comunicazione deve avere i seguenti contenuti minimi obbligatori:

  1. Dati del committente e del prestatore autonomo occasionale;
  2. Luogo della prestazione;
  3. Descrizione sintetica dell’attività;
  4. Data di inizio della prestazione e presumibile durata (es. 1 giorno, una settimana, un mese); ove l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  5. Ammontare del compenso (se noto al momento dell’incarico).

Elenco di esclusioni dalla Comunicazione preventiva all’INL:

  • COLLABORAZIONI COORDINATE e CONTINUATIVE (Nota INL 22/2022):

sono escluse in quanto già soggette a diverso obbligo di comunicazione ex art.9-bis del DL n.510/1996;

  • RAPPORTI INSTAURATI AI SENSI DELL’ART.54-BIS DL 50/2017 (Nota INL

22/2022): sono esclusi in quanto già in vigore specifici obblighi di preventiva comunicazione;

  • RAPPORTI DI LAVORI INTERMEDIATI DA PIATTAFORMA DIGITALE (Nota

INL 22/2022): trattasi ad esempio dell’attività dei cd. “raider” per le consegne a domicilio sono esclusi in quanto già soggetti a diverso obbligo di comunicazione ex art.9-bis del DL n.510/1996;

  • VENDITA OCCASIONALE (Nota INL 109/2022): l’incaricato alla vendita occasionale o il procacciatore d’affari occasionale sono esclusi dalla comunicazione perché l’attività di lavoro è sottoposta al regime fiscale per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente in base all’art.67 comma 1 lettera i) del Tuir;
  • PARTECIPAZIONE COME RELATORE AD UN CONVEGNO (Nota INL

29/2022): il relatore ad un convegno o a una conferenza è escluso dalla comunicazione in quanto trattasi di prestazione di natura intellettuale in base all’art.2229 del Codice Civile (necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi).

A mero titolo esemplificativo possono quindi essere esclusi i “correttori di bozze”, i “progettisti grafici”, i “lettori di opere in festival o in libreria”, i “relatori in convegni e conferenze”, i “docenti e redattori di articoli e testi”, le “guide turistiche”, i “traduttori, interpreti e docenti di lingua”, “consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine”.

  • STUDIO PROFESSIONALE e PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Nota INL109/2022): lo studio professionale, ove non organizzato in forma d’impresa, e la PA e gli Enti Pubblici non economici che si avvalgono di lavoro autonomo occasionale sono esclusi dall’effettuare la comunicazione in quanto il nuovo obbligo si riferisce solo ai committenti che operano in qualità di imprenditori;
  • SPA A CONTROLLO PUBBLICO (Nota INL 393/2022): la SPA con partecipazione pubblica non può ritenersi equiparabile ad una PA solo perché l’ente pubblico ne possiede in tutto o in parte le azioni per cui se si avvale di lavoratori autonomi occasionali è tenuta alla comunicazione;
  • ENTI DEL TERZO SETTORE (Nota INL 109/2022): se tali enti svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi in quanto non operano in qualità di imprenditori ma se svolgessero, anche in via marginale, un’attività d’impresa sarebbero tenuti all’assolvimento dell’obbligo comunicazionale;
  • PRESTAZIONE RESA DA REMOTO (Nota INL 109/2022): il luogo di lavoro (abitazione/ufficio) non costituisce una discriminante dell’obbligo comunicativo;
  • LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Nota INL 109/2022): tali lavoratori occasionali sono esclusi dall’adempimento in quanto sono già oggetto di specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art.6 del D. Lgs. C.P.S. n.708/1947;
  • ASD e SSD (Nota INL 109/2022): le prestazioni di lavoro occasionale svolte in favore di Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche sono escluse dalla comunicazione in quanto tali enti operano senza fine di lucro;
  • ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO (Nota 393/2022): le prestazioni di volontariato, a fronte della quale si percepiscono solo rimborsi spese, sono escluse dall’obbligo comunicativo.

Prestazioni occasionali – Cosa sono:

Tali prestazioni sono disciplinate all’articolo 54-bis del Decreto Legge del 24/04/2017 n.50 e si concretizzano attraverso una forma giuridica diversa dal Lavoro autonomo occasionale in quanto caratterizzate dal fatto che l’utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni occasionali o saltuarie di ridotta entità. 

Prestazioni occasionali – Chi sono i soggetti che possono utilizzare tale strumento:

  • I soggetti con partita Iva (liberi professionisti e imprese) e le Amministrazioni Pubbliche (esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali) attraverso il Contratto di Prestazione Occasionale;
  • Le Persone Fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, e le società sportive di cui alla legge n.91/1981 esclusivamente attraverso il Libretto di Famiglia.

