
Circolare di Studio n. 41 del 7 Dicembre 2022
Versamento acconto iva 2022 scadenza 27 dicembre 2022
OGGETTO:
- VERSAMENTO ACCONTO IVA 2022 SCADENZA 27 DICEMBRE 2022
- OMAGGI NATALIZI
Versamento acconto iva 2022 scadenza 27 dicembre 2022
Scadenza acconto:
Per i contribuenti titolari di partita Iva l’acconto scade il 27 dicembre 2022 (art.6 comma 2 della Legge 405/1990).
Il pagamento deve essere effettuato in via telematica attraverso i servizi Entratel o Fisconline ovvero mediante home banking.
Esclusioni:
Qualunque sia il metodo di calcolo scelto l’acconto non va in ogni caso versato se l’importo dovuto è inferiore ad euro 103,29.
Sono inoltre esonerati i soggetti che:
- Hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre 2022, se mensili, o entro il 30 settembre 2022, se trimestrali;
- Hanno iniziato l’attività nel 2022;
- Hanno evidenziato nella liquidazione periodica dell’ultimo periodo
del 2021 un credito d’imposta o un debito inferiore ad euro 117,38;
- Prevedono di chiudere il 2022 con una eccedenza a credito o con un debito inferiore ad euro 117,38;
- Hanno effettuato, nel periodo d’imposta 2022, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta;
- Utilizzano il regime forfettario previsto per i soggetti di piccole dimensioni (art.1 c. 54 – 89 Legge 190/2014);
- Utilizzano il regime speciale forfetario ex legge n.398/1991 (associazioni e società sportive dilettantistiche e associazioni non lucrative in genere);
- Esercitano attività di intrattenimento (art.74 comma 6 dpr 633/1972);
- Adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
(articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011, n.98);
- Sono usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2022, non avendo una base di riferimento 2021;
- Hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti Iva;
- Hanno i requisiti per usufruire del regime di esonero in quanto
produttori agricoli di cui all’art.34, comma 6, del DPR n.633/1972;
- Hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo dello split payment;
- Hanno dato in affitto l’unica azienda, come imprenditori individuali, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
- Applicano il metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito;
- Applicano il metodo previsionale, con determinazione presunta di un
Modalità di calcolo:
Non vi sono differenze rispetto al passato per cui l’acconto può determinarsi, in base alla propria convenienza, sempre sulla base di uno dei metodi previsti dalla Legge 405/1990:
- METODO STORICO;
- METODO PREVISIONALE;
- METODO ANALITICO (EFFETTIVO);
- METODO SPECIALE PER SOGGETTI OPERANTI IN PARTICOLARI
L’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento dovuto al lordo dell’eventuale acconto pagato:
– per i contribuenti mensili relativamente alla liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2021 – quindi occorre prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2021 effettuato entro il 27 dicembre 2021 e del saldo versato entro il 17 gennaio 2022 -;
ESEMPIO:
Acconto IVA 2021 versato il 27/12/2021 € 5.000
Saldo dicembre 2021 versato il 17/01/2022 € 6.000
ACCONTO IVA 2022 dovuto € 9.680 (11.000 x 88%)
– per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art.74, comma 4, DPR 633/1972 (autotrasportatori di cose per conto terzi, esercenti impianti di distribuzione del carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica) all’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre dell’anno precedente – quindi la base di riferimento è data dalla somma del versamento dell’acconto 2021 effettuato entro il 27 dicembre 2021 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2022 -;
ESEMPIO:
Acconto IVA 2021 versato il 27/12/2021 € 5.000
Saldo IV trimestre 2021 versato il 16/02/2022 € 10.000
ACCONTO IVA 2022 dovuto € 13.200 (15.000 x 88%)
– per i contribuenti trimestrali ordinari relativamente alla dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta 2021, al netto della maggiorazione dell’1% relativa agli interessi (e dell’eventuale adeguamento ai fini Iva) – quindi occorre prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2021 effettuato entro il 27 dicembre 2021 e del saldo versato entro il 16 marzo 2022 -.
