Circolare di Studio n. 59 del 29 giugno 2020
Riduzione limite all’uso del contante.
Disciplina generale
I pagamenti in contanti in Italia sono soggetti a limitazioni voluti dalla normativa, con l’intento di contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro derivante da attività illecite.
Si ricorda che dal 1° Luglio 2020, così come disposto dall’art. 18 del D.L. 124/2019, il limite alla circolazione del contante è ridotto a 1.999,99 euro, conseguentemente sono vietate le operazioni il cui valore oggetto del trasferimento è uguale o superiore a 2.000,00 euro.
Tale limite sarà in vigore dal 1° Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021, per poi ridursi ancora a decorrere dal 1° gennaio 2022 (999,99 euro).
L’evoluzione della normativa:
Limite all’uso del contante | Entrata in vigore |
da 12.499,99 a 4.999,99 euro | dal 29 aprile 2008 |
da 4.999,99 a 12.499,99 euro | dal 25 giugno 2008 |
da 12.499,99 a 4.999,99 euro | dal 31 maggio 2010 |
da 4.999,99 a 2.499,99 euro | dal 13 agosto 2011 |
da 2.499,99 a 999,99 euro | dal 6 dicembre 2011 |
da 999,99 a 2.999,99 euro | dal 1° gennaio 2016 |
Da 2.999,99 a 1.999,99 euro | Dal 1 Luglio 2020 |
Si ricorda che il trasferimento in contanti, superiore al già menzionato limite, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, sebbene inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Al di sopra di tali importi resta obbligatorio il ricorso a pagamenti elettronici o comunque tracciabili.
Le soglie sono applicate per il trasferimento di denaro che avviene tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.
Sanzioni
L’art. 18 del D.L. 124/2019 introduce anche il comma 1-ter dell’art. 63 D.lgs 231/2007 ai sensi del quale “per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro”.
Nella violazione, si ricorda, sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.