CIRCOLARE DI STUDIO N. 49 DEL 19 NOVEMBRE 2019

Seconda o unica rata di acconto per l’anno 2019: scadenza 2 dicembre

Novità in merito alla percentuale dell’acconto per l’anno 2019:

Con l’introduzione dell’articolo 58 nel “Decreto-Legge Fiscale collegato alla legge di bilancio 2020” n.124 del 26 Ottobre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.252 il medesimo giorno viene rideterminato

l’ammontare del versamento in acconto delle imposte abbassando la percentuale totale annua dei pagamenti dal 100% al 90%.

La conseguenza immediata è la riduzione del versamento del secondo acconto delle imposte scadenti il prossimo 2 dicembre (essendo il 30 novembre sabato) per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Soggetti interessati alla riduzione del versamento dell’acconto:

I soggetti che potranno ridurre il secondo o unico acconto sono solo quelli di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del Decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 ossia i contribuenti ai quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 ovvero coloro:

  • che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 (a prescindere dalla presenza di una eventuale causa di esclusione per la loro applicazione);

  • di cui al punto precedente con ammontare di ricavi/compensi non superiori al limite stabilito pari ad euro 5.164.569,00;

  • che partecipano come persone fisiche ad associazioni, società di persone e di capitale in regime di trasparenza fiscale (ad es.

collaboratori dell’impresa familiare, soci di società di persone/studi associati o di s.r.l. in trasparenza fiscale) per le quali è stato validato un Modello ISA;

  • che applicano il “regime forfettario” (ex legge 23 dicembre 2014 n.190) ed il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (ex art.27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n.98);

  • che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari.

Soggetti esclusi:

  • Tutte le persone fisiche senza partita Iva che non esercitano attività

d’impresa o di lavoro autonomo;

  • Imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario;

  • Contribuenti con partita Iva che hanno conseguito nel 2018

ricavi/compensi superiori ad euro 5.164.569,00

Imposte interessate dalla riduzione del versamento dell’acconto:

La riduzione in commento riguarda tutti i versamenti di acconto relativamente a:

  • imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

  • imposta sul reddito delle società (IRES);

  • imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

  • imposta sostitutiva riservata ai contribuenti con regimi fiscali agevolati.

Con Risoluzione n.93/E del 12 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha

inoltre chiarito che la rimodulazione degli acconti è applicabile pure a:

  • cedolare secca sul canone di locazione;

  • imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);

  • imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero

(IVAFE).

Quantificazione acconti dovuti:

Il periodo d’imposta 2019 sarà un anno transitorio con versamento degli acconti pari al 90% del dovuto ma per i soli contribuenti ai quali è stata disposta la proroga dei pagamenti al 30 settembre 2019.

Quindi la seconda rata di acconto sarà dovuta nella misura del 50%, a prescindere dalla data di versamento della prima rata già dovuta nella misura del 40%.

Se l’acconto fosse invece dovuto in unica soluzione la sua misura risulterebbe ora pari al 90%.

Novità acconti a regime dal 2020:

A partire dal 2020 tornerà il versamento dell’acconto nella misura pari al 100% del dovuto ma esisterà un doppio binario:

  • la novità (a regime) riguardante entrambi gli acconti fissati nella misura del 50% di ogni singola rata riguarderà esclusivamente i “soggetti ISA”;

  • le vecchie percentuali del 40% in sede di primo acconto e del 60% in sede di secondo acconto rimarranno valide per tutti gli altri contribuenti.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.