ESEMPIO: |
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Acconto versato il 27/12/2021 |
€ 4.000 |
Saldo IVA annuale 2021 versato il 16/03/2022 |
€ 5.050 |
Di cui interessi 1% |
€ 50 |
ACCONTO IVA 2022 dovuto |
€ 7.920 (9.000 x 88%) |
ATTENZIONE: nell’ipotesi in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggior acconto versato nel 2021, l’acconto IVA 2022 dovrà essere calcolato sulla base di quanto effettivamente dovuto per l’anno 2021.
Aliquota applicabile con metodo previsionale:
Se si presume che l’importo da versare per la liquidazione del mese di dicembre 2022 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2022 o da dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta 2022 sia inferiore rispetto a quanto versato relativamente al mese di dicembre o al quarto trimestre o alla dichiarazione Iva dell’anno precedente, il contribuente può versare l’88% di questo minor valore.
Attenzione:
Nella scelta del Metodo Previsionale è bene ricordare ciò che sancisce il
Decreto-Legge n.119/2018:
- solo durante l’anno, nelle liquidazioni Iva può essere detratta anche l’imposta “relativa ai documenti di acquisto, ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”;
- mentre per l’ultima liquidazione dell’anno, mensile o trimestrale, la regola non si applica in quanto tale agevolazione non vale “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Quindi per le operazioni di acquisto di fine anno, le relative fatture passive concorreranno alla liquidazione dell’Iva di periodo solo nel caso in cui siano ricevute/visualizzate e registrate entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre.
In caso contrario le stesse confluiranno nelle liquidazioni Iva del 2023.
Aliquota applicabile con metodo analitico:
Il calcolo si basa sulle operazioni effettuate, ai sensi dell’art.6 del DPR
633/1972, fino al 20 dicembre 2022.
In particolare l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione “straordinaria” che tiene conto di tutte le operazioni attive e passive annotate nei relativi registri Iva e di quelle effettuate ma non ancora registrate o fatturate, entro tale data.
Essendo una metodologia che obbliga ad attente valutazioni sulla stima delle operazioni extracontabili lo Studio non raccomanda tale modalità in quanto suscettibile di facili errori.
Aliquota applicabile con metodo speciale:
Ai sensi dell’art.1, comma 471, legge n.311/2004, le imprese che operano nell’ambito dei servizi di telecomunicazione di cui al DM. 366 del 24/10/2000 ossia i soggetti che somministrano servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, servizi di fognatura e depurazione) di cui al DM. 370/2000, se nell’anno solare precedente hanno versato un’imposta sul valore aggiunto superiore a 2 milioni di euro, determinano l’acconto Iva in misura pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti eseguiti per i primi tre trimestri del 2022.
Per tali aziende è ammessa l’adozione del metodo analitico mentre non
è consentito né il metodo storico né quello previsionale.
Se il soggetto svolge anche attività diverse, l’acconto ad esse riferito va calcolato in base alle regole ordinarie.
ATTENZIONE:
L’ammontare dell’acconto IVA ed il metodo utilizzato per determinarlo vanno riportati nel rigo VP13 della Liquidazione Periodica di dicembre 2022 o, in caso di compilazione, nel rigo VH17 del Modello Iva 2023
Casi particolari:
Variazione del regime dei versamenti: in caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:
- Per il passaggio dal regime mensile a quello trimestrale occorre calcolare l’acconto considerando le liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente;
- Per il passaggio dal regime trimestrale a quello mensile occorre calcolare l’acconto su un terzo dell’imposta versata per il quarto
Trasformazione societaria: in caso di trasformazione societaria (ad esempio, da Snc in Srl, o viceversa), non vi sono particolari conseguenze per il calcolo dell’acconto Iva, dato che non si ha interruzione della posizione soggettiva, trattandosi di una mera modifica dello statuto sociale.
Trasformazione in società semplice: tale ipotesi determina la perdita della qualifica di soggetto passivo Iva per cui, qualora venga adottato il metodo previsionale, l’acconto IVA 2022 non è dovuto.
Soggetti con contabilità separate (art.36 D.P.R. 633/1972): devono determinare distintamente l’importo riferibile ad ogni attività svolta ed effettuare distinte liquidazioni d’imposta al fine di determinare in maniera cumulativa i dati compensando gli importi a debito con quelli a credito.
Soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo della Scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del DPR 633/1972: tali soggetti, Pubbliche Amministrazioni e Società soggette allo Split Payment, dovranno determinare unitariamente l’acconto tenendo in considerazione anche l’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti.
