Circolare di Studio n. 58 del 29/6/2020
– SPLIT PAYMENT: PROROGA REGIME AL 30/6/2023;
– REVERSE CHARGE: PRESTAZIONI DI SERVIZI IN APPALTO E SUBAPPALTO PREVALENTE UTILIZZO DI MANO D’OPERA DINIEGO AUTORIZZAZIONE UE
SPLIT PAYMENT
E’ prorogato al 30/6/2023 il regime di split payment (in scadenza il 30/6/2020) applicabile alle operazioni effettuate verso Pubbliche Amministrazioni, società controllate dalle P.A. centrali e locali nonché società quotate in Borsa incluse nell’indice FTSE MIB.
Le regole restano quelle attualmente in vigore.
I soggetti nei confronti dei quali si applica lo split payment sono individuati in 6 elenchi pubblicati nell’area dedicata sul sito del Dipartimento delle Finanze e a questi si aggiunge quello delle Amministrazioni Pubbliche, che non è ivi pubblicato, ma che può esser consultato accedendo all’elenco IPA pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
La norma prevede che gli elenchi validi per l’anno successivo debbono essere pubblicati entro il 20 ottobre dell’anno precedente.
I nuovi elenchi per il 2020 dei soggetti ai quali si applica la disciplina dello split payment dal 1 gennaio 2020, aggiornati al 17 ottobre 2019, sono stati pubblicati come previsto entro il termine nell’area dedicata sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Si tratta di 6 elenchi suddivisi per tipologia di soggetto obbligato e precisamente:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.) – aggiornato al 17 ottobre 2019;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali – aggiornato al 17 ottobre 2019;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali – aggiornato al 17 ottobre 2019;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza – aggiornato al 17 ottobre 2019;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche – aggiornato al 17 ottobre 2019;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana – aggiornato al 17 ottobre 2019.
Sul sito delle Finanze è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale
REVERSE CHARGE PRESTAZIONI DI SERVIZI CON PREVALENTE UTILIZZO DI MANO D’OPERA DINIEGO COMUNITARIO ALL’APPLICAZIONE
Non è stata concessa l’autorizzazione comunitaria all’applicazione del reverse charge prevista dall’art 4 del DL 124/2019 al comma 3 mediante introduzione della lettera a-quinquies all’art. 17 comma 6 che prevedeva l’estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi, diverse da quelle già soggette a tale meccanismo di cui dalla lettera a) alla lettera a-quater) del medesimo articolo, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del medesimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma.
Pertanto tale norma non entra in vigore.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.