Circolare di Studio n. 82 del 30 Novembre 2020
VERSAMENTO SALDO IMU PER L’ANNO 2020.
(N.B.: CONTIENE DOCUMENTI DA REINVIARE IN STUDIO COMPILATO)
Il prossimo 16 Dicembre scade il termine per versare la seconda rata dell’IMU relativo all’anno 2020.
Si invitano i Sigg. Clienti a compilare ed inviare allo Studio entro Venerdì 4 Dicembre 2020 i prospetti allegati in calce, indicando i dati utili al calcolo dell’imposta IMU e tutte le variazioni intervenute o in corso nel periodo 01/06/2020 – 01/12/2020 e tutte le modifiche che eventualmente verranno fatte rispetto a quanto comunicato nei 15 giorni successivi quindi dal (01/12/2020 al 16/12/2020).
Il prospetto allegato deve in ogni caso ritornare firmato allo Studio, in base a quanto accaduto nel corso del secondo semestre 2020 (01/06/2020– 16/12/2020):
1. se non sono intervenute variazioni, sarà necessario comunicarlo compilando il quadro “A” del Prospetto (apporre data e firma).
2. se vi sono nuove posizioni immobiliari oppure gli immobili già posseduti hanno subito variazioni (per l’elenco delle variazioni si rinvia alle NOTE OPERATIVE di seguito esposte), sarà necessario compilare analiticamente il quadro “B” del Prospetto in calce, allegando copia degli atti ivi richiamati e, in caso di possesso di aree edificabili, copia della delibera comunale che fissa i valori per l’anno 2020.
Al fine di poter procedere ad una corretta determinazione dell’imposta, è in ogni caso necessario compilare il prospetto IMU – COMUNICAZIONE DEI DATI UTILI AL CALCOLO DELL’IMPOSTA.
Esenzioni al versamento della seconda rata IMU
Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate negli ultimi mesi a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del Covid-19.
Il Decreto Agosto
L’art. 78 del “Decreto Agosto”, convertito nella legge n. 126/2020, ha stabilito che la seconda rata IMU 2020 non deve essere versata per:
a) gli immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e le relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il Decreto Ristori e il Decreto Ristori-bis
L’art. 9 del D.L. n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) ha previsto che, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, sono esonerati dall’imposta gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto, poi sostituito dall’allegato 1 del “Decreto Ristori-bis”.
Inoltre, l’art. 5 del citato “Decreto Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020) ha poi aggiunto un ulteriore elenco di attività, all’allegato 2 del Decreto, i cui esercenti possono non versare la seconda rata IMU 2020 nei casi in cui il proprietario dell’immobile sia anche il gestore delle attività ivi esercitate e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale indicate come “zone rosse”, individuate dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dall’art. 30 dello stesso “Decreto Ristori-bis”.
Segue prospetto raccolta dati NUOVA IMU (vedi allegato PDF).
Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione.