Circolare di Studio n. 25 del 22/9/2025

Termine della registrazione delle fatture in acquisto, detrazione IVA e dichiarazione integrativa

La normativa Iva italiana prevede che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa per beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa, arte o professione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti nel momento in cui è sorto.

L’esercizio del diritto alla detrazione ha due presupposti:

  1. l’effettuazione dell’operazione
  2. inerenza dell’operazione all’attività esercitata.

La norma Iva prevede inoltre che le fatture e documenti similari vadano registrate nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione delle medesime. In tale ultimo caso vanno distintamente annotate nel registro dell’anno N+1 (es. 2026) e la relativa Iva viene detratta solo in sede dichiarazione annuale relativa all’anno N (2025) e non nella liquidazione iva relativa al periodo dell’anno N+1 in cui è stata registrata. Ciò comporta un disallineamento del risultato della liquidazione del dicembre dell’anno N (es. 2025) rispetto al risultato della dichiarazione annuale dell’anno N (es. 2025).

Nella pratica tuttavia può accadere che fatture pervenute nell’anno N (es. 2025) non vengano registrate entro il 30/4 dell’anno N+1 (30/4/2026); si pensi a ipotesi di contestazione e simili.

Secondo l’agenzia delle entrate quindi la mancata registrazione del documento di acquisto nei termini e nei modi sopra indicati preclude il diritto alla detrazione dell’Iva pur se assolta e pur se relativa a operazioni inerenti l’attività.

Infatti l’Amministrazione finanziaria esclude in tali casi la possibilità di porre rimedio a tale situazione avvalendosi della dichiarazione integrativa Iva (la cui presentazione è consentita entro il 5° anno successivo alla scadenza del termine di invio della dichiarazione annuale) mentre la ammette se le fatture di acquisto sono state registrate nei termini ma per errore non sono state incluse nella relativa dichiarazione.

Per data di ricezione delle fatture ricevute tramite SDI si intende:

  • la data in cui la fattura è resa disponibile al destinatario secondo le modalità previste dal canale di ricezione scelto;
  • data di presa visione della fattura nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” nel caso di mancato recapito del documento. In merito a questa ipotesi, onde evitare contestazioni, si suggerisce di effettuare controlli periodici al fine di verificare che non vi siano fatture messe a disposizione perché l’Agenzia Entrate ha già ritenuto che il contribuente non può procrastinare arbitrariamente il termine di presa visione permettendosi di rinviare arbitrariamente il temine di detrazione dell’Iva.

Esempi:

  1. Fatture ricevute e registrate nel 2025:

Detrazione entro le liquidazioni periodiche del 2025 previa annotazione sul registro acquisti.

  1. Fatture ricevute nel 2025 e registrate tra il 1/1/2026 e 30/4/2026:
    1. Detrazione entro 30/4/2026 con dichiarazione annuale Iva 2026 per il 2025 previa annotazione in registro sezionale o distinta annotazione sul registro acquisti del 2026 entro 30/4/2026.
    2. Detrazione entro 31/12/2031 con dichiarazione Iva integrativa purché la registrazione sia avvenuta entro il 30/4/2026.
  2. Fatture ricevute nel 2025 e registrate oltre il 30/4/2026:

Detrazione non operabile.

  1. Fatture datate dicembre 2025 ricevute tra il 1/12026 e 15/1/2026:

a) Detrazione entro termini previsti per liquidazioni periodiche del mese di gennaio 2026 o 1 trimestre 2026 previa   annotazione sul registro acquisti o in alternativa

  • Detrazione entro 30/4/2027 con dichiarazione annuale Iva 2027 relativa al 2026 previa annotazione in registro sezionale o distinta annotazione sul registro acquisti del 2027 (entro il 30/4/2027)
  • Detrazione entro 31/12/2032 con dichiarazione Iva integrativa purché la registrazione sia avvenuta entro il 30/4/2027 pena la perdita definitiva del diritto alla detrazione .

Si segnala che tale impostazione rigida dell’agenzia entrate è oggetto di dibattito perché da più parti si ritiene che l’adempimento della registrazione abbia carattere formale e non sostanziale e che ciò sia supportato dalla direttiva comunitaria.

Nonostante tale contrasto interpretativo, onde evitare il rischio del disconoscimento della detrazione Iva, si sottolinea la necessità di provvedere ad effettuare controlli amministrativi al fine di registrare entro il termine della dichiarazione annuale Iva di ogni annualità tutte le fatture ricevute nell’anno precedente.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

Lo Studio