CIRCOLARE DI STUDIO N. 21 DEL 26 MARZO 2019
30 aprile 2019 – termine ultimo emissione note di variazione IVA per procedure concorsuali ed esecutive chiuse nel 2018; ENEA proroga al 1 aprile 2019
30 APRILE 2019 – TERMINE ULTIMO EMISSIONE NOTE DI VARIAZIONE IVA PER PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUTIVE CHIUSE NEL 2018 . ESERCIZIO RELATIVA DETRAZIONE IVA NELLA DICHIARAZIONE IVA 2019 IN SCADENZA IL 30 APRILE 2019
Dal 1 gennaio 2017, a seguito delle modifiche apportate all’art. 19 del DPR 633/72, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti e/o importazioni ma anche risultante da note di variazione in diminuzione, può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto.
Fino al 31/12/2016 il termine per l’esercizio della detrazione era fissato con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
L’agenzia Entrate ha recentemente puntualizzato che, dal 1 gennaio 2017, alla luce del sopraindicato principio, per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva risultante dalle note di variazione in diminuzione il cui presupposto si è verificato occorre procedere alla loro emissione entro il termine massimo della scadenza della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto ed includerle nella medesima dichiarazione.
Esempio 1:
Se il presupposto si è verificato nel 2018 il termine ultimo per l’emissione della nota di variazione è fissato al 30/4/2019 e gli importi di tale nota di variazione debbono essere inclusi nella dichiarazione annuale Iva 2019 per il 2018.
Diversamente non sarà possibile operare la detrazione dell’Iva.
Esempio 2:
Se il presupposto si era verificato nel 2017 il termine ultimo per l’emissione della nota di variazione era fissato al 30/4/2018 e gli importi di tale nota di variazione dovevano essere inclusi nella dichiarazione annuale Iva 2018 per il 2017.
Diversamente non è possibile operare la detrazione dell’Iva
Esempio 3:
Se il presupposto si è verificato nel 2016, per effetto del precedente disposto dell’art. 19 del DPR 633/72, il termine ultimo per l’emissione della nota di variazione è fissato al 30/4/2019 e gli importi di tale nota di variazione debbono essere inclusi nella dichiarazione annuale Iva 2019 per il 2018.
Diversamente non sarà possibile operare la detrazione dell’Iva
Presupposto per l’emissione di note di variazione per mancato pagamento.
L’art. 26 del DPR 633/72 dispone che le note di variazione per mancato pagamento a seguito di procedure concorsuali o esecutive individuali rimaste infruttuose possono essere emesse anche oltre l’anno dall’effettuazione dell’operazione originaria al verificarsi dei seguenti presupposti:
- Fallimento: Occorre che sia decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto o in assenza del piano di riparto sia decorso il termine per il reclamo al decreto di chiusura della procedura;
- Concordato preventivo: in aggiunta alla sentenza di omologazione della procedura occorre considerare il momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti ossia effettua i pagamenti ai creditori chirografari (emanazione del decreto di chiusura);
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (omologati ex art. 182 bis):
- Occorre l’omologazione degli accordi;
- Piani attestati (art. 67 c. 3 lett. d): Occorre l’iscrizione nel Registro Imprese degli accordi stessi;
- Procedura esecutiva individuale infruttuosa:
- Pignoramento presso terzi: occorre che dal verbale di pignoramento redatto dall’Ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- Pignoramento di beni mobili: occorre che dal verbale di pignoramento redatto dall’Ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità;
- Aste di vendita di bene pignorato: occorre che per tre volte l’asta sia andata deserta e si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Pertanto la semplice notifica del titolo esecutivo e del precetto non è sufficiente a configurare il presupposto che dà titolo per l’emissione della nota di credito.
Modalità emissione nota di variazione
Si rammenta che la nota di variazione in diminuzione (detta nota di credito) pur evidenziando un totale corrispondente all’Iva, va emessa sia per l’imponibile che per l’Iva. L’imponibile infatti poi comporterà la diminuzione del volume d’affari nella dichiarazione annuale iva in cui la nota di variazione confluisce.
Con l’avvento della fattura elettronica occorre emettere una nota di credito indicando:
- nella riga 1 valore imponibile (non riscosso) e aliquota iva ordinaria (quella originariamente addebitata con la/le fatture che si vanno a rettificare);
- nella riga 2 valore imponibile con segno negativo e aliquota iva a zero (codice N2)
- totale nota di credito pari al solo valore dell’Iva.
Si rammenta inoltre di indicare nel corpo della nota di credito il riferimento alle fatture originarie cui si riferisce la medesima e gli estremi della procedura concorsuale/esecutiva individuale che consente l’emissione della nota di credito.
Registrazione delle note di variazione emesse dal 1/1/2019 al 30/4/2019 relative a procedure chiuse nel 2018
Le note di variazione elettroniche emesse dal 1/1 al 30/4/2019 i cui presupposti – nei termini sopra indicati – si sono verificati nel 2018 dovranno essere registrate in apposito sezionale.
Alla luce di quanto sopra si rende necessario monitorare le procedure chiuse nel 2018 ed affrettarsi ad emettere le relative note di variazione entro il 30/4/2019 al fine di includerle nella dichiarazione annuale Iva 2019 per il 2018.
Qualora questa fosse già stata presentata è possibile presentare la correttiva nei termini.
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ENEA – PROROGATO AL 1/4/2019 IL TERMINE DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPLETATI NEL 2018 CHE COMPORTANO RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA NELL’AMBITO DI UNA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.
La Legge di Bilancio 2018, al fine di consentire il monitoraggio del risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e sulle quali il contribuente intende fruire delle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica.
Si informa che è stata disposta una proroga dei termini di scadenza della suddetta comunicazione per i lavori terminati nel 2018; alla luce della proroga i termini attuali sono i seguenti:
- per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 31/12/2018 il termine per l’invio della comunicazione ENEA è fissato al 01/04/2019;
- per gli interventi la cui data di fine lavori è successiva al 31/12/2018, il termine dei 90 decorre dalla data di ultimazione dei lavori
Si rinvia alla circolare n. 12 del 22 gennaio 2019 per quanto riguarda le altre informazioni.