CIRCOLARE DI STUDIO N. 35 DEL 1 LUGLIO 2019

Proroga al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’irap e dell’iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, che emergono dalle dichiarazioni dei redditi, irap e iva

Premessa:

Il Decreto – Legge 30 aprile 2019, n.34 cd. (“Decreto Crescita”) è stato convertito nella giornata del 28 giugno 2019 in legge (n.58).

La disposizione in argomento prevede all’art.12-quinquies, commi 3 e 4 del D.L. 34/2019, quanto segue:

 Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art.9-bis del D.L. n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.96/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle  attività  produttive,  di  cui  all’art.17  del  D.P.R.  n.435/2001, nonché dell’imposta  sul  valore  aggiunto,  che  scadono  dal  30  giugno  al  30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019”.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir (D.P.R. n.917/1986 – società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale), aventi i requisiti descritti sopra.

 

La nuova scadenza può inoltre riguardare i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (“rinvio ai 180 giorni”) o della data di chiusura del periodo d’imposta (“soggetti non solari”).

 

Vediamo nel dettaglio cosa cambia:

 

Il differimento al 30 settembre del termine per i versamenti avrà l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art.20 del D.Lgs. n.241/1997, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, la prima delle quali comprende le rate non pagate a Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, scadenti:

 

  • Per i contribuenti titolari di partita Iva, il 30 settembre, il 16 ottobre ed il 18 novembre (poiché il 16 novembre cade di sabato);
  • Per i contribuenti non titolari di partita Iva, il 30 settembre, il 31 ottobre ed il 2 dicembre (poiché il 30 novembre cade di sabato).

 

Inoltre per coloro che rientrano nella proroga non è prevista la possibilità di avvalersi dell’applicazione della maggiorazione dello 0,40%

 

Soggetti esclusi dalla proroga e tenuti al rispetto dei termini ordinari:

 

  • Persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neppure tramite partecipazione a società di persone e/o ad associazioni “trasparenti”;
  • Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali non sono stati approvati gli ISA;
  • Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali sono stati approvati gli ISA, ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione stabilito in euro 5.164.569;
  • Imprenditori agricoli titolari di solo reddito

 

Risolti gli ultimi dubbi per i contribuenti minimi e forfetari:

 

Con Risoluzione n.64/E del 28 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il differimento dei termini di versamento al 30 settembre 2019 spetta anche ai contribuenti che:

  • Applicano il regime forfetario previsto all’art.1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014;
  • Applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art.27, commi 1 e 2, del DL. n.98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111/2011;
  • Determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • Dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA (come previsto dal D.M. del 28/12/2018) ma esercitano comunque una attività per la quale sono stati ugualmente approvati gli ISA.

 

Proroga adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza dal 1° agosto al 20 agosto.

 

L’articolo 3 quater del Decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 – inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n.44 – ha introdotto in via permanente nell’articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248), la proroga degli adempimenti fiscali e del versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

Tali adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione.

 

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.