
CIRCOLARE DI STUDIO N. 44 DEL 15 OTTOBRE 2019
Tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali
È stato pubblicato sulla G.U. n. 207 del 4 settembre 2019 il D.L. 101/2019, contenente disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
Nello specifico, il D.L. è volto a garantire la tutela economica e normativa di particolari categorie di lavoratori deboli, quali riders e lavoro su piattaforma, lavoratori disabili, Lsu e Lpu, precari.
Il decreto contiene anche le disposizioni per supportare la fase attuativa del reddito di cittadinanza, per la disciplina delle assunzioni in Anpal servizi Spa, per fronteggiare importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, per tutelare le attività sociali e assistenziali svolte dall’Associazione italiana alberghi per la gioventù in materia di promozione del turismo giovanile, scolastico, sportivo e sociale.
Lavoro su piattaforma e rapporti di collaborazione
L’articolo 1 del decreto, al primo comma lettera a), aggiunge un periodo finale al primo comma dell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2015, inerente l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate. Le norme sulla c.d. etero-organizzazione, si applicano ora anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
In riferimento al lavoro su piattaforma, viene aggiunto, sempre nel D.Lgs. 81/2015, il nuovo “Capo V-bis Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”.
Innanzitutto, con l’articolo 47-bis si fissano gli obiettivi della disciplina in commento: le disposizioni stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali (c.d. Riders).
Si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
In concreto, viene stabilito che il corrispettivo per tali lavoratori può essere determinato in base alle consegne effettuate, purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.
Il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
Tali lavoratori sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui D.P.R. 1124/1965. Il premio di assicurazione Inail è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile, ai sensi dell’articolo 30, D.P.R. 1124/1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative. Inoltre, l’impresa che si avvale della piattaforma, anche digitale, è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal D.P.R. 1124/1965, nonché, nei confronti dei lavoratori su piattaforma a propria cura e spese al rispetto del D.Lgs. 81/2008.
Indennità iscritti alla Gestione separata
In favore degli iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, mediante l’aggiunta dell’articolo 2-bis, D.Lgs. 81/2015, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità – in precedenza tre mensilità – della contribuzione dovuta alla predetta Gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile. La misura vigente dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%. Conseguentemente è aggiornata la misura dell’indennità giornaliera di malattia.
Indennità di disoccupazione alla Gestione separata – DIS-COLL
Novità anche per i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS, che non siano titolari di pensione e privi di altra tutela obbligatoria, per i quali vengono ridotti ad un mese di contributi versati alla Gestione Separata nelle 12 mensilità precedenti, anziché tre, i requisiti di contribuzione per il diritto all’indennità giornaliera.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.