Circolare di Studio n. 23 del 26 Maggio 2026

Proroga al 20 luglio 2026 dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’irap e dell’iva, scadenti il 30 giugno, che emergono dai modelli redditi 2026, irap 2026 e iva 2026.

Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 23 del 26 Maggio 2026

OGGETTO:

  • PROROGA AL 20 LUGLIO 2026 DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL’IRAP E DELL’IVA, SCADENTI IL 30 GIUGNO, CHE EMERGONO DAI MODELLI REDDITI 2026, IRAP 2026 E IVA 2026.

INTERESSATI ALLA PROROGA I SOLI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI SONO STATI APPROVATI GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA).

  • PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI E VERSAMENTI CHE HANNO SCADENZA DAL 1° AGOSTO AL 20 AGOSTO.

Premessa:

L’articolo 6 del decreto-legge 22 maggio 2026 n.89, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2026, proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e per i contribuenti in regime forfetario, senza alcuna maggiorazione.

Rimane la possibilità di versare entro la data del 19 agosto 2026, termine che slitta al 20 agosto in considerazione del differimento feriale, con la maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all’art.17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n.435.

Chi è interessato alla proroga:

I contribuenti interessati alla proroga sono i soggetti che:

  • Esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art.9-bis del D.L. n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.96/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (pari a 5.164.569,00 euro);
  • Applicano il regime forfetario di cui all’art.1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014;
  • Applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art.27, comma 1, del DL. n.98/2011 (c.d. ”contribuenti minimi”);
  • Presentano altre cause di esclusione dagli ISA (ad esempio per inizio o cessazione attività nel periodo d’imposta) ma esercitano comunque una attività per la quale sono stati ugualmente approvati gli ISA.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir soggette agli ISA (D.P.R. n.917/1986 – società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale), aventi i requisiti descritti sopra.

La proroga è applicabile anche qualora vi siano da versare contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni previdenziali nonché relativamente al diritto annuale per l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Soggetti esclusi dalla proroga e tenuti al rispetto dei termini ordinari: I contribuenti non interessati alla proroga sono:

    • Persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (quindi senza Partita Iva) neppure tramite partecipazione a società di persone e/o ad associazioni “trasparenti”;
    • Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali non sono stati approvati gli ISA;
  • Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali sono stati approvati gli ISA, ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione stabilito in euro 5.164.569;
  • Imprenditori agricoli titolari di solo reddito agrario ai sensi dell’art.32 e seguenti del Tuir.
  • Soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2026 per effetto della data di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (per società di capitali “solari”).

Esempio: società che approva il bilancio del periodo d’imposta 2025 nei

6 mesi continuerà a godere della possibilità di versare il saldo delle imposte 2025 e del primo acconto 2026 entro il 31 luglio 2026 (oppure versare con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30° giorno successivo al 31 luglio).

Vediamo nel dettaglio cosa cambia:

Il differimento al 20 luglio del termine per i versamenti avrà l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art.20 del D.Lgs. n.241/1997, di comprimere il numero massimo delle rate, scadenti:

  • Per i contribuenti interessati alla proroga: il 20 luglio, il 20 agosto, il 16 settembre, il 16 ottobre, il 16 novembre e il 16 dicembre.

Proroga adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza dal 1° agosto al 20 agosto.

L’articolo 3 quater del Decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 – inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n.44 – ha introdotto in via permanente nell’articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248), la proroga degli adempimenti fiscali e del versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

Tali adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.