Circolare di Studio n. 2 del 7 Gennaio 2026

Tenuta e conservazione dei registri contabili obbligatori

Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela

OGGETTO:

  • Tenuta e conservazione dei registri contabili obbligatori
  • Termine per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche
  • Proroga divieto fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie.

TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

Il 31.01.2026 è in scadenza il termine per la stampa dei registri contabili obbligatori relativi al periodo di imposta chiuso al 31.12.20241.

Si rimanda alle indicazioni fornite con la circolare n. 3 del 20.01.2025 di cui di seguito si riassume il contenuto.

  • Per i clienti che hanno attivato sistemi di conservazione sostitutiva digitale, provvedere all’archiviazione entro il termine del 31.01.2026.
  • Per i clienti che non hanno attivato sistemi di conservazione sostitutiva digitale:
    • creare il file .pdf dei registri contabili obbligatori;
    • firmare il file .pdf digitalmente con la smart card del legale rappresentante entro il 31.01.2026 (al fine di poter provare la data di creazione del file e rendere lo stesso “immodificabile”).

1 Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’esercizio solare, la stampa deve essere effettuata entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’esercizio di riferimento.

Qualora non fosse possibile firmare digitalmente i file .pdf, si consiglia di procedere alla stampa cartacea dei registri entro il medesimo termine del 31.01.2026.

In merito all’applicazione dell’imposta di bollo:

  • in caso di registri tenuti in formato “digitale” (sia attraverso sistemi di conservazione sostitutiva digitale, sia come file in formato .pdf firmati digitalmente), l’imposta di bollo sarà di importo pari a:
    • €. 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per le Società di capitali;
    • €. 32,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per le Società di persone e gli imprenditori individuali;

e dovrà essere corrisposta seguendo le regole previste per la conservazione digitale, quindi con il versamento, a mezzo F24 con codice tributo 2501, anno 2024 entro il 30.04.2026;

  • in caso di registri tenuti in formato cartaceo, l’imposta di bollo sarà di importo pari a:
    • €. 16,00 ogni 100 pagine o frazioni di esse per le Società di capitali;
    • €. 32,00 ogni 100 pagine o frazioni di esse per le Società di persone e gli imprenditori individuali;

e dovrà essere corrisposta entro il 31.01.2026 alternativamente mediante:

    • applicazione della marca da bollo cartacea sulla prima pagina numerata;
    • versamento diretto con Mod. F23 con Codice Tributo “458-T”.

Si rammenta che l’imposta di bollo deve essere assolta esclusivamente sul libro giornale e sul libro inventari.

Per quanto sia previsto l’istituto del ravvedimento operoso, si invita a provvedere al pagamento dell’imposta di bollo nei termini sopra indicati onde evitare una possibile contestazione per contabilità inattendibile.

Infine, con riferimento al registro dei beni ammortizzabili, si ricorda che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2024, entro il 31 ottobre 2025.

CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Entro il 31 Gennaio 2026 occorre procedere alla conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell’anno 2024.

Si invita la Spettabile Clientela a contattare il proprio gestore di software per verificare che l’adempimento sia compiuto.

Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un servizio di conservazione gratuita delle fatture elettroniche transitate attraverso lo SDI.

Per i clienti che avessero aderito a tale servizio, occorre verificare che il relativo accordo di adesione non sia scaduto.

Si rammenta che dal 2023 è possibile sottoscrivere un nuovo accordo di adesione al servizio di conservazione gratuita delle fatture elettroniche, che a differenza del precedente

  • non ha termine (è valido fino a revoca)

permette di indicare una data per il recupero retroattivo delle fatture ricevute (particolarmente utile per coprire il periodo tra il termine del vecchio accordo e l’adesione al nuovo)

Tale servizio è disponibile nell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», nella sezione «Conservazione».

Lo Studio