Circolare di Studio n. 26 del 17 Settembre 2026
Rimborso dell’iva assolta all’estero nel 2025; domanda entro il 30 settembre 2026
- Premessa
I soggetti passivi stabiliti in Italia che nel corso del 2025 hanno sostenuto IVA in altri Stati membri dell’Unione europea possono richiederne il rimborso, a determinate condizioni, presentando apposita istanza in via telematica.
La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2026. Il medesimo termine riguarda, specularmente, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri UE o in determinati Paesi extra-UE che intendono ottenere il rimborso dell’IVA assolta in Italia nel corso del 2025.
Si tratta di un termine perentorio: è pertanto opportuno verificare tempestivamente la presenza di eventuali crediti IVA maturati all’estero e la relativa documentazione.
- IVA assolta in altri Stati UE da soggetti stabiliti in Italia
Il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro è disciplinato, per i soggetti stabiliti in Italia, dall’art. 38-bis1 del DPR 633/72 e dalla direttiva 2008/9/CE.
In linea generale, il rimborso è riconosciuto quando il soggetto richiedente, nel periodo di riferimento:
non dispone nello Stato estero della sede della propria attività economica;
- non dispone di una stabile organizzazione dalla quale siano effettivamente effettuate operazioni commerciali;
- non ha effettuato nello Stato di rimborso operazioni territorialmente rilevanti, fatta eccezione per determinate operazioni soggette a reverse charge e per prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili;
- effettua nello Stato in cui è stabilito operazioni che attribuiscono il
diritto alla detrazione dell’IVA.
La presenza nello Stato estero di una stabile organizzazione non determina necessariamente la perdita del diritto al rimborso: secondo la giurisprudenza unionale, infatti, assume rilievo il fatto che attraverso tale stabile organizzazione siano o meno effettivamente realizzate operazioni imponibili.
Analogamente, la presenza di un rappresentante fiscale, ovvero un’identificazione IVA nello Stato estero, non preclude di per sé la possibilità di utilizzare la procedura di rimborso.
- Modalità di presentazione della domanda
I soggetti passivi stabiliti in Italia devono presentare la domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposito portale elettronico.
L’Agenzia provvede quindi a inoltrare la richiesta allo Stato membro nel quale è stata assolta l’IVA, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa.
L’inoltro può essere negato, tra l’altro, quando il soggetto richiedente: non ha esercitato attività d’impresa, arte o professione nel periodo
di riferimento;
-
- ha effettuato esclusivamente operazioni esenti o non soggette che non attribuiscono il diritto alla detrazione;
- rientra in determinati regimi fiscali che non consentono l’utilizzo
della procedura;
-
- opera nel regime previsto per i produttori agricoli;
- non supera i controlli previsti dalla disciplina dell’Agenzia delle
Entrate.
- Termine del 30 settembre 2026
La domanda relativa all’IVA assolta nel corso del 2025 deve essere presentata entro il:
30 SETTEMBRE 2026
Il termine riguarda le richieste di rimborso dell’IVA assolta in altri Stati membri UE da parte di soggetti stabiliti in Italia.
Considerata la perentorietà del termine, si raccomanda alle imprese che nel 2025 hanno sostenuto IVA all’estero – ad esempio per trasferte, fiere, eventi, acquisti di beni o servizi – di verificare tempestivamente la possibilità di recuperare l’imposta.
- IVA assolta in Italia da soggetti non residenti
La procedura opera anche in senso inverso.
I soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri UE possono chiedere il rimborso dell’IVA detraibile assolta in Italia, alle condizioni previste dall’art. 38-bis2 del DPR 633/72.
In particolare, occorre verificare:
l’assenza di una stabile organizzazione in Italia, tenendo conto anche dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE;
- la mancata effettuazione in Italia di operazioni territorialmente rilevanti, salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa.
La domanda viene presentata telematicamente allo Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito, che provvede successivamente a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate italiana.
- Rappresentante fiscale e identificazione IVA in Italia: una questione da verificare
La nomina di un rappresentante fiscale in Italia o l’identificazione diretta ai fini IVA non precludono, di per sé, il ricorso alla procedura di rimborso tramite il portale elettronico.
Occorre tuttavia prestare particolare attenzione all’intestazione delle fatture.
Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, infatti, le fatture relative agli acquisti per i quali viene richiesto il rimborso tramite la procedura elettronica dovrebbero essere intestate alla partita IVA del soggetto non residente e non essere confluite nelle liquidazioni periodiche o nella dichiarazione IVA presentata attraverso la posizione IVA italiana.
