Circolare di Studio n. 23 del 20 Giugno 2022
Novità in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con soggetti non residenti
Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela
Circolare di Studio n. 23 del 20 Giugno 2022
OGGETTO:
- Novità in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con soggetti non residenti
Con decorrenza 01.07.2022 entreranno in vigore importanti modifiche alla normativa sulla fatturazione elettronica riguardanti i rapporti attivi e passivi con soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
FATTURAZIONE DA E VERSO L’ESTERO
Dal 01.07.2022 diverrà obbligatorio l’invio in formato elettronico (con annessa conservazione digitale):
- delle fatture emesse nei confronti di soggetti non stabili nel territorio dello Stato (per le quali l’invio allo SDI è ad oggi facoltativo);
- dei dati contenuti nelle fatture ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Restano escluse dal nuovo obbligo le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (esportazioni e importazioni).
I termini per l’invio allo SDI delle fatture emesse sono gli stessi delle fatture verso operatori nazionali:
- fattura immediata: 12 giorni dalla data di effettuazione
dell’operazione;
- fattura differita: entro il 15 del mese successivo.
Per le fatture ricevute, i termini per l’invio allo SDI variano a seconda della tipologia dell’operazione e del documento prodotto:
- per le fatture di acquisto di beni intracomunitari e per le prestazioni di servizi da soggetti residenti nella UE, entro lo stesso termine di annotazione delle fatture nei registri IVA, ovvero entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura;
- per gli acquisti di beni e servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia (ad esempio: acquisto di carburante all’estero o prestazioni alberghiere fuori dall’Italia), entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento; per queste operazioni, il DL Semplificazioni in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha escluso la comunicazione in caso il singolo acquisto sia di importo inferiore ad €. 000,00;
- per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti Extra UE o per gli acquisti di beni già in Italia da soggetti privi di stabile organizzazione, per le quali il cessionario committente è obbligato ad emettere autofattura, in attesa di chiarimenti ufficiali, i termini risultano essere i seguenti:
- se l’autofattura viene emessa in formato elettronico, entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (pagamento o ricezione del documento);
- se l’autofattura viene emessa in formato analogico (ad esempio: file “word”), entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Le operazioni passive di cui sopra dovranno essere inviate allo SDI mediante documenti elettronici di tipo TD17, TD18 e TD19.
Tipo documento TD17
Va compilato per comunicare gli acquisti di servizi dall’estero, compresi quelli territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia (esempio: prestazioni alberghiere all’estero).
Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l’indicazione
del paese di residenza dello stesso.1
Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.
Nel campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” del file della fattura
elettronica deve essere riportata:
- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-UE;
- la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del
Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 per servizi non territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia).
Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a
questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio,
- Si ricorda che qualora il C/P emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del P.R. n. 633/72 il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il C/P sia extra-UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del C/P; qualora invece il C/P sia residente in un paese UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del C/P.
quando disponibile (esempio: acquisto di servizi da operatori sammarinesi documentati da fattura elettronica).
Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.
Tipo documento TD18
Va compilato per comunicare gli acquisti di beni intracomunitari
Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l’indicazione del
paese di residenza dello stesso.
Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua
l’integrazione.
Nel campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4). Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.
Tipo documento TD19
Va compilato per comunicare gli acquisti di beni già presenti in Italia da soggetti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, l’acquisto di beni fuori dal territorio dello Stato (esempio: rifornimento di carburante all’estero) e gli acquisti di beni da soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.
Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l’indicazione del
paese di residenza dello stesso2 .
Campo cessionario/committente: dati del C/C, che effettua
l’integrazione o emette l’autofattura.
Nel campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” del file della fattura
elettronica deve essere riportata:
- la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
- la data di effettuazione dell’operazione con il fornitore extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell’autofattura.
Indicazione di imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio per i non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)) oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un
- Si ricorda che qualora il C/P emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del P.R. n. 633/72, il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il C/P sia extra-UE, il C/C deve trasmettere un TD19 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del C/P; qualora invece il C/P sia residente in un paese UE, il C/C deve trasmettere un TD19 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del C/P.
deposito IVA occorre indicare la Natura N3.6, N2.2 per acquisto di beni fuori dal territorio dello Stato).
Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile (esempio: acquisto di beni da operatori sammarinesi). Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.
Ai fini pratici, la maggior parte delle case di software hanno predisposto degli automatismi tali da generare automaticamente il file XML di tipo TD17, TD18 o TD19 al momento di registrazione del relativo documento.
Si invita pertanto la spettabile clientela a mettersi in contatto con le proprie case di software al fine di rendere il più agevole possibile l’adempimento.
A seguito delle suddette modifiche, per le operazioni dal 01.07.2022 non
sarà più dovuto l’invio del c.d. Esterometro.
Resta in vigore l’obbligo di invio del modello Intrastat.
Aspetti sanzionatori
Nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti nel territorio dello stato, la sanzione è pari ad €. 2,00 per ciascuna fattura entro un limite massimo di €. 400,00 mensili. La sanzione si riduce alla metà in caso la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.
NOVITA’ IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SOGGETTI RESIDENTI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Dal 01.07.2022 diventerà altresì obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica per le operazioni di cessione/acquisto di beni con operatori sammarinesi.
Per le prestazioni di servizi l’emissione della fattura in formato elettronico rimane al momento facoltativa.
Emissione fattura elettronica
Nelle fatture elettroniche che un soggetto passivo di imposta italiano emette nei confronti di un operatore economico sammarinese, è obbligatorio indicare il numero di identificazione a quest’ultimo attribuito dall’ufficio tributario di San Marino.
Come codice destinatario, per tutti i clienti sammarinesi (operatori economici e privati) dovrà essere inserito il codice 2R4GTO8.
Ai fini della corretta compilazione della fattura elettronica, l’operatore
italiano dovrà riportare:
- il numero identificativo del cessionario sammarinese;
- nel campo codice destinatario, il codice 2R4GTO8;
- nel campo natura, il codice 3.
Una volta trasmessa la fattura allo SDI, l’Ufficio Tributario di San Marino:
- convalida la regolarità della fattura;
- comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia
delle Entrate.
Il cedente dovrà pertanto verificare l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio Tributario di San Marino nella propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Nel caso in cui entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio Tributario di San Marino non abbia convalidato la stessa, l’operazione viene riqualificata come operazione imponibile e va assoggettata ad IVA: in questo caso, l’operatore economico italiano dovrà emettere nota di variazione ai sensi dell’art. 26 c. 1 DPR 633/72 nei trenta giorni successivi senza il pagamento di sanzioni ed interessi.
Ricezione fattura elettronica
E’ previsto un iter analogo per le fatture ricevute da operatori economici italiani relative ad acquisto di beni da operatori economici residenti a San Marino; si possono presentare due casi:
- in fattura non viene addebitata l’IVA italiana: in questo caso si renderà necessaria l’integrazione della fattura tramite trasmissione allo SDI di un documento con codice TD19;
- in fattura viene addebitata l’IVA italiana: in questo caso non occorre inviare alcun documento allo SDI, ma la detrazione dell’IVA è subordinata al controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sul versamento dell’IVA da parte del soggetto sammarinese, esito che verrà comunicato nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi; si consiglia pertanto di annotare la fattura nei registri IVA solo all’esito del suddetto
Va evidenziato che in caso di mancato ricevimento della fattura per acquisto di beni da un operatore economico sammarinese in formato elettronico, dal 01.07.2022 sarà obbligatorio provvedere alla sua regolarizzazione tramite la c.d. “autofattura denuncia” ai sensi dell’art. 6
c.8 del D.Lgs. 471/97 (codice documento TD20).
Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica dal 01.07.2022
I nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica da e verso soggetti non residenti riguarderanno anche i nuovi soggetti obbligati alla fatturazione elettronica (forfettari, ASD/SSD, minimi) per la cui identificazione si rimanda alla circolare n. 22 del 13.06.2022
Lo Studio