Circolare di Studio n. 27 del 26 Ottobre 2023
Seconda o unica rata di acconto delle imposte dirette e dell’Irap per l’anno 2023
Oggetto:
- Seconda o unica rata di acconto delle imposte dirette e dell’irap per l’anno 2023.
- Novità introdotte dal decreto legge n.145/2023 per le sole persone fisiche titolari di partita iva.
SCADENZA:
In data 30 novembre 2023, per i soggetti “solari”, scade il termine per il versamento del secondo acconto di:
- IRPEF, IRES ed IRAP,
- CEDOLARE SECCA sulle locazioni,
- imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero IVIE e IVAFE,
- IMPOSTA SOSTITUTIVA per i soggetti in regime di vantaggio (ex “contribuenti minimi”) e in “regime forfetario”
- CONTRIBUTI INPS che scaturiscono dal modello
LA SCADENZA NON INTERESSA LE ADDIZIONALI IRPEF:
Per l’addizionale comunale Irpef l’acconto è stato già pagato entro il termine di versamento del saldo Irpef;
Per l’addizionale regionale Irpef non sono dovuti acconti.
LA SCADENZA NON PUO’ ESSERE RATEIZZATA:
Per la seconda rata d’acconto il versamento deve essere fatto in un’unica soluzione senza alcuna possibilità di rateazione.
COMPENSAZIONE:
Il versamento di quanto dovuto potrà essere eventualmente compensato qualora il contribuente abbia ancora a disposizione crediti per imposte e/o contributi, fatte salve le restrizioni vigenti (limite alle compensazioni a 5.000 euro in assenza di Visto di conformità in dichiarazione e divieto di utilizzo in compensazione di tributi erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro).
Dal 2022 il limite annuo dei crediti compensabili con altre somme a debito nel modello F24, o rimborsabili, ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a 2 milioni di euro.
ACCONTO IRPEF DOVUTO:
E’ dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute è superiore a 51,65 euro. Se l’importo indicato al Rigo RN34 “Differenza” del Modello Redditi 2023 PF (o RN61 colonna 4 se sussistono obblighi di ricalcolo) fosse compreso tra euro 51,65 ed euro 257,52 l’acconto sarebbe dovuto in un’unica rata scadente il 30 novembre 2023.
SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO IRPEF:
- Coloro che, al rigo RN34/RN61, colonna 4, presentano un’imposta pari a zero o di importo inferiore a 51 euro;
- Coloro che, pur presentando un’imposta a debito, fruiscono di crediti d’imposta superiori all’acconto dovuto;
- Coloro che presumono di non dover pagare imposte in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute (tenendo conto di eventuali detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite);
- Coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati;
- Coloro che, per la prima volta nel 2023, percepiscono redditi assoggettabili ad Irpef;
- Eredi di contribuenti deceduti nel corso del 2023 (se il decesso è avvenuto prima del versamento);
- Coloro che hanno un’eccedenza a credito di Irpef risultante dal Modello Redditi 2023 non ancora utilizzato in compensazione che copre l’intero acconto dovuto;
- Soggetti
ACCONTO CEDOLARE SECCA DOVUTO:
A decorrere dal 2021 la misura dell’acconto è parificata a quella delle altre imposte (100% in luogo del 95%).
L’acconto della “cedolare secca” è dovuto verificando l’importo di Rigo LC1 colonna 5 “Differenza” del Modello Redditi 2023.
Se l’imposta indicata in tale rigo è inferiore o uguale ad euro 51,65 l’acconto non è dovuto.
Se l’imposta indicata in tale rigo è compresa tra euro 51,66 ed euro 257,52 l’acconto è dovuto in unica soluzione entro la scadenza ordinaria.
Se l’imposta indicata in tale rigo è uguale o superiore ad euro 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. ACCONTO IVIE/IVAFE DOVUTO:
L’acconto è dovuto se l’importo indicato al Rigo RW6/RW7, colonna 1, è uguale o superiore ad euro 51,65.
L’acconto va versato in unica soluzione entro la scadenza ordinaria se detto importo non è superiore ad euro 257,52 altrimenti in due rate.
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER MINIMI E FORFETTARI DOVUTA:
E’ dovuto se l’imposta desunta dal rigo “differenza” del quadro LM è superiore a 51,65 euro (in unica soluzione entro il 30 novembre) ma se è compreso tra 51,65 euro e 257,52 euro in due rate.
Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2023 non è tenuto al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva.
ACCONTO IRES DOVUTO:
E’ dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute è superiore a 20,66 euro. Qualora il Rigo RN17 “Differenza” del Modello Redditi 2023 SC fosse compreso tra euro 20,67 ed euro 257,52 l’acconto sarebbe dovuto in un’unica rata scadente il 30 novembre 2023.
ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES PER SOCIETA’ DI COMODO:
Si ricorda che le società di comodo (Società non operative di cui all’art.30 della Legge 724/1994) sono tenute al pagamento della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota Ires a condizione che l’importo del rigo RQ62, colonna 10 del modello Redditi SC 2023 risulti pari o superiore a 21 euro.
SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO IRES:
- Coloro che nel Modello Redditi SC 2023 hanno evidenziato una perdita fiscale;
- Coloro che hanno rilevato nel rigo RN17 un importo inferiore a 20,66 euro;
- Coloro che, pur avendo riportato un importo pari o superiore a 21 euro, presumono di conseguire una perdita fiscale nel periodo d’imposta 2023;
- Coloro che hanno un credito Ires risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente non utilizzato in compensazione, tale che copra tutto l’acconto eventualmente dovuto;
- Soggetti
ACCONTO IRAP DOVUTO:
E’ dovuto per il 100% di quanto indicato al Rigo IR21 “Totale Imposta” del Modello Irap 2023.
In unica soluzione se l’acconto è inferiore ad euro 257,52. In due rate se l’acconto è pari o superiore ad euro 257,52. L’acconto Irap non è dovuto se non supera l’importo di:
- Euro 51,65 per le società di persone e soggetti equiparati;
- Euro 20,66 per i soggetti
METODI ALTERNATIVI PER QUANTIFICARE L’ACCONTO:
- METODO STORICO: Prevede che i versamenti siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente (percentuale applicabile 100% per Irpef, Ires, Irap e cedolare).
- METODO PREVISIONALE: Prevede che i versamenti siano determinati sulla base delle imposte che si prevede di determinare per l’anno di competenza applicando le disposizioni fiscali per l’anno 2023.
Attenzione: si ricorda che la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, per il solo anno d’imposta 2023, in favore delle persone fisiche titolari di partita Iva esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il “regime forfettario”, la c.d. “flat tax incrementale”, che prevede l’applicazione di una tassazione sostitutiva del 15% (su un reddito massimo di 40.000 euro) sugli aumenti del reddito prodotto nel 2023 rispetto al triennio di osservazione (2020-2022), al netto della franchigia del 5% da applicarsi sul reddito di riferimento (il maggiore del triennio).
Attenzione: qualora si sia optato per il “metodo previsionale” è sempre bene verificare se quanto versato in sede di acconto risulti sufficiente in quanto in caso di incapienza è opportuno procedere al ravvedimento operoso dei minori acconti eventualmente versati.
QUANTIFICAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO:
Si ricorda che l’art.58 del DL. n.124/2019 ha stabilito che i soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA) di cui all’art.9-bis del n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.96/2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (pari ad euro 5.164.569,00),
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex minimi) di cui all’art.27, comma 1, del DL. n.98/2011 e il “regime forfetario” di cui all’art.1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014 (a condizione che svolgano attività economiche per le quali sono previsti gli ISA)
effettuano i versamenti di acconto di IRPEF, IRES ed IRAP in due rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.
Tale disposizione si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir (D.P.R. n.917/1986 – società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale), aventi i requisiti descritti sopra e quindi:
- Soci di società di persone
- Soci di società di capitali “trasparenti”
- Componenti di associazioni professionali
- Coadiuvanti di imprese familiari soggetti Isa
- Coniuge dell’impresa
SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEL VERSAMENTO NELLA MISURA CLASSICA DEL 40% IN FASE DI PRIMO ACCONTO E DEL 60% IN FASE DI SECONDO ACCONTO:
- Persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neppure tramite partecipazioni a società di persone e/o ad associazioni “trasparenti”;
- Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo
per i quali non sono stati approvati gli ISA;
- Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali sono stati approvati gli ISA, ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione stabilito in euro 164.569,00;
- I contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE NEL MODELLO F24:
- “4034” Acconto IRPEF;
- “2002” Acconto IRES;
- “2019” Acconto Maggiorazione Ires 10,5% per società di comodo;
- “3813” Acconto IRAP;
- “1794” Acconto imposta sostitutiva per “regime minimi”;
- “1791” Acconto imposta sostitutiva per “regime forfetario”;
- “1841” Acconto cedolare secca;
- “4045” Acconto IVIE;
- “4048” Acconto
PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24:
Si ricorda che, in seguito alle restrizioni introdotte dall’art.37 comma 49-bis del DL 223/2006 e dall’art.3 DL 124/2019 soltanto nell’ipotesi di soggetto privato senza partita Iva con delega senza alcuna compensazione è ancora possibile utilizzare il modello cartaceo F24.
SANZIONI IN CASO DI OMESSO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO:
La sanzione amministrativa è pari al:
- 30% dell’importo non versato o versato in ritardo;
- 15% se il ritardo non è superiore a 90 giorni (per ritardi fino a 15 giorni la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo).
A partire dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali è stata stabilita nella misura annua del 5% (art.1 DM 13 dicembre 2022)
RIDETERMINAZIONE ACCONTI OBBLIGATORIA:
In taluni casi è necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico.
- IRPEF/IRES per noleggio occasionale di imbarcazioni;
- IRPEF benzinai;
- Sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi (art.14 comma 2 DL n.18/2016).
NOVITA’ PER LE SOLE PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA:
In conseguenza dell’articolo 4 del Decreto anticipazioni (DL n.145/2023) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.244 del 18 ottobre 2023 lo Studio prenderà contatti diretti con quei Clienti che possono avere i requisiti per usufruire del versamento della “seconda rata” di acconto con proroga al 16 gennaio 2024.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.