Circolare di Studio n. 24 del 27 Luglio 2022

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con soggetti non residenti

 Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 24 del 27 Luglio 2022

OGGETTO:

  • Chiarimenti dell’Agenzia  delle  Entrate  in  materia  di fatturazione

elettronica nei rapporti con soggetti non residenti

Con la Circolare di Studio n. 23 del 20.06.2022 abbiamo fornito le prime indicazioni di massima relative alle novità in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con soggetti non residenti decorrenti dal 01.07.2022.

In data 13 Luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 26/E che ha fornito i primi chiarimenti, che restano ancora non completamente esaustivi.

Va evidenziato che gli stessi non si discostano in maniera rilevante rispetto alle prime indicazioni fornite dalla nostra Circolare.

Il concetto esplicato dall’Agenzia è il seguente: integrazione di un documento e autofatturazione, da un lato, e esterometro dall’altro, sono obblighi tra loro autonomi, anche se in alcuni casi un unico adempimento può soddisfare entrambi.

Di seguito riportiamo una sintesi delle modalità e tempistiche relative ai nuovi obblighi a seguito dei chiarimenti indicati nella suddetta Circolare.

AUTOFATTURAZIONE

L’Agenzia ha ribadito il concetto per cui il file elettronico XML di tipo TD17 o TD19 per il quale non esiste un documento originario cartaceo costituisce a tutti gli effetti un’autofattura.

Non è però obbligatorio assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante l’utilizzo dei file elettronici XML, per cui è ancora consentita la redazione delle autofatture cartacee.

Quanto sopra, non comporta differenze sui tempi di emissione del documento, che sia in caso di redazione elettronica sia in caso di redazione cartacea, risultano ancora essere:

  • entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione in caso di:
    • acquisto di beni presenti in Italia da soggetti passivi Extra UE;
    • prestazioni di servizi diversi da quelli generici resi da soggetti Extra UE;
  • entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione in caso di servizi generici ricevuti da soggetti passivi Extra

Sono invece differenti i tempi dell’invio allo SDI:

  • formato cartaceo: l’invio allo SDI adempie agli obblighi inerenti l’esterometro e quindi va eseguito entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • formato elettronico: l’invio allo SDI adempie agli obblighi inerenti l’autofatturazione e l’esterometro e quindi va eseguito entro 12 giorni dall’emissione del documento ma comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In entrambi i casi, l’autofattura deve comunque confluire nella liquidazione IVA del mese/trimestre di effettuazione dell’operazione.

E’ evidente che la redazione di un documento elettronico può comportare dei tempi estremamente più ristretti per l’adempimento degli obblighi inerenti l’autofatturazione.

Va inoltre evidenziato che in caso di ritardato invio allo SDI di un’autofattura emessa in formato elettronico non saranno applicabili le sanzioni sulla tardiva comunicazione dell’esterometro (€. 2,00 a documento) ma quelle ben più gravose sulla tardiva autofatturazione (€. 500,00 ravvedibili).

 INTEGRAZIONE

In caso sia necessaria l’integrazione di un documento, i file elettronici XML di tipo TD17, TD18 o TD19 costituiscono in linea generale prova dell’avvenuta trasmissione dell’esterometro.

E’ comunque consentito che gli stessi costituiscano il documento dell’integrazione, qualora la stessa non sia stata eseguita in modalità cartacea.

L’integrazione di un documento, sia in modalità elettronica che in modalità cartacea, deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento.

Anche in questo caso sono invece differenti i tempi dell’invio allo SDI:

  • formato cartaceo: l’invio allo SDI adempie agli obblighi inerenti l’esterometro e quindi va eseguito entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento;
  • formato elettronico: l’invio allo SDI adempie agli obblighi inerenti l’autofatturazione e l’esterometro e quindi va eseguito entro 12 giorni dall’emissione del documento ma entro il termine del giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del

In   entrambi   i   casi,   l’integrazione   deve   comunque   confluire   nella

liquidazione IVA del mese/trimestre di effettuazione dell’operazione. Anche in questo caso valgono le medesime considerazioni in tema di tempistica    e     di    sanzioni     evidenziate    nel     paragrafo     relativo all’autofatturazione.

CONSIGLI PRATICI

Vista la sostanziale differenza in termini di sanzioni e nell’attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, qualora sia problematico provvedere all’invio allo SDI delle autofatture/integrazioni elettroniche nei tempi sopra descritti, ovvero ci siano delle difficoltà nel comprendere se i servizi ricevuti da soggetti ExtraUE siano generici o diversi da quelli generici, si consiglia di adempiere all’obbligo di autofatturazione/integrazione rispettivamente mediante emissione di autofatture in formato cartaceo e integrazione cartacea del documento, con successivo invio del file XML TD17, TD18 o TD19 nel più ampio termine del giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione per i fini dell’esterometro.

Tale modalità è altresì consigliata qualora il proprio programma gestionale non consenta di far confluire nella liquidazione IVA mensile/trimestrale un’autofattura datata nel mese/trimestre successivo.

 CONTENUTO DEL FILE XML

E’ stato chiarito che nel file XML di tipo TD17, TD18 e TD19 non è necessario riportare l’esatto contenuto delle fatture/documenti cui si riferiscono; il campo “Descrizione” potrà essere compilato in via semplificativa riportando la parola BENI ovvero la parola SERVIZI, oppure BENI E SERVIZI qualora entrambi siano presenti nel documento di acquisto.

OPERAZIONI CON PRIVATI

E’  stato  chiarito  che  i  nuovi  obblighi di  comunicazione (esterometro)

riguardano anche le operazioni con privati consumatori.

Lo Studio

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