CIRCOLARE DI STUDIO N. 37 DEL 8 LUGLIO 2019

La nuova cedolare secca “commerciale”

L’articolo 2, comma 1, del D.Lgs 127/2015 ha introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Tale obbligo decorre in linea generale dal 1° gennaio 2020. Per i soli soggetti con volume d’affari 2018 superiore ad euro 400.000,00, l’obbligo decorre dal 1° Luglio 2019.

COSA CAMBIA

A partire dalla data di decorrenza dell’obbligo i contribuenti interessati non potranno più avvalersi né dello scontrino fiscale, né della ricevuta fiscale.

Tali documenti saranno sostituiti dal “documento commerciale”, ovvero il documento (non fiscale) che funge da quietanza da rilasciare al cliente. Il documento commerciale deve contenere:

  • i dati del soggetto emittente (denominazione, ragione sociale/nome e cognome, Partita IVA e ubicazione dell’esercizio);
  • data, ora di emissione e numero progressivo
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • ammontare del     corrispettivo     dovuto    e     pagato    con indicazione dell’aliquota iva o della norma di esenzione dall’Iva e l’ammontare dell’iva compresa nel documento di vendita. Vedi il file allegato tratto dal sito dell’agenzia entrate contenente esempi di documenti commerciali relativi alla vendita, al reso ed all’annullamento.

 

Se integrato con Codice Fiscale e Partita IVA dell’acquirente, il documento commerciale si definisce “fiscale” ed è idoneo a consentire:

  • all’acquirente di beneficiare deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
  • all’acquirente la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • l’emissione di fattura

 

Va richiesto pertanto quando si effettua l’acquisto e non in un momento successivo.

Restano escluse dal nuovo obbligo tutte le operazioni già attualmente esonerate dall’emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale.

 

PROCEDURE OPERATIVE

Al fine di ottemperare al nuovo obbligo, i contribuenti interessati dovranno dotarsi di apposito Registratore Telematico, che memorizzerà i dati dei corrispettivi giornalieri e provvederà alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

Alternativamente, sarà possibile utilizzare un’apposita applicazione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

E’ inoltre necessario censire il proprio Registratore Telematico mediante apposita funzionalità all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

LE MODIFICHE DEL DECRETO CRESCITA E I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

I contribuenti per i quali l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° Luglio, hanno riscontrato notevoli difficoltà a reperire materialmente gli hardware necessari ad ottemperare alle nuove disposizioni normative.

Per ovviare a questo inconveniente, con il Decreto Crescita (convertito in legge il 28.06.2019), sono state apportate alla norma originaria le seguenti modifiche:

  • per i primi sei mesi di decorrenza del nuovo obbligo (quindi, fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a €. 400.000 e fino al 30.06.2020 per gli altri contribuenti), mancata applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
  • a regime, possibilità di trasmettere i corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;

 

La Circolare n. 15/E del 29.06.2019 ha Inoltre chiarito che i soggetti non ancora dotati di Registratore Telematico, fino all’attivazione del nuovo registratore telematico, ed in ogni caso, non oltre la scadenza di applicazione della moratoria (6 mesi dalla decorrenza dell’obbligo), potranno temporaneamente adempiere all’obbligo di memorizzazione continuando a comportarsi come previsto dalla precedente normativa, ovvero emettendo lo scontrino o la ricevuta fiscale, con conseguente tenuta del registro dei corrispettivi mediante annotazione giornaliera degli stessi.

Da ultimo, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 04.07.2019, ha individuato le modalità telematiche di invio dei corrispettivi giornalieri per quei soggetti non ancora dotati di Registratore Telematico (scadenza entro la fine del mese successivo), individuando i seguenti servizi “online” che saranno messi a disposizione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi entro il prossimo 29 Luglio:

  • servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
  • servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.

La trasmissione potrà essere effettuata anche mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”.