Circolare di Studio n. 83 del 2 DICEmbre 2020

-PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP

– SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE

– PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP

– PROROGA TERMINI DEFINIZIONI AGEVOLATE

PREMESSA:

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n.297 del 30 novembre 2020, e subito entrato in vigore, il c.d. Decreto “Ristori-quater” (D.L. n.157/2020) che dispone ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica.

PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP:

A CHI SI APPLICA: ai soli soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa nel territorio dello Stato.

PROROGA AL 10 DICEMBRE 2020 PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI: il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

PROROGA AL 30 APRILE 2021 PER SOGGETTI ISA: restano valide le disposizioni di cui all’art.98 del c.d. “Decreto Agosto” DL. n.104/2020 (vedasi Circolare di Studio n.76 del 09/11/2020).

PROROGA AL 30 APRILE 2021 PER SOGGETTI ISA DI CUI AGLI ALLEGATI 1 E 2: restano valide le disposizioni di cui all’art.6 del c.d. “Decreto Ristori-bis” DL. n.149/2020 (vedasi Circolare di Studio n.77 del 10/11/2020).

PROROGA AL 30 APRILE 2021 PER SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI NON SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO NEL PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE A QUELLO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO E CHE HANNO SUBITO UNA DIMINUZIONE DEL FATTURATO/CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33% NEL PRIMO SEMESTRE 2020 RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE.

PROROGA AL 30 APRILE 2021, A PRESCINDERE DAI REQUISITI RELATIVI AI RICAVI O COMPENSI E ALLA DIMINUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI, PER:

– Soggetti che operano nei settori economici di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto “Ristori-bis”, con domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse” individuate alla data del 26 novembre 2020;

– Esercenti servizi di ristorazione operanti nelle c.d. “zone arancioni” individuate alla data del 26 novembre 2020.

Si ricorda che la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree, alla data del 26 novembre 2020, è la seguente:

AREA GIALLA: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto
AREA ARANCIONE: Liguria, Sicilia, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia, Umbria.
AREA ROSSA: Calabria, Lombardia, Piemonte, Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2020:

A CHI SI APPLICA: ai soli soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa nel territorio dello Stato.
Anche chi ha intrapreso in data successiva al 30 novembre 2019 una attività può usufruire della sospensione.

CONDIZIONI DA RISPETTARE:
a) Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
b) Soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

SONO SOSPESI NEL MESE DI DICEMBRE 2020:
– I versamenti delle ritenute alla fonte (ex artt. 23 e 24 del DPR n.600/1973) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dovute in qualità di sostituti d’imposta;
– I versamenti relativi all’IVA;
– I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.

EFFETTUAZIONE VERSAMENTI SOSPESI:
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 16 marzo 2021:
– In unica soluzione entro tale data;
– Mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro il 16 marzo 2021.

ATTIVITA’ SENZA DIMINUZIONE DI FATTURATO O CORRISPETTIVI ED A PRESCINDERE DAI REQUISITI RELATIVI AI RICAVI:

Tale sospensione si applica anche, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi ed alla diminuzione di fatturato/corrispettivi, ai soggetti:

• che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

• che esercitano attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale od operativa nelle c.d. “zone rosse” o c.d. “zone arancioni” individuate alla data del 26 novembre 2020;

• che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al decreto-legge n.149/2020 c.d. “Ristori-bis”;

• che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator che hanno il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree c.d. “zone rosse” individuate alla data del 26 novembre 2020.

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP:

Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

PROROGA TERMINI DEFINIZIONI AGEVOLATE:

Il termine del 10 dicembre 2020 è stato prorogato al 1° marzo 2021 relativamente a:
• “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5 del DL n.119/2018 e art.16-bis del DL n.34/2019);
• “saldo e stralcio” (art.1, commi 190 e 193 della legge n.145/2018).

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.