Operazioni straordinarie: l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che
- In relazione al soggetto dante causa, estinto entro il 30 novembre 2022 (contribuente mensile) o entro il 30 settembre 2022 (contribuente trimestrale), non è dovuto il versamento dell’acconto;
- In relazione al soggetto estinto successivamente alle predette date, ma entro il 27 dicembre 2022, il soggetto avente causa deve adottare come dato “storico” l’ammontare delle risultanze del soggetto dante causa (con riferimento all’ultima liquidazione periodica del 2021 ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa al 2021) e, quale dato “previsionale”, l’importo delle risultanze riguardanti le sole operazioni registrate sino alla data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, compensando le risultanze creditorie con quelle debitorie;
- In relazione all’operazione straordinaria con effetto tra il 28 e il 31 dicembre 2022, il dante causa e l’avente causa devono provvedere autonomamente al versamento dell’acconto.
Rateizzazione:
Non è possibile rateizzare il versamento dell’acconto per cui lo stesso va versato in unica soluzione.
E’ consentita l’eventuale compensazione con eventuali crediti d’imposta o contributi di cui il contribuente ha la disponibilità (deve trattarsi di crediti derivanti da dichiarazioni validamente presentate).
Codici tributo:
Il versamento tramite modello F24 dell’acconto Iva può eseguirsi utilizzando il codice tributo:
- 6013 per i contribuenti mensili
- 6035 per i contribuenti
L’acconto verrà poi scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2023), per il quarto trimestre 2022 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2023), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2022 per i contribuenti trimestrali su opzione (con pagamento entro il 16 marzo 2023, salva la possibilità di differire entro i termini per il pagamento delle imposte dirette).
Il relativo ammontare, anche se non effettivamente versato ed il metodo utilizzato per determinare l’acconto andranno poi riportati nel Rigo VP13 della Liquidazione Periodica Iva di dicembre 2022 o, in caso di compilazione, nel Rigo VH17 del Modello Iva 2023.
Ravvedimento operoso:
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento trova applicazione la sanzione amministrativa del 30% (codice tributo 8904) di quanto non versato oltre ad interessi (codice tributo 1991).
E’ comunque sempre possibile avvalersi del ravvedimento operoso mediante versamento dell’acconto dovuto, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte di cui all’art.13 del D.Lgs. n.471/1997:
- 0,10% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario;
- 1,50% se la violazione è sanata dal 15° al 30° giorno;
- 1,67% se la violazione è sanata dal 31° al 90° giorno;
- 3,75% se la violazione è sanata dal 91° giorno al termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativo all’anno in cui è commessa la violazione;
- 4,29% se la violazione è sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
- 5% se la violazione è sanata oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Qualora il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:
- Ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’esito della liquidazione automatica (ex art.36-bis del DPR n.600/1973);
- Ai due terzi (20%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’esito del controllo formale (ex 36- ter del DPR n.600/1973).
Omesso versamento per importo superiore a 250 mila euro – Fattispecie penale:
La data del 27 dicembre 2022 segna anche l’ultimo giorno utile per il versamento dell’Iva a debito del periodo d’imposta 2021, qualora l’ammontare ecceda l’importo di euro 250.000,00, al fine di non incorrere in sanzioni penali previste dall’art.10-ter del D.Lgs. n.74/2000.
Per impedire che si realizzi l’ipotesi delittuosa (che colpirebbe con la pena della reclusione da sei mesi a due anni) il contribuente dovrà sanare integralmente la pendenza o, quantomeno, eseguire nei termini un versamento d’importo sufficiente a far diminuire il debito ad un ammontare non superiore alla soglia dei 250mila euro.
OMAGGI NATALIZI
In relazione al trattamento Iva e Imposte Dirette degli omaggi natalizi, Vi rimandiamo alla ns. circolare n.47 del 05/12/2016 poiché nulla è cambiato rispetto a quanto già indicato.
Si evidenzia inoltre, che in seguito alla pubblicazione del DL n.176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) è stato incrementato ad euro 3.000,00,
limitatamente al periodo d’imposta 2022, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dai sostituti d’imposta ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Si tiene a precisare che le suddette erogazioni non sono obbligatorie ma costituiscono a tutti gli effetti una liberalità per il datore di lavoro.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.