Circolare di Studio n. 75 del 2 novembre 2020

regolarizzazione delle fatture ricevute in ambito – industria 4.0

L’Amministrazione finanziaria, con due recenti documenti di prassi, ha fornito degli importanti, e positivi, chiarimenti relativamente al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le nuove precisazioni consentono di regolarizzare la mancata presenza, nella fattura relativa all’acquisto dei beni strumentali nuovi in proprietà ovvero in leasing, dei riferimenti alla disposizione agevolativa.

Ai sensi dell’art. 1, comma 195 , della legge n. 160/2019 è previsto che:
“Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. …”.

L’Agenzia delle entrate, nelle risposte a istanze di interpello 5 ottobre 2020, n. 438 e n. 439 , ha affrontato dei quesiti volti capire se sia causa di revoca dell’agevolazione la mancata indicazione in fattura dello specifico riferimento alla disposizione agevolativa della legge n. 160/2019.

Nelle citate pronunce di prassi, l’Agenzia ha confermato che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Partendo da tali premesse, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la fattura sprovvista del riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Considerando la particolarità del momento storico/economico e che l’aspetto in esame è solo formale, e non certo sostanziale, ha affermato in modo pragmatico le strade per “risolvere la questione”:

• fatture cartacee: per le fatture emesse in formato cartaceo (ad esempio, emessa da un contribuente in regime forfetario, regime dei minimi, fattura estera, ecc.), il riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;

Fatture elettroniche: si offrono due soluzioni

– la prima : stampare la fattura, apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata per i tempi dell’accertamento; (Soluzione più facile)
– la seconda : procedere ad un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, in materia di inversione contabile, nella circolare 17 giugno 2019, n. 14/E. A fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo avere predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura, contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della fattura stessa inviare tale documento allo SdI.

Termini di effettuazione dell’integrazione

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo (quindi non successivamente alla data di inizio di un eventuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria).

Beni in “leasing”

Con riferimento ai beni acquisti in leasing (si pensi ad un contratto di leasing per un macchinario industriale), l’Amministrazione finanziaria, nella risposta ad istanza di interpello n. 439 del 2020, ha affermato che i riferimenti normativi all’art. 1, commi da 184 a 197 , devono essere presenti sia nel contratto di leasing, che in tutte le fatture relative ai canoni (ed ovviamente all’eventuale maxi-canone/canone anticipato).

Conclusioni dell’Agenzia

L’Agenzia, in conclusione di entrambe le istanze di interpello, precisa che:
“Tanto premesso, nel caso in esame, considerato che i documenti indicati dall’impresa istante risultano privi del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall’istante secondo le modalità sopra indicate”.

La soluzione a cui perviene l’Agenzia delle entrate, nel rispetto del dettato normativo, è sicuramente improntata al buon senso e consente di porre rimedio ad una situazione che, in sede di controllo, avrebbe potuto presentare notevoli margini di criticità. Il problema era oltre modo rilevante, vista la “immodificabilità” delle fatture elettroniche.

Dopo la duplice risposta dell’Agenzia delle entrate, è superata la prassi che consigliava al soggetto ricevente la fattura elettronica di richiedere all’emittente l’emissione di una nota di variazione ed una successiva riemissione di una fattura contenente i riferimenti normativi nel rispetto del comma 195.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti