Circolare di Studio n. 30 del 6 Novembre 2024 Oggetto:
Seconda o unica rata di acconto delle imposte dirette e Dell’Irap per l’anno 2024.
- SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL’IRAP PER L’ANNO 2024.
- NOVITA’ PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) INTRODOTTE DAGLI ARTICOLI 20 E 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.13/2024.
SCADENZA:
In data 2 DICEMBRE 2024 (essendo il 30 novembre sabato) per i soggetti “solari”, scade il termine per il versamento del secondo acconto di:
- IRPEF, IRES ed IRAP,
- CEDOLARE SECCA sulle locazioni,
- imposte patrimoniali su immobili, attività finanziarie all’estero e imposte sulle cripto-attività (IVIE e/o IVAFE),
- IMPOSTA SOSTITUTIVA per i soggetti in regime di vantaggio (ex
“contribuenti minimi”) e in “regime forfetario”
- CONTRIBUTI INPS che scaturiscono dal modello
LA SCADENZA NON INTERESSA LE ADDIZIONALI IRPEF:
Per l’addizionale comunale Irpef l’acconto è stato già pagato entro il termine di versamento del saldo Irpef;
Per l’addizionale regionale Irpef non sono dovuti acconti.
LA SCADENZA NON PUO’ ESSERE RATEIZZATA:
Per la seconda rata d’acconto il versamento deve essere fatto in un’unica soluzione senza alcuna possibilità di rateazione.
COMPENSAZIONE:
Il versamento di quanto dovuto potrà essere eventualmente compensato qualora il contribuente abbia ancora a disposizione crediti per imposte e/o contributi, fatte salve le restrizioni vigenti (limite alle compensazioni a
5.000 euro in assenza di Visto di conformità in dichiarazione e divieto di utilizzo in compensazione di tributi erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro).
Dal 2021 il limite annuo dei crediti compensabili con altre somme a debito nel modello F24, o rimborsabili, ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a 2 milioni di euro.
ACCONTO IRPEF DOVUTO:
E’ dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute è superiore a 51,65 euro. Se l’importo indicato al Rigo RN34 “Differenza” del Modello Redditi 2024 PF (o RN61 colonna 4 se sussistono obblighi di ricalcolo) fosse compreso tra euro 51,65 ed euro 257,52 l’acconto sarebbe dovuto in un’unica rata scadente il 30 novembre 2024.
SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO IRPEF:
- Coloro che, al rigo RN34/RN61, colonna 4, presentano un’imposta pari a zero o di importo inferiore a 51 euro;
- Coloro che, pur presentando un’imposta a debito, fruiscono di crediti d’imposta superiori all’acconto dovuto;
- Coloro che presumono di non dover pagare imposte in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute (tenendo conto di eventuali detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite);
- Coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati;
- Coloro che, per la prima volta nel 2024, percepiscono redditi assoggettabili ad Irpef;
- Eredi di contribuenti deceduti nel corso del 2024 (se il decesso è avvenuto prima del versamento);
- Coloro che hanno un’eccedenza a credito di Irpef risultante dal Modello Redditi 2024 non ancora utilizzato in compensazione che copre l’intero acconto dovuto;
- Soggetti
ACCONTO CEDOLARE SECCA DOVUTO:
A decorrere dal 2021 la misura dell’acconto è parificata a quella delle altre imposte (100% in luogo del 95%).
L’acconto della “cedolare secca” è dovuto verificando l’importo di Rigo LC1 colonna 5 “Differenza” del Modello Redditi 2024.
Se l’imposta indicata in tale rigo è inferiore o uguale ad euro 51,65 l’acconto non è dovuto.
Se l’imposta indicata in tale rigo è compresa tra euro 51,66 ed euro 257,52 l’acconto è dovuto in unica soluzione entro la scadenza ordinaria.
Se l’imposta indicata in tale rigo è uguale o superiore ad euro 257,52 l’acconto è dovuto in due rate.
ACCONTO IVIE/IVAFE DOVUTO:
L’acconto è dovuto se l’importo indicato al Rigo RW6/RW7/RW8, colonna 1, è uguale o superiore ad euro 51,65.
L’acconto va versato in unica soluzione entro la scadenza ordinaria se detto importo non è superiore ad euro 257,52 altrimenti in due rate.
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER MINIMI E FORFETTARI DOVUTA:
E’ dovuto se l’imposta desunta dal rigo LM42 “differenza” è superiore a 51,65 euro (in unica soluzione entro il 30 novembre) ma se è compreso tra 51,65 euro e 257,52 euro in due rate.
Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2024 non è tenuto al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva.
ACCONTO IRES DOVUTO:
E’ dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute è superiore a 20,66 euro. Qualora il Rigo RN17 “Differenza” del Modello Redditi 2024 SC fosse compreso tra euro 20,67 ed euro 257,52 l’acconto sarebbe dovuto in un’unica rata scadente il 30 novembre 2024.
ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES PER SOCIETA’ DI COMODO:
Si ricorda che le società di comodo (Società non operative di cui all’art.30 della Legge 724/1994) sono tenute al pagamento della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota Ires a condizione che l’importo del rigo RQ62, colonna 10 del modello Redditi SC 2024 risulti pari o superiore a 21 euro.
SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO IRES:
- Coloro che nel Modello Redditi SC 2024 hanno evidenziato una perdita fiscale;
- Coloro che hanno rilevato nel rigo RN17 un importo inferiore a 20,66 euro;
- Coloro che, pur avendo riportato un importo pari o superiore a 21 euro, presumono di conseguire una perdita fiscale nel periodo d’imposta 2024;
- Coloro che hanno un credito Ires risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente non utilizzato in compensazione, tale che copra tutto l’acconto eventualmente dovuto;
- Soggetti
ACCONTO IRAP DOVUTO:
E’ dovuto per il 100% di quanto indicato al Rigo IR21 “Totale Imposta” del Modello Irap 2024.
In unica soluzione se l’acconto è inferiore ad euro 257,52. In due rate se l’acconto è pari o superiore ad euro 257,52. L’acconto Irap non è dovuto se non supera l’importo di:
- Euro 51,65 per le società di persone e soggetti equiparati;
- Euro 20,66 per i soggetti
METODI ALTERNATIVI PER QUANTIFICARE L’ACCONTO:
- METODO STORICO: Prevede che i versamenti siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente (percentuale applicabile 100% per Irpef, Ires, Irap e cedolare).
- METODO PREVISIONALE: Prevede che i versamenti siano determinati sulla base delle imposte che si prevede di determinare per l’anno di competenza applicando le disposizioni fiscali per l’anno 2024.
Attenzione: qualora si sia optato per il “metodo previsionale” è sempre bene verificare se quanto versato in sede di acconto risulti sufficiente in quanto in caso di incapienza è opportuno procedere al ravvedimento operoso dei minori acconti eventualmente versati.
QUANTIFICAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO:
Si ricorda che l’art.58 del DL. n.124/2019 ha stabilito che i soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA) di cui all’art.9-bis del n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.96/2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (pari ad euro 5.164.569,00),
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex minimi) di cui all’art.27, comma 1, del DL. n.98/2011 e il “regime forfetario” di cui all’art.1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014 (a condizione che svolgano attività economiche per le quali sono previsti gli ISA)
effettuano i versamenti di acconto di IRPEF, IRES ed IRAP in due rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.
Tale disposizione si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir (D.P.R. n.917/1986 – società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale), aventi i requisiti descritti sopra e quindi:
- Soci di società di persone
- Soci di società di capitali “trasparenti”
- Componenti di associazioni professionali
- Coadiuvanti di imprese familiari soggetti Isa
- Coniuge dell’impresa
SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEL VERSAMENTO NELLA MISURA CLASSICA DEL 40% IN FASE DI PRIMO ACCONTO E DEL 60% IN FASE DI SECONDO ACCONTO:
- Persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neppure tramite partecipazioni a società di persone e/o ad associazioni “trasparenti”;
- Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali non sono stati approvati gli ISA;
- Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali sono stati approvati gli ISA, ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione stabilito in euro 164.569,00;
- I contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE NEL MODELLO F24:
- “4034” Acconto IRPEF;
- “2002” Acconto IRES;
- “2019” Acconto Maggiorazione Ires 10,5% per società di comodo;
- “3813” Acconto IRAP;
- “1794” Acconto imposta sostitutiva per “regime minimi”;
- “1791” Acconto imposta sostitutiva per “regime forfetario”;
- “1841” Acconto cedolare secca;
- “4045” Acconto IVIE;
- “4048” Acconto IVAFE;
- “1729” Acconto imposta sostitutiva su rapporti di cripto-attività;
- “4068” Maggiorazione Acconto imposte sui redditi per soggetti ISA persone fisiche aderenti al “CPB”;
- “4069” Maggiorazione Acconto imposte sui redditi per soggetti ISA
diversi dalle persone fisiche aderenti al “CPB”;
- “4070” Maggiorazione Acconto IRAP per soggetti ISA aderenti al “CPB”;
- “4072” Maggiorazione Acconto imposte sui redditi per soggetti forfetari aderenti al “CPB”.
PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24:
Si ricorda che, in seguito alle restrizioni introdotte dall’art.37 comma 49-bis del DL 223/2006 e dall’art.3 DL 124/2019 soltanto nell’ipotesi di soggetto privato senza partita Iva con delega senza alcuna compensazione è ancora possibile utilizzare il modello cartaceo F24.
Pertanto in presenza di un utilizzo in compensazione di un qualsiasi credito (ad esempio Iva, Irpef, Ires, Irap) vi è l’obbligo di presentare il Modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
NOVITA’ IN MERITO ALLE VIOLAZIONI IN CASO DI OMESSO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO:
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 si applicano le novità in materia di sanzioni tributarie previste dal D. Lgs. n.87/2024.
Le nuove disposizioni in materia di versamento delle imposte fissano al 25% anziché al 30% la misura percentuale della sanzione prevista in ipotesi di omesso/tardivo versamento e quelle sul ravvedimento operoso ex art.13 del D. Lgs. n.472/1997
La sanzione amministrativa da prendere a riferimento sarà ora pari al:
- 25% dell’importo non versato o versato in ritardo qualora lo stesso vada oltre i 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria;
- 12,5% se il ritardo non è superiore a 90 giorni;
- 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno (per ritardi fino a 15 giorni la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo).
A partire dal 1° gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali è stata stabilita nella misura annua del 2,5% (DM 29 novembre 2023).
RIDETERMINAZIONE ACCONTI PER CASI PARTICOLARI:
In talune situazioni è necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico.
- In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM);
- In presenza di redditi d’impresa tenendo conto della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante;
- In presenza di sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi (art.14 comma 2 DL 18/2016);
- In presenza di redditi d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati al regime della tassa piatta incrementale (art.1, commi da 55 a 57 Legge n.197/2022).
NOVITA’ PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO ADERITO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB):
Per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB:
- Se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (c.d. “metodo storico” per soggetti ISA e per “forfetari”) è dovuta una maggiorazione del 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello d’impresa o lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente e già rettificato (la maggiorazione sarà del 3% per i soggetti forfetari in fase di start-up);
- Se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (c.d. “metodo storico” per soggetti ISA) è dovuta una maggiorazione del 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente e già rettificato;
- Se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (c.d. “metodo previsionale”) la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.