Tale impostazione è stata ribadita, tra l’altro, dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 319/2025.
- La recente posizione della Cassazione sull’intestazione delle fatture
Sul punto si registra tuttavia un’importante evoluzione giurisprudenziale. Con la sentenza n. 21731/2026, la Corte di Cassazione ha riconosciuto ai soggetti non residenti la possibilità di scegliere la modalità di recupero dell’IVA assolta in Italia, a prescindere dall’intestazione della fattura.
Si determina quindi un possibile disallineamento tra:
-
- l’orientamento della prassi amministrativa, che attribuisce rilevanza all’intestazione della fattura e al relativo utilizzo nella posizione IVA italiana;
- il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che valorizza invece la possibilità per il soggetto non residente di scegliere la modalità di recupero dell’imposta.
La questione assume particolare rilievo operativo per i soggetti esteri identificati direttamente in Italia o che operano tramite rappresentante fiscale.
- Soggetti stabiliti in alcuni Paesi extra-UE
Una procedura specifica è prevista per i soggetti passivi stabiliti in determinati Paesi extra-UE con i quali l’Italia ha concluso accordi di reciprocità.
Attualmente la procedura riguarda i soggetti stabiliti in:
-
- Israele;
- Norvegia;
- Svizzera;
- Regno Unito.
In presenza dei requisiti richiesti, tali soggetti possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia utilizzando il modello IVA 79, secondo le modalità previste dall’art. 38-ter del DPR 633/72.
Il rimborso riguarda, in particolare, l’IVA relativa ad acquisti e importazioni di beni mobili e ad acquisti di servizi inerenti all’attività esercitata.
- Indicazioni operative per le imprese
Alla luce dell’approssimarsi della scadenza del 30 settembre 2026, si consiglia alle imprese di effettuare una verifica delle fatture ricevute nel 2025 da fornitori esteri e dell’IVA eventualmente assolta nei diversi Stati.
In particolare, dovranno essere individuati:
- lo Stato estero nel quale è stata assolta l’IVA;
- l’importo dell’IVA potenzialmente rimborsabile;
- la natura degli acquisti effettuati;
- la riferibilità degli acquisti all’attività d’impresa;
- la presenza di eventuali cause ostative al rimborso;
- la corretta documentazione delle spese e delle fatture;
- gli eventuali requisiti specifici richiesti dallo Stato membro interessato.
È inoltre opportuno verificare separatamente le situazioni nelle quali l’impresa italiana dispone, nello Stato estero, di una stabile organizzazione, di un rappresentante fiscale o di un’identificazione IVA, in quanto tali circostanze possono incidere sulle modalità di recupero dell’imposta.
- In sintesi
|
Soggetto |
IVA oggetto del rimborso |
Modalità |
Scadenza |
|
Impresa italiana |
IVA assolta in altro Stato UE nel 2025 |
Istanza telematica tramite Agenzia Entrate |
30 settembre 2026 |
|
Impresa UE non residente |
IVA assolta in Italia nel 2025 |
Istanza telematica |
30 settembre 2026 |
|
Soggetto |
IVA oggetto del rimborso |
Modalità |
Scadenza |
|
tramite Stato di stabilimento |
|||
|
Impresa stabilita in Israele, Norvegia, Svizzera o Regno Unito |
IVA assolta in Italia |
Modello IVA 79 |
30 settembre 2026 |
- Conclusioni
La scadenza del 30 settembre 2026 rappresenta un’importante opportunità per recuperare l’IVA assolta all’estero nel corso del 2025.
Invitiamo, pertanto, i clienti che hanno effettuato nel 2025 acquisti o sostenuto spese in altri Stati UE, con addebito di IVA estera, a verificare tempestivamente la possibilità di recupero dell’imposta e a rivolgersi, per la predisposizione e la presentazione delle relative istanze di rimborso, alle società specializzate nell’espletamento di tali procedure, che dispongono delle competenze e delle strutture necessarie per gestire gli adempimenti richiesti.
Lo Studio rimane naturalmente a disposizione dei clienti per fornire il necessario supporto qualora sussistano dubbi in merito alla spettanza, totale o parziale, del rimborso dell’IVA estera, ovvero alla presenza di eventuali condizioni o circostanze che possano ostacolarne il recupero. Considerata la perentorietà del termine del 30 settembre 2026, si raccomanda di effettuare tali verifiche con adeguato anticipo, così da consentire alle società incaricate della gestione delle istanze di disporre
dei tempi necessari per la raccolta della documentazione e per la presentazione delle domande.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
