Circolare di Studio n. 85 del 16 Dicembre 2020

-VERSAMENTO ACCONTO IVA 2020
– OMAGGI NATALIZI

VERSAMENTO ACCONTO IVA 2020

Scadenza acconto:

Per i contribuenti titolari di partita Iva l’acconto scade il 28 dicembre 2020 (essendo il giorno 27 festivo).
Il pagamento può eseguirsi esclusivamente in via telematica attraverso i servizi Entratel o Fisconline ovvero mediante home banking.

Esclusioni:

Qualunque sia il metodo di calcolo scelto l’acconto non va in ogni caso versato se l’importo dovuto è inferiore ad euro 103,29.
Sono inoltre esonerati i soggetti che:
– Hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre 2020, se mensili, o entro il 30 settembre 2020, se trimestrali;
– Hanno iniziato l’attività nel 2020;
– Hanno evidenziato nella liquidazione periodica dell’ultimo periodo del 2019 un credito d’imposta o un debito inferiore ad euro 117,38;
– Prevedono di chiudere il 2020 con una eccedenza a credito o con un debito inferiore ad euro 117,38;
– Hanno effettuato, nel periodo d’imposta 2020, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta;
– Utilizzano il regime forfettario previsto per i soggetti di piccole dimensioni (art.1 c. 54 – 89 Legge 190/2014);
– Utilizzano il regime speciale ex legge n.398/1991 (associazioni e società sportive dilettantistiche e associazioni non lucrative in genere);
– Esercitano attività di intrattenimento (art.74 comma 6 dpr 633/1972);

– Adottano il regime dei minimi (D.L. 6 luglio 2011, n.98);
– Sono usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2020, non avendo una base di riferimento 2019;
– Hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti Iva;
– Hanno i requisiti per usufruire del regime di esonero in quanto produttori agricoli di cui all’art.34, comma 6, del DPR n.633/1972;
– Raccolgono e rivendono rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili;
– Hanno dato in affitto l’unica azienda, come imprenditori individuali, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
– Sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussiste un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti.

ATTENZIONE:

Il Decreto “Ristori-quater” (D.L. n.157 del 30 novembre 2020) ha stabilito, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, la facoltà di sospendere i versamenti relativi all’Iva scadenti nel mese di dicembre 2020 (vedasi Circolare di Studio numero 83 del 2 dicembre 2020).
Si ricordano le CONDIZIONI DA RISPETTARE per usufruire di tale sospensione:
a) Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
b) Soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Possono accedere al rinvio anche i titolari di partita Iva che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019 senza vincoli relativamente alla perdita registrata.
Indipendentemente dalla sussistenza o meno delle soglie di ricavi o compensi, nonché dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione vale anche per quei soggetti che:
• Esercitano attività economiche sospese ai sensi dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
• Esercitano attività di servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio nazionale classificate “zone arancioni o rosse” alla data del 26 novembre 2020;
• Operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. 9 novembre 2020, n.149, c.d. “decreto Ristori-bis” ovvero esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio nazionale classificate “zone rosse” alla data del 26 novembre 2020.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, ENTRO IL 16 MARZO 2021:
– In unica soluzione entro tale data;
– Mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro il 16 marzo 2021.

Modalità di calcolo:

Non vi sono differenze rispetto al passato per cui l’acconto può determinarsi, in base alla propria convenienza, sempre sulla base di uno dei metodi previsti dalla Legge 405/1990:
• METODO STORICO;
• METODO PREVISIONALE;
• METODO ANALITICO (EFFETTIVO);
• METODO SPECIALE PER SOGGETTI OPERANTI IN PARTICOLARI SETTORI.

Aliquota applicabile con metodo storico:

L’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento dovuto al lordo dell’eventuale acconto pagato:
– per i contribuenti mensili relativamente alla liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2019 (quindi occorre prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020);
– per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori di cose per conto terzi, esercenti impianti di distribuzione del carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica) relativamente alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente (quindi la base di riferimento è data dalla somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020);

– per i contribuenti trimestrali ordinari relativamente alla dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta 2019, al netto della maggiorazione dell’1% relativa agli interessi (quindi occorre prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020).

Aliquota applicabile con metodo previsionale:

Se si presume che l’importo da versare per la liquidazione del mese di dicembre 2020 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2020 o da dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta 2020 sia inferiore rispetto a quanto versato relativamente al mese di dicembre o al quarto trimestre o alla dichiarazione Iva dell’anno precedente, il contribuente può versare l’88% di questo minor valore.

Attenzione:

Nella scelta del Metodo Previsionale è bene ricordare ciò che sancisce il Decreto Legge n.119/2018:
– solo durante l’anno, nelle liquidazioni Iva può essere detratta anche l’imposta “relativa ai documenti di acquisto, ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”;
– mentre per l’ultima liquidazione dell’anno, mensile o trimestrale, la regola non si applica in quanto tale agevolazione non vale “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Quindi per le operazioni di acquisto di fine anno, le relative fatture passive concorreranno alla liquidazione dell’Iva di periodo solo nel caso in cui siano ricevute/visualizzate e registrate entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre.
In caso contrario le stesse confluiranno nelle liquidazioni Iva del 2021.

Aliquota applicabile con metodo analitico:

Il calcolo si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2020.
In particolare l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione “straordinaria” che tiene conto di tutte le operazioni attive e passive annotate nei relativi registri Iva e di quelle effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, entro tale data.
Essendo una metodologia che obbliga ad attente valutazioni sulla stima delle operazioni extracontabili lo Studio non raccomanda tale modalità in quanto suscettibile di facili errori.

