Circolare di Studio n. 16 del 22 Aprile 2022
RACCOLTA DATI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE – MODELLO REDDITI 2022 e MODELLO 730/202
La presente scheda fornisce un pro-memoria dei principali documenti necessari per la redazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021. Si richiede per ogni singolo cliente “persona fisica”:
1. La compilazione della presente scheda con l’apposizione del segno di spunta in corrispondenza dei documenti rilevanti;
2. la FOTOCOPIA (leggibile) dei documenti stessi;
3. la FOTOCOPIA del documento d’identità del cliente “persona fisica”.
Trattandosi di una fase procedurale determinante per la corretta redazione della dichiarazione dei redditi, la presente scheda debitamente compilata e siglata dall’interessato con le COPIE (non gli originali) dei relativi documenti, dovranno essere consegnate allo Studio entro e non oltre il 06/05/2022.
Attenzione alla doppia CU2022 per cassa integrazione o fondo di integrazione salariale per quei lavoratori che hanno subito una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa.
L’indennità può essere stata erogata dall’INPS o dagli enti bilateriali o anticipata dal datore di lavoro. Solo in questo ultimo caso la Certificazione Unica che verrà consegnata dall’azienda riporterà sia i redditi da lavoro che le indennità. Se invece la cassa integrazione o il Fis sono stati pagati dall’INPS o un ente bilaterale, verrà elaborata una seconda CU e in questo caso scatta per il contribuente l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. La CU 2022 non verrà inviata al lavoratore dall’INPS, ma sarà possibile recuperarla delegando lo Studio attraverso l’allegato presente in questa circolare.
Di seguito riepiloghiamo le principali novità per l’anno d’imposta 2021:
- Visto Superbonus: con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesto l’apposizione del visto di conformità;
- Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 200 euro;
- Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;
- Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus ed ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;
- Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;
- Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- Bonus mobili: è innalzato a 000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
- Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
- Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
- Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;
- Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4
REDDITI DEI TERRENI E FABBRICATI
- Se non ci sono variazioni rispetto al 2020, barrare la casella qui a lato
- Se si sono verificate delle variazioni consegnare i documenti di seguito elencati:
- Copia di atti di acquisti/vendite di immobili o relativi diritti reali avvenuti nel 2021;
- certificati catastali aggiornati in conseguenza di variazioni catastali (frazionamenti, ampliamenti, ecc.….);
- copia contratti di locazione relativi ai canoni di affitto percepiti nel 2021;
- documentazione relativa ai canoni di affitto non percepiti: copia del provvedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore;
- copia del contratto di locazione, stipulato o rinnovato ai sensi della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, canone concordato tra le organizzazioni sindacali di categoria dei proprietari e degli inquilini.
- immobili inagibili: copia della denuncia di variazione inoltrata all’UTE.
Per gli immobili locati, compilare il quadro sottostante:
Dati fabbricato- ubicazione(*) | Canone annuo | Canone Convenzionale(**) | Cedolare secca | Locazione breve(<30g) |
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(*) indicare se si tratta di abitazione, negozio, ufficio, capannone, pertinenza ecc.
(**) canone relativo ai contratti di affitto c.d. convenzionali stipulati secondo quanto stabilito dagli articoli 2 comma 3 e 5 comma 2 della Legge 431/98
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
- Redditi di lavoro dipendente e di pensione (consegnare la certificazione unica 2022 in tutte le sue parti);
- Redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera;
- Redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia;
- Le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell’edilizia, nell’agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- I trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l’ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14, del D.Lgs. n. 252 del 2005) che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario); le somme percepite come rendita integrativa temporanea anticipata nell’eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;
- I compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- Le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
- I compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- I compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane (comma 114 della legge di stabilità 2016);
- Le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
- Le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata;
- Le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate; gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- I compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente;
- Le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni
Tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ricordiamo:
- q gli assegni periodici percepiti dal coniuge, disposti dal giudice, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni.
- i compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso
- i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.
Altri redditi (d’impresa, di lavoro autonomo, di collaborazione, di capitale, di partecipazione, diversi):
- q certificazioni inerenti le ritenute d’acconto subite (per lavoro e collaborazioni);
- certificazioni dei redditi di partecipazione in società di persone o società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza;
- certificazioni degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli;
- costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve;
- documentazione inerente eventuali altri redditi diversi da quelli abituali.
Tra i redditi diversi si segnalano:
- Proventi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali da parte dell’autore o inventore;
- Corrispettivi percepiti, a seguito della lottizzazione di terreni o dell’esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili, per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
- Corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari;
- Proventi, percepiti da soggetto che non esercita attività d’impresa, derivanti dalla vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto;
- Proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto dell’unica o di tutte le aziende possedute;
- Proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
- Differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci, ai sensi della lett. h-ter del comma 1 dell’art. 67 del Tuir;
- Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, lastrici solari, aree urbane e altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- Redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero;
- Redditi occasionali forfetizzati derivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse (manipolazione, trasformazione e attività di servizi);
- Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- Redditi che derivano dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
- Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari);
- Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
- Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale;
- Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere;
- Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche;
- Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps;
- Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps;
- Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Tra i redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva si segnalano:
- Indennità, compresi acconti e anticipazioni, percepite: per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili, da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva;
- Redditi derivanti da indennità in denaro o in natura corrisposti ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
- Plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni;
- Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- Plusvalenze e altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio;
- Indennità per la perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- Indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- Redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’art.5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione, è superiore a 5 anni;
- Redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all’attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo d’imposta;
- Imposte e oneri rimborsati;
- Redditi percepiti in qualità di erede o legatario;
- Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva;
- Proventi derivanti da depositi a garanzia;
- Redditi derivanti da partecipazione in imprese estere;
- Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto;
- Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art.2 DL. n.282/2002;
- Redditi e ritenute derivanti da pignoramento presso terzi;
- Redditi corrisposti da soggetti non obbligati all’effettuazione delle ritenute d’acconto quali il TFR e gli arretrati di lavoro dipendente percepiti da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti;
- Proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (art.49-bis del D.Lgs. n.171/2005);
- Compensi per attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.