CIRCOLARE DI STUDIO N. 55 DEL 18 DICEMBRE 2019

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI DAL 1 GENNAIO 2020

Come comunicato con precedente circolare di studio n. 37 del 8 Luglio 2019, dal 1° gennaio 2020 è introdotto l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Solo per i soli soggetti con volume d’affari 2018 superiore ad euro 400.000,00 ed incidenza dei corrispettivi superiore al 1%, tale obbligo è stato anticipato al 1° Luglio 2019.

SOGGETTI OBBLIGATI:

L’obbligo riguarda tutti i soggetti, compresi quelli in regime forfettario o dei minimi, di cui all’art. 22 del DPR 633/72, non obbligati all’emissione di fatture a meno di specifica richiesta da parte del cliente, che certificano

le loro operazioni con l’emissione di scontrini e/o ricevute fiscali quali ad esempio:

  1. commercianti al minuto;
  2. prestazioni alberghiere/ somministrazione alimenti e bevande;
  3. prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico o presso l’abitazione del cliente.

Restano esonerate dal nuovo obbligo tre categorie di operazioni i cui corrispettivi, quindi, dovranno essere registrati sul registro corrispettivi:

  1. operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DPR 696/1996 (vedi articolo allegato). Si precisa che anche i produttori agricoli sono obbligati alla memorizzazione telematica e trasmissione telematica dei corrispettivi per le operazioni che esulano dal regime speciale di cui all’art. 34 ossia per quelle operazioni non soggette ad aliquote di compensazione;
  2. prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone, di veicoli e di bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, assolvono alla funzione di certificazione fiscale;
  3. operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporto internazionale.

A partire dal 1 gennaio 2020 i contribuenti interessati non potranno più avvalersi né dello scontrino fiscale, né della ricevuta fiscale.

Tali documenti saranno sostituiti dal “documento commerciale”, ovvero il documento (non fiscale) che funge da quietanza da rilasciare al cliente. Il documento commerciale deve contenere:

    • i dati del soggetto emittente (denominazione, ragione sociale/nome e cognome, Partita IVA e ubicazione dell’esercizio);

    • data, ora di emissione e numero progressivo;

    • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

    • ammontare del corrispettivo dovuto e pagato con indicazione dell’aliquota iva o della norma di esenzione dall’Iva e l’ammontare dell’iva compresa nel documento di vendita.

Se integrato con Codice Fiscale e Partita IVA dell’acquirente, il documento commerciale si definisce “fiscale” ed è idoneo a consentire:

    • all’acquirente imprenditore di beneficiare della deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;

    • all’acquirente privato di beneficiare della deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

    • l’emissione di fattura differita.

Il documento commerciale va rilasciato al cliente al momento di effettuazione dell’operazione (consegna del bene/ultimazione del servizio o pagamento anticipato rispetto alla consegna/ultimazione) e può essergli inviato in formato pdf anche via mail previo accordo col cliente (si consiglia di far risultare da documentazione tale consenso).

E’ possibile sostituire il documento commerciale con l’emissione di fattura elettronica tuttavia il cliente potrebbe non essere d’accordo nel fornire all’esercente i suoi dati necessari per l’adempimento.

La fattura elettronica può essere:

    • immediata se emessa al momento di effettuazione dell’operazione;

    • differita se emessa in un momento successivo; a tal fine è necessaria la presenza di un documento che provi l’avvenuta operazione (un DDT nel caso di vendita o una scheda di lavorazione in caso di prestazione di servizi).

PROCEDURE OPERATIVE

Al fine di ottemperare al nuovo obbligo, i contribuenti interessati dovranno dotarsi di apposito Registratore Telematico (o adattare quello preesistente) che provvederà:

    • all’emissione del documento commerciale memorizzando i dati dei corrispettivi giornalieri;

    • alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro i 12 giorni successivi dall’effettuazione dell’operazione.

Si precisa che è necessario censire il proprio Registratore Telematico mediante apposita funzionalità all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

Alternativamente, sarà possibile utilizzare un’apposita applicazione all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

SITUAZIONI PARTICOLARI

Annullamento del documento commerciale errato: è possibile procedere all’annullamento del documento commerciale già emesso nella stessa giornata, recuperando il codice identificativo dell’operazione.

Procedura di reso: è possibile l’emissione di un documento contabile negativo entro il mese di emissione del documento commerciale “attivo” e purché in esso sia indicato il numero del documento commerciale che si va a stornare.

Registro dei corrispettivi: con la trasmissione telematica dei corrispettivi

viene meno l’obbligo di tenuta del relativo registro.

Registro dei corrispettivi di emergenza: in caso di malfunzionamenti, interruzioni di operatività del registratore telematico o assenza del collegamento internet, è necessario:

  1. procedere all’annotazione dei corrispettivi delle singole vendite/prestazioni di servizi in un registro cartaceo d’emergenza (che potrebbe anche essere costituito da un registrocorrispettivi);
  2. caricare i dati dei corrispettivi manualmente sul sito “Fatture e Corrispettivi” al fine di provvedere alla trasmissione telematica nei termini previsti;
  3. chiedere tempestivamente l’intervento del tecnico;
  4. accedere alla sezione “Fatture e corrispettivi” del portale dell’Agenzia delle Entrate e dichiarare che il Registratore Telematico è FUORI SERVIZIO. La successiva riattivazione non è soggetta a segnalazioni particolari.

Periodo di ferie e chiusura: nell’ipotesi di interruzione dell’attività (diversa da quella dipendente da malfunzionamenti dell’apparecchio) il registratore provvede, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, all’elaborazione e all’invio di un unico file relativo al periodo di chiusura.

SANZIONI

In caso di inosservanza dei nuovi obblighi (mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri) si applica una sanzione del 100% dell’IVA corrispondente all’importo non documentato con un minimo di 500 euro. Tale sanzione si applica anche nel caso di mancata annotazione nel registro di emergenza (nell’ipotesi di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico).

La stessa norma prevede, che anche qualora non risultino omesse annotazioni, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature telematiche la mancata tempestiva richiesta di intervento per la

riparazione, con segnalazione del guasto all’Agenzia delle Entrate, è

punita con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

Inoltre, tra le sanzioni accessorie, può essere disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni a un mese qualora, nel corso di un quinquennio, all’esercente siano contestate quattro distinte violazioni all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi compiute in giorni diversi. La sospensione può essere estesa per un periodo da uno a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro.

PERIODO DI MORATORIA – NON APPLICAZIONE SANZIONI

Così come per i contribuenti per i quali l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è decorso dal 1° Luglio 2019, in caso di mancata attivazione del Registratore Telematico al 1 Gennaio 2020, è previsto un periodo di moratoria di 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2020, nei quali è disposta la mancata applicazione di sanzioni qualora il contribuente:

  • continui, fino all’attivazione del registratore telematico, a certificare i corrispettivi con lo scontrino fiscale e/o la ricevuta fiscale;

  • proceda all’annotazione giornaliera sul registro corrispettivi;

  • ed effettui la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione

dell’operazione accedendo all’apposita funzione sul portale Fatture e Corrispettivi.

Ovviamente restano fermi i termini di liquidazione dell’IVA per cui,

indipendentemente dalla data di trasmissione telematica del

corrispettivo, questo concorre alla liquidazione del periodo in cui è stato realizzato.

Inoltre è stato previsto che la trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata anche da un intermediario.

CREDITO D’IMPOSTA PER I REGISTRATORI TELEMATICI

Per gli anni 2019 e 2020, è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, per l’acquisto di ciascun registratore di cassa telematico, fino a un massimo di 250 euro in caso di nuovo acquisto e di 50 euro in caso di adattamento di quello già posseduto.

Il contributo concesso all’esercente come credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Si segnala che non è chiaro come e se possano beneficiare del credito d’imposta i contribuenti forfettari che sono esonerati dalla registrazione delle fatture, dalle liquidazioni Iva e dalla tenuta della contabilità.

Si ricorda che detto credito d’imposta va indicato in apposita sezione

della dichiarazione dei redditi.

LOTTERIA SCONTRINI

Si informa che la lotteria degli scontrini è stata rinviata al prossimo 1 luglio 2020.