Circolare di Studio n. 53 del 10 Giugno 2020

Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di ogni genere sul sito internet.

Disciplina generale

Si rammenta come la Legge 124/2017 abbia previsto la pubblicazione in Nota Integrativa delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e dei vantaggi economici di ogni genere ricevuti da determinati soggetti eroganti.
Per i soggetti che non depositano il bilancio d’esercizio la pubblicazione deve avvenire sul proprio sito internet aziendale, entro il 30 Giugno di ogni anno.

Sanzioni

L’inosservanza di tale obbligo comporta la sanzione pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”, in aggiunta verrà applicata una sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

Soggetti interessati dalla pubblicazione sul sito internet

  • Società di capitali (pubblicazione in Nota integrativa);
  • Società di persone;
  • Ditte individuali (compresi i forfettari);
  • Società cooperative.

 

Soggetti eroganti

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita la Spett.le Clientela a verificare se nel corso dell’esercizio 2019 siano stati ricevuti sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di ogni genere da:

  • Pubbliche amministrazioni (pubbliche amministrazioni dello Stato, istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, dell’ industria, dell’artigianato e dell’agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ARAN, CONI);
  • Autorità portuali;
  • Istituzioni universitarie;
  • Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolamentazione;
  • Enti pubblici economici;
  • Ordini professionali;
  • Società a controllo pubblico;
  • Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro finanziati in modo maggioritario per almeno due esercizi su tre da pubbliche amministrazioni e in cui la titolarità dei titolari o dei componenti dell’organo amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
  • Società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate in mercati regolamentati e le loro partecipate;
  • Società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le loro partecipate.

Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di ogni genere

Si tratta dei vantaggi economici riferibili specificamente all’impresa e ricevuti nel corso dell’anno. Non rientrano nell’obbligo di informativa le operazioni svolte nell’ambito della propria attività, laddove sussistano rapporti sinallagmatici gestiti secondo le regole del mercato.
A titolo esemplificativo ma, vista l’innumerevole tipologia di casistiche possibili, non esaustivo, si sottopongono all’attenzione: 

  • Contributi in conto esercizio;
  • Contributi in conto impianti;
  • Contributi in conto capitale;
  • Contributi in conto interessi;
  • Liberalità;
  • Liberalità in natura (es: un bene materiale);
  • Fruizione di locali di un ente pubblico in comodato gratuito;
  • Incarichi retribuiti (incarichi che esulino dall’esercizio tipico dell’attività)
  • Erogazioni da bandi;
  • Contributi ricevuti a vario titolo dalle Camere di Commercio;
  • Somme ricevute a titolo di PAC dalle imprese agricole;
  • Contributi e sovvenzioni GSE;
  • Quota di abbattimento degli interessi ex Legge Sabatini;
  • Garanzie fornite da Mediocredito Centrale a fronte di finanziamenti ricevuti dalle imprese (in attesa di chiarimenti si consiglia di inserire pure questa tipologia);
  • Altre (si invita la Spett.le clientela a sottoporre all’attenzione dello Studio eventuali dubbi su casistiche concrete presenti);

Soglia

Non sussiste l’obbligo di informativa ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di ogni genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato.
Tale limite si intende in senso cumulativo, cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Dovrà essere data informativa di tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o superamento di tale limite quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000.
Per determinare l’importo dei contributi ricevuti vige il criterio di cassa.

 

Informativa

  •  I dati da indicare sono:
  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • Data di incasso;
  • Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio / titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.