Aliquota applicabile con metodo speciale:

Ai sensi dell’art.1, comma 471, legge n.311/2004, le imprese di cui ai dd.mm. 366 e 370 del 24/10/2000 ossia i soggetti che svolgono attività di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, servizi di fognatura e depurazione, servizi di telecomunicazione, se nell’anno solare precedente hanno versato un’imposta sul valore aggiunto superiore a 2 milioni di euro, determinano l’acconto Iva in misura pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti eseguiti per i primi tre trimestri del 2020.
Per tali aziende è ammessa l’adozione del metodo analitico mentre non è consentito né il metodo storico né quello previsionale.
Se il soggetto svolge anche attività diverse, l’acconto ad esse riferito va calcolato in base alle regole ordinarie.

Casi particolari:

Variazione del regime dei versamenti: in caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:
– Per il passaggio dal regime mensile a quello trimestrale occorre calcolare l’acconto considerando le liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente;
– Per il passaggio dal regime trimestrale a quello mensile occorre calcolare l’acconto su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.

Trasformazione societaria: in caso di trasformazione societaria (ad esempio, da Snc in Srl, o viceversa), non vi sono particolari conseguenze per il calcolo dell’acconto Iva, dato che non si ha interruzione della posizione soggettiva, trattandosi di una mera modifica dello statuto sociale.

Trasformazione in società semplice: tale ipotesi determina la perdita della qualifica di soggetto passivo Iva per cui, qualora venga adottato il metodo previsionale, l’acconto IVA 2020 non è dovuto.

Soggetti con contabilità separate (art.36 D.P.R. 633/1972): devono determinare distintamente l’importo riferibile ad ogni attività svolta ed effettuare distinte liquidazioni d’imposta al fine di sommare i dati compensando gli importi a debito con quelli a credito.

Soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo della Scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del DPR 633/1972: tali soggetti, Pubbliche Amministrazioni e Società soggette allo Split Payment, dovranno determinare unitariamente l’acconto tenendo in considerazione anche l’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Operazioni straordinarie: l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che

• In relazione al soggetto dante causa, estinto entro il 30 novembre 2020 (contribuente mensile) o entro il 30 settembre 2020 (contribuente trimestrale), non è dovuto il versamento dell’acconto;
• In relazione al soggetto estinto successivamente alle predette date, ma entro il 27 dicembre 2020, il soggetto avente causa deve adottare come dato “storico” l’ammontare delle risultanze del soggetto dante causa (con riferimento all’ultima liquidazione periodica del 2019 ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa al 2019) e, quale dato “previsionale”, l’importo delle risultanze riguardanti le sole operazioni registrate sino alla data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, compensando le risultanze creditorie con quelle debitorie;
• In relazione all’operazione straordinaria con effetto tra il 28 e il 31 dicembre 2020, il dante causa e l’avente causa devono provvedere autonomamente al versamento dell’acconto.

Rateizzazione:

Non è possibile rateizzare il versamento dell’acconto per cui lo stesso va versato in unica soluzione.
E’ consentita l’eventuale compensazione con eventuali crediti d’imposta o contributi di cui il contribuente ha la disponibilità.

Codici tributo:

Il versamento tramite modello F24 dell’acconto Iva può eseguirsi utilizzando il codice tributo:
• 6013 per i contribuenti mensili
• 6035 per i contribuenti trimestrali.
L’acconto verrà poi scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2021), per il quarto trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2021), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2020 per i contribuenti trimestrali su opzione (con pagamento entro il 16 marzo 2021, salva la possibilità di differire entro i termini per il pagamento delle imposte dirette).
Il relativo ammontare, anche se non effettivamente versato ed il metodo utilizzato per determinare l’acconto andranno poi riportati nel Rigo VP13 della Liquidazione Periodica Iva di dicembre 2020 o, in caso di compilazione, nel Rigo VH17 del Modello Iva 2021.

Ravvedimento operoso:

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento trova applicazione la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato oltre ad interessi.
E’ comunque sempre possibile avvalersi del ravvedimento operoso mediante versamento dell’acconto dovuto, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte di cui all’art.13 del D.Lgs. n.471/1997:
• 0,10% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario;
• 1,50% se la violazione è sanata dal 15° al 30° giorno;
• 1,67% se la violazione è sanata dal 31° al 90° giorno;
• 3,75% se la violazione è sanata dal 91° giorno al termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2019;
• 4,29% se la violazione è sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva successiva;
• 5% se la violazione è sanata oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
Qualora il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:
• Ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’esito della liquidazione automatica (ex art.36-bis del DPR n.600/1973);
• Ai due terzi (20%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’esito del controllo formale (ex art.36-ter del DPR n.600/1973).

Omesso versamento per importo superiore a 250 mila euro – Fattispecie penale:

La data del 27 dicembre 2020 segna anche l’ultimo giorno utile per il versamento dell’Iva a debito del periodo d’imposta 2019, qualora l’ammontare ecceda l’importo di euro 250.000,00, al fine di non incorrere in sanzioni penali previste dall’art.10-ter del D.Lgs. n.74/2000.

Per impedire che si realizzi l’ipotesi delittuosa (che colpirebbe con la pena della reclusione da sei mesi a due anni) il contribuente dovrà sanare integralmente la pendenza o, quantomeno, eseguire nei termini un versamento d’importo sufficiente a far diminuire il debito ad un ammontare non superiore alla soglia dei 250mila euro.

OMAGGI NATALIZI

In relazione al trattamento Iva e Imposte Dirette degli omaggi natalizi, Vi rimandiamo alla ns. circolare n.47 del 05/12/2016 poiché nulla è cambiato rispetto a quanto già indicato.
Si evidenzia tuttavia, che per il solo anno 2020, è stata innalzata da euro 258,23 annui ad euro 516,46 annui la soglia entro la quale le erogazioni liberali in natura (beni e servizi) ai dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.