
Circolare di Studio n.60 del 30 Giugno 2020
STRETTA SULLE AUTO AZIENDALI CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI: DAL 1° LUGLIO 2020 PIU’ TASSE SUI VEICOLI INQUINANTI
PREMESSA:
L’articolo 1 commi 632 e 633 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) introduce importanti novità in materia fiscale sulle AUTO AZIENDALI prevedendo l’incremento della tassazione del c.d. “FRINGE BENEFIT” (ossia del beneficio accessorio e complementare rispetto alla remunerazione principale del dipendente e/o collaboratore) ma solo per i “veicoli di nuova immatricolazione” (dal 01/01/2020) ed oggetto di “contratti successivi al 30 giugno 2020”, con valori di emissione di anidride carbonica particolarmente elevati.
TASSAZIONE IN VIGORE FINO AL 30 GIUGNO 2020:
Tutti i contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 restano in vigore e rimangono disciplinati dall’articolo 51 comma 4 lett. a) del Tuir.
In caso di Autovetture, Autoveicoli per trasporto persone e cose, Autocaravan, Motocicli e Ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente/collaboratore di società costituisce FRINGE BENEFIT (ossia compenso in natura e non in denaro) il 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale su base annua di 15.000 Km., calcolato sulla base del costo chilometrico d’esercizio desumibile dalle Tabelle ACI, in relazione alla tipologia di veicolo assegnato, al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore o da quest’ultimo corrisposte all’azienda nello stesso periodo d’imposta in cambio dell’utilizzo personale del mezzo.
TABELLE ACI:
Le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di Autovetture e Motocicli elaborate dall’ACI per il 2020 sono state già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2019, Supplemento ordinario n.47 distinguendo i benefit tra i due semestri del 2020: quelli validi fino al 30 giugno e quelli in vigore dal 1° luglio (in parte aggiornati il 4 febbraio).
TASSAZIONE DEL FRINGE BENEFIT:
La misura del fringe benefit tassabile è determinata in maniera forfetaria, in base ad una presunzione assoluta dei chilometri attribuiti all’uso personale del veicolo per il lavoratore e prescinde dalla reale percorrenza del mezzo stesso e dai costi sostenuti.
Pertanto ai fini della determinazione del reddito imponibile del dipendente, non è possibile dimostrare una percorrenza effettiva inferiore a quella convenzionale né tantomeno l’Agenzia delle Entrate può contestare una percorrenza effettiva superiore.
NOVITA’ AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI DAL 1° LUGLIO 2020:
La tassazione viene rimodulata in base alle emissioni di CO2.
La versione definitiva della Legge n.160/2019 inasprisce la tassazione del fringe benefit ma solo per i veicoli maggiormente inquinanti e di nuova immatricolazione e per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020
Nel dettaglio l’importo del fringe benefit da tassare per l’uso privato di auto aziendali con emissioni di anidride carbonica (CO2):
• Inferiori a 60 g/km scende al 25%;
• Superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km rimane invariato al 30%
• Superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km sale al 40% (dal 2021 al 50%);
• Superiori a 190 g/km sale al 50% (dal 2021 al 60%).
VERIFICA EMISSIONI GAS DI SCARICO SU LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE:
Al fine di identificare le emissioni di anidride carbonica (CO2) occorre controllare quanto indicato nel CODICE (V.7) del LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE del veicolo dato in uso promiscuo al lavoratore subordinato.
TASSAZIONE IN CAPO AL DATORE DI LAVORO PER AUTO CONCESSA AL DIPENDENTE:
La deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai propri dipendenti rimane disciplinata dall’articolo 164 comma 1 lett.b-bis) del Tuir che attesta che il costo di acquisto e gestione delle auto concesse ai dipendenti rimane deducibile al 70%, senza alcun limite di deducibilità, se:
– L’utilizzo del veicolo è promiscuo, ossia attribuito da parte del datore di lavoro al dipendente per uso sia ai fini aziendali che personali;
– L’utilizzo del veicolo da parte del dipendente risulti per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta;
– L’utilizzo è provato con certezza mediante apposizione di specifica clausola nel contratto di lavoro con data certa;
– L’utilizzo rientra tra le mansioni del lavoratore.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.