Divieto assoluto:

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Novità per le Prestazioni occasionali introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n.197/2022, commi da 342 a 343):

  • Importo massimo di compenso erogabile: è stato esteso l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile che può essere pagato dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 000 euro (precedentemente tale valore era 5.000 euro);
  • Gli altri limiti restano invariati: a) 5.000 euro per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; b) 2.500 euro per prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo
  • Ampliata la platea degli utilizzatori: dal 1° gennaio 2023 possono fare ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale i datori di lavoro

che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (precedentemente erano 5 lavoratori);

  • Parzialmente abrogato il particolare regime per le aziende alberghiere e ricettive che potranno ora utilizzare prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori (precedentemente tali settori potevano ricorrere al lavoro occasionale solo qualora avessero alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori);
  • I limiti economici definiti dalla Legge n.197/2022 vengono estesi anche alle attività di cui al Codice ATECO 29.1 (Discoteche, Sale da ballo, Night Club e simili);
  • Divieto assoluto di utilizzo delle prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura.

Articolo 37 Decreto Legge n.48 del 04/05/2023:

Nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento il limite dei 10.000 euro (compenso massimo erogabile dal singolo utilizzatore) è elevato a 15.000 euro in considerazione dell’esigenza delle aziende di “assumere” il personale per brevissimi periodi di tempo.

Si ricorda che sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni rese dai seguenti soggetti, purchè gli stessi all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica autocertifichino la relativa condizione di:

  1. Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. Giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o università;
  3. Persone disoccupate;
  4. Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Come accedere alle prestazioni:

Gli utilizzatori ed i prestatori sono tenuti a registrarsi ed a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario (ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia tramite anche un Patronato), all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita sul sito INPS.

Libretto Famiglia:

  • Ciascun utilizzatore (persona fisica e/o società sportiva di cui alla legge 91/1981) può acquistare, tramite la piattaforma informatica INPS ovvero presso gli uffici postali e le rivendite di generi di monopolio, un libretto nominativo prefinanziato, denominato appunto “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:
  1. Piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  2. Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  3. Insegnamento privato supplementare;
  4. Attività di organizzazione e servizio svolte da steward negli impianti sportivi in favore delle società sportive professionistiche;
  5. Servizi di baby-sitting.
  • Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore all’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione Separata Inps (stabilita nella misura di 1,65 euro), il premio INAIL (stabilito nella misura di 0,25 euro) e gli oneri gestionali (stabiliti nella misura di 0,10 euro).
  • L’utilizzatore (persona fisica) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione SMS o posta elettronica.

Contratto di Prestazione Occasionale:

Tale contratto permette all’utilizzatore (impresa o Pubblica Amministrazione) di acquisire, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo specificati all’interno delle “Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023”.

Ai fini dell’attivazione di tale contratto, ciascun utilizzatore versa attraverso la piattaforma informatica INPS le somme utilizzabili per compensare le prestazioni occasionali (l’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’Inps).

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro: sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione Separata Inps nella misura del 33% del compenso ed il premio Inail nella misura del 3,5% del compenso.

E’ vietato il ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale:

  1. Da parte di utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  2. Da parte delle imprese del settore agricolo;
  3. Da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
  4. Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Nell’ipotesi di inadempimento si applica una sanzione amministrativa.

ATTENZIONE: E’ necessaria la trasmissione preventiva all’INPS

L’utilizzatore (soggetto con partita Iva) è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

  1. I dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. Il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. L’oggetto della prestazione;
  4. La data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero se trattasi di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore turistico o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni;
  5. Il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.

Nell’ipotesi di inadempimento si applica una sanzione amministrativa.

Pagamento del compenso al prestatore occasionale:

Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del “Libretto Famiglia” e del “Contratto di Prestazione Occasionale” nel corso del mese, l’INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno

15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su c/c bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici delle Poste. In alternativa il pagamento può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale e presso le rivendite di generi di monopolio a fronte della presentazione di autorizzazione emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.

I compensi percepiti dal prestatore sono:

  • esenti da imposizione fiscale
  • non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione
  • sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

L’INPS provvede inoltre all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore ed al trasferimento all’INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ATTENZIONE: Trasformazione del Contratto di Prestazione Occasionale in Rapporto di Lavoro a tempo pieno e indeterminato

In caso di superamento da parte di un utilizzatore (diverso da una Pubblica Amministrazione) del limite economico relativo alle “prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore che non possono superare l’importo di 2.500 euro” o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo contratto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

ATTENZIONE: Sanzioni amministrative pecuniarie

 In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione almeno un’ora prima della prestazione ovvero di uno dei divieti al ricorso al contratto di prestazione occasionale si applica una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera accertata.

Come conteggiare il numero dei lavoratori a tempo indeterminato:

Ai fini del calcolo dimensionale è necessario fare riferimento alla Circolare INPS n.107/2017 secondo la quale, ai fini del calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, devono rientrare i lavoratori con qualunque qualifica, i lavoratori part time in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, mentre i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre. Sono